CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 31875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29173/2019R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona de l Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso e domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, - intimati - avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con ricorso depositato in data 1/8/2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Economia e delle Finanze, e della Salute, nonché l’Università degli Studi di Messina, chiedendo la condanna al pagamento delle differenze retributive per ogni anno di specializzazione, l’inquadramento nel contratto di formazione-lavoro, l’accertamento del dirittoal risarcimento del danno e la condanna al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e indicizzazione annuale della borsa di studio. Il giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, condannò il Ministero dell’Università al risarcimento pari alla differenza fra il trattamento percepito fino all’anno accademico 2006/2007, incrementato della rideterminazione triennale dal 5 giugno2004, e quello dovuto in base ai DPCM del 2007, oltre interessi legali. Proposto appello dal Ministero, la Corte d’appello di Messina, con sentenza di data 28 marzo 2019, rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso in fatto che il medico aveva frequentato il corso di specializzazione a partire dall’anno accademico 2003/2004, che doveva essere confermata l’impossibilità di applicazione retroattiva del DPCM del 2007. Aggiunse che spettava il diritto al risarcimento poiché il d. lgs. n. 368/1999(e successive modifiche), nella parte in cui prevede va che gli artt. da 37 a 42si applicassero solo dall’anno 2006/2007 , costituiva atto di adempimento soltanto parziale e tardivo della direttiva comunitaria. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, d. lgs. n. 257/1991, 32, comma 12, l. n. 449/1997 e 36, comma 1, l. n. 289/2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza impugnata, laddove viene confermata la sentenza di primo grado nella parte incui ha riconosciuto il risarcimento pari alla differenza per ciascuno degli anni accademici fino al 2006/2007 fra il trattamento percepito e quello dovuto in base ai DPCM del 2007, è errata perché, trattandosi di scuola di specializzazione iniziata nell’anno accademico 2003/2004, l’importo della borsa di studio erogata non è soggetto all’adeguamento triennale. Il motivo è fondato. Alla luce della circostanza che la decisione impugnata è del giudice del lavoro, va premesso che, investita unasezione civile della Corte di cassazione dell'esame di un ricorso da devolvere, invece, allasezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla "durata ragionevole" del processo, unitamente alla constatazione dell'assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Suprema Corte (Cass. n. 9148 del 2013). Sulla base dell’indirizzo ormaiampiamente consolidato di questa Corte (Cass. n. 4449 del 2018, n. 13572 del 2019, n. 6355 del 2018, n. 13445 del 2018, n. 14168 del 2019, n. 21352 del 2020, n. 34882 del 2021, n. 36853 del 2021, 35145 del 2021, n. 23810 del 2021, n. 4203 del 2022, n. 38859 del 2021, n. 15014 del 2022, n. 17223 del 2022), che qui si intende recepito, anche sul piano della motivazione, vanno richiamati i seguenti principi di diritto: l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6; la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. Contrariamente quindi a quanto affermato dal giudice di appello, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, come nel caso di specie, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. (Cass. n. 6355 del 2018 ed altre conformi). E’ appena il caso di aggiungere che il tenore del controricorso non si correla in alcun modo al motivo di ricorso e svolge considerazioni del tutto prive di pertinenza con la fattispecie, in quanto relative agli specializzandi non a regime. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda. La sopravvenienza in corso di causa della giurisprudenza determinante per la definizione della controversia costituisce ragione di compensazione delle spese sia di legittimità che di merito. P.Q.M Accoglieil ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda e dispone la compensazione dell