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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 31331/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13929/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- FANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 784/2022 , pubblicata il 19/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di licenza NCC rilasciata da un Co- mune umbro, è stato destinatario, nel 2017 , di cinque ordinanze - ingiunzioni del Prefetto di Roma emanate con riferimento alla viola- zione contestatagli per accesso non autorizzato alleZTL di Roma.

La sua opposizione avverso detti provvedimenti sanzionatori furi- gettata dall’adito Giudice di pace di Roma con sentenza n. 35097/2019, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 784/2022. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta inti- mata. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Va esaminato, in via preliminare, il secondo motivo per il suo carattere p otenzialmente dirimente e, quindi, assorbente – ove ac- colto –della disamina degli altri.

Con esso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18224/19, divenuta definitiva.

Il Tribunale di Roma, al fine di non riconoscere l’efficacia del giu- dicato esterno rappresentato dalla citata sentenza, ha motivato che quest’ultima non concerneva il medesimo rapporto giuridico tra le parti, sostenendo che si trattava di sanzioni amministrative relative a infrazioni diverse, distanziate temporalmente.

Il ricorrentecontesta tale motivazione, sottolineando come il giu- dicato esterno fosse rappresentato da una sentenza emessa tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, poiché la questione giuridica principale –ossia la violazione dell’art. 9 co. 3 d.l. 244/ 20 16 (convertito con modificazioni nella l. 19/2017) –era identica.

Inoltre, il veicolo in questione era lo stesso.

Il motivonon è fondato e va rigettato.

Questa Corte ha più volte confermato i principi in tema di giudicato in casi analoghi a quello attuale.

Così, tra le altre, Cass. 31971/2023: «A norma dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, opera nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato, coprendo, entro tali limiti, il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, costituiscano, tuttavia, presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove» (con rinvio ad altri procedenti omologhi).

Nel caso di cui trattasi non sussistono, quindi , i presupposti affinché la suddetta sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale civile di Roma in accoglimento degli stessi motivi, faccia stato anche con riferimento a infrazioni constatate in momenti diversi, quindi del tutto distinte.

2. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 11 co.3 l . 21/ 19 92 nella versione precedente al d.l. 207/2008.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha erroneamente interpretato la indicata norma, ritenendo che l'uso delle corsie pre- ferenziali e ZTL per i noleggiatori con conducente (NCC) fosse stato introdotto solo con il d.l. 207/2008.

In realtà, l'art. 11 co . 3 l . 21/1992, nella sua versione originariadel 1992, già consentiva l'uso delle corsie preferenziali e altre facilitazioni alla circolazione per i veicoli NCC, equiparandoli ai taxi.

Il ricorrente evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 2112/2021, citata dal giudice di appello, non è applicabile al caso in questione, poiché riguardava autobus NCC soggetti alla legge 218/2003, mentre il caso in esame concerne autoveicoli NCC disci- plinati dalla l. 21/92.

Si sottolinea che al momento delle infrazioni contestate nel 2017, non sussisteva alcun obbligo per i veicoli NCC di dare preventiva comunicazione al Comune per l'ingresso e il tran- sito, obbligo introdotto solo a partire dal gennaio 2019.

Questo motivo deve essere accolto nei terminiche seguono.

In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/2019, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall'art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009).

Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate.

Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata.

In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione.

Quindi, le opposte ordinanze-ingiunzioni erano state emesse con riferimento a violazioni da considerarsi insussistenti.

Argomentando in tal senso si dà continuità a Cass. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass.

SU 17541/2023(Cfr., anche , di recente Cass. n. 20403/2024).

3. – L’accoglimento del primo motivo ne gl i evidenziati comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con i quali, rispettiva- mente, è stata denunciata laviolazione dell'art. 204 c.d.s. e dell'art. 14 d.lgs. 139/2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto suf- ficiente, per la legittimità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Vice- prefetto, il richiamo al decreto prot. n. 3345 del 30.1.2017 che gli conferiva l'incarico di dirigente dell'Area III-ter relativa all'applica- zione del sistema sanzionatorio(terzo motivo) e d è stata lamentata laviolazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 confutando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato ex art. 13 d.lgs. 115/2002 il ricorrente al pagamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella dovuta per legge(quarto motivo).

4. –In definitiva, previo rigetto del secondo motivo, va a cco lto il primo, con il derivante assorbimento dei restanti.

Da ciò consegue lacassazione della sentenza impugnat a in rela- zione al motivo accolto, conrinvio del la causa al Tribunale di Roma, in persona di altromagistrato, il quale, oltre ad uniformarsi al prin- cipio di diritto su richiamato, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primomotivo, rigetta il secondo e dichiara as- sorbiti i restanti motivi.

Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altromagistr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13929/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- FANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 784/2022 , pubblicata il 19/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di licenza NCC rilasciata da un Co- mune umbro, è stato destinatario, nel 2017 , di cinque ordinanze - ingiunzioni del Prefetto di Roma emanate con riferimento alla viola- zione contestatagli per accesso non autorizzato alleZTL di Roma. La sua opposizione avverso detti provvedimenti sanzionatori furi- gettata dall’adito Giudice di pace di Roma con sentenza n. 35097/2019, confermata dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 784/2022. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta inti- mata. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Va esaminato, in via preliminare, il secondo motivo per il suo carattere p otenzialmente dirimente e, quindi, assorbente – ove ac- colto –della disamina degli altri. Con esso si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18224/19, divenuta definitiva. Il Tribunale di Roma, al fine di non riconoscere l’efficacia del giu- dicato esterno rappresentato dalla citata sentenza, ha motivato che quest’ultima non concerneva il medesimo rapporto giuridico tra le parti, sostenendo che si trattava di sanzioni amministrative relative a infrazioni diverse, distanziate temporalmente. Il ricorrentecontesta tale motivazione, sottolineando come il giu- dicato esterno fosse rappresentato da una sentenza emessa tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, poiché la questione giuridica principale –ossia la violazione dell’art. 9 co. 3 d.l. 244/ 20 16 (convertito con modificazioni nella l. 19/2017) –era identica. Inoltre, il veicolo in questione era lo stesso. Il motivonon è fondato e va rigettato. Questa Corte ha più volte confermato i principi in tema di giudicato in casi analoghi a quello attuale. Così, tra le altre, Cass. 31971/2023: «A norma dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale, che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, opera nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato, coprendo, entro tali limiti, il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, costituiscano, tuttavia, presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove» (con rinvio ad altri procedenti omologhi). Nel caso di cui trattasi non sussistono, quindi , i presupposti affinché la suddetta sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale civile di Roma in accoglimento degli stessi motivi, faccia stato anche con riferimento a infrazioni constatate in momenti diversi, quindi del tutto distinte. 2. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 11 co.3 l . 21/ 19 92 nella versione precedente al d.l. 207/2008. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello ha erroneamente interpretato la indicata norma, ritenendo che l'uso delle corsie pre- ferenziali e ZTL per i noleggiatori con conducente (NCC) fosse stato introdotto solo con il d.l. 207/2008. In realtà, l'art. 11 co . 3 l . 21/1992, nella sua versione originariadel 1992, già consentiva l'uso delle corsie preferenziali e altre facilitazioni alla circolazione per i veicoli NCC, equiparandoli ai taxi. Il ricorrente evidenzia che la sentenza di questa Corte n. 2112/2021, citata dal giudice di appello, non è applicabile al caso in questione, poiché riguardava autobus NCC soggetti alla legge 218/2003, mentre il caso in esame concerne autoveicoli NCC disci- plinati dalla l. 21/92. Si sottolinea che al momento delle infrazioni contestate nel 2017, non sussisteva alcun obbligo per i veicoli NCC di dare preventiva comunicazione al Comune per l'ingresso e il tran- sito, obbligo introdotto solo a partire dal gennaio 2019. Questo motivo deve essere accolto nei terminiche seguono. In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/2019, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2018) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di NCC da altri Comuni), introdotte dall'art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applica(va)no durante il periodo della sospensione menzionata. In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica(va) anche nel periodo di sospensione. Quindi, le opposte ordinanze-ingiunzioni erano state emesse con riferimento a violazioni da considerarsi insussistenti. Argomentando in tal senso si dà continuità a Cass. 6879/2024, che a sua volta rinvia a Cass. SU 17541/2023(Cfr., anche , di recente Cass. n. 20403/2024). 3. – L’accoglimento del primo motivo ne gl i evidenziati comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con i quali, rispettiva- mente, è stata denunciata laviolazione dell'art. 204 c.d.s. e dell'art. 14 d.lgs. 139/2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto suf- ficiente, per la legittimità delle ordinanze ingiuntive emesse dal Vice- prefetto, il richiamo al decreto prot. n. 3345 del 30.1.2017 che gli conferiva l'incarico di dirigente dell'Area III-ter relativa all'applica- zione del sistema sanzionatorio(terzo motivo) e d è stata lamentata laviolazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 confutando la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha condannato ex art. 13 d.lgs. 115/2002 il ricorrente al pagamento del contributo unificato in misura doppia rispetto a quella dovuta per legge(quarto motivo). 4. –In definitiva, previo rigetto del secondo motivo, va a cco lto il primo, con il derivante assorbimento dei restanti. Da ciò consegue lacassazione della sentenza impugnat a in rela- zione al motivo accolto, conrinvio del la causa al Tribunale di Roma, in persona di altromagistrato, il quale, oltre ad uniformarsi al prin- cipio di diritto su richiamato, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primomotivo, rigetta il secondo e dichiara as- sorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altromagistr
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