CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 settembre 2021,n parziale riforma della decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di i_Módenal in data 15 dicembre 2016, ha condannato BISCEGLIA Marco alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato continuato di estorsione. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed il travisamento delle dichiarazioni delle persone offese 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed il travisamento delle dichiarazioni dei tre imputati in reato connesso. 4. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 5. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. 6. Le doglianze di cui al primo ed il secondo motivo di ricorso attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni o illogicità (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). 7. La Corte territoriale ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili e convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai complici del BISCEGLIA, suffragate da plurimi riscontri desumibili dalle dichiarazioni delle persone offese e dai tabulati telefonici acquisiti agli atti) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha sostanzialmente omesso di confrontarsi (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno confutato l'eccezione difensiva relativa alla contraddizione tra quanto riferito dalle persone offese in ordine al numero di rapinatori presenti e quanto dichiarato dai complici in ordine al ruolo di palo svolto dal BISCEGLIA con motivazione logica e coerente con la ricostruzione fattuale della vicenda oggetto di scrutinio (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). La circostanziata versione dei fatti offerta dai tre coimputati risulta essere stata valutata in / maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato profili di significativo contrasto con le dichiarazioni medesime (vedi pagg. da 13 a 17 della sentenza impugnata). Il ricorrente, senza \\N---- confrontarsi con il percorso motivazionale seguito nelle due sentenze, oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie degli imputati in reato connesso, accuse che si riscontrano vicendevolmente e trovano ulteriore riscontro nella documentazione attestante il traffico telefonico degli imputati. 8. Anche la doglianza avente ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio è reiterativa, generica e manifestamente infondata. I giudici di appello si sono conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (la particolare efferatezza del crimine nel caso di specie) ed all'assenza di elementi di segno positivo (vedi pag. 18 della sentenza impugnata). La doglianza inerente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243) ma fondata sulla particolare gravità dei fatti (vedi pag. 18 della sentenza impugnata). 9. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle