CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 11232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29824/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Pubblico impiego R.G.N. 29824/2017 Ud. 06/04/2023CC R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 2 di 16 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 622/2017 depositata il 12/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Monza, opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell’importo di € 47.515,95 in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultima aveva adito in via monitoria il Tribunale brianzolo, riferendo che: − [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato in data 6 maggio 1992 istanza di collocamento a riposo con decorrenza dal 14 gennaio 1993, data in cui avrebbe maturato l’anzianità di servizio di 19 anni, sei mesi e un giorno ex art. 18, Legge n. 965/1965; − accolta la domanda, era intervenuta sospensione ex D.L. n. 384/1992 di ogni previsione relativa ai trattamenti pensionistici di anzianità e l’Azienda, con delibera n. 1178 del 22 dicembre 1992 aveva confermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al collocamento in quiescenza; − con nota del 16 maggio 2000, INPDAP aveva revocato il trattamento pensionistico in virtù dell’assenza del requisito dell’anzianità minima di servizio, disponendo il recupero delle somme nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; − con nota del 5 maggio 2005 INPSA aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di € 73.724,73 erogata a [OSCURATO:PERSONA] dal 14 gennaio 1993 al 31 marzo 2005; R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 3 di 16 − [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] di essere riammessa in servizio impegnandosi (secondo la ricostruzione della stessa Azienda) a restituire l’intera somma; − dal maggio 2006 a giugno 2010 l’Azienda aveva operato la trattenuta di € 500,00 mensili sull’emolumento di [OSCURATO:PERSONA], successivamente collocata a riposo nel novembre 2012. 3. [OSCURATO:PERSONA], nella propria opposizione, sostenne, tra l’altro, che l’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto, non la restituzione dell’intera somma, bensìil solo pagamento dell’importo di € 25.00,00, contestando che la delibera invocata a tal proposito dall’Azienda costituisse atto di riconoscimento del debito. 4. Il Tribunale di Monza accolse l’opposizione, osservando che non poteva ritenersi sussistente prova adeguata del credito azionato dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la delibera invocata dall’Azienda non poteva essere intesa come manifestazione di volontà dell’opponente [OSCURATO:PERSONA], né tale volontà poteva desumersi dall’atteggiamento tenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle trattenute mensili dell’Azienda. 5. Proposto sia appello principale da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano ha disatteso entrambi i gravami. Quanto all’appello di [OSCURATO:PERSONA] – col quale veniva dedotta l’esistenza di un vero e proprio attodi riconoscimento di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA] – la Corte territoriale, premesso che la somma azionata da [OSCURATO:PERSONA] costituiva recupero dell’importo già corrisposto ad INPDAP, ha rilevato in primo luogo l’assenza di prova del fatto che l’Azienda appellante avesse effettivamente corrisposto ad R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 4 di 16 INPDAP l’intero importo erroneamente erogato a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, peraltro, che l’ammissione di quest’ultima al trattamento pensionistico era scaturita da un errore della stessa Azienda rispetto al quale non poteva ravvisarsi alcuna responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriormente, la Corte d’appello ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui quest’ultimo aveva escluso la sussistenza della prova di un riconoscimento di debito da parte di [OSCURATO:PERSONA], escludendo che il comportamento di quest’ultima a seguito della delibera n. 652/2005 della stessa Azienda - con la quale veniva disposta la riammissione in servizio e il recupero delle somme – potesse essere inteso come dichiarazione avente valore di riconoscimento di debito. Ha osservato al riguardo la Corte territoriale che indice significativo in senso contrario alla tesi dell’Azienda era il fatto che quest’ultima avesse ad un certo punto autonomamente cessato di operare la trattenuta mensile di € 500,00, quando la somma recuperata ammontava ad € 25.000,00, così confermando indirettamente la tesi di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’accordo con l’Azienda aveva ad oggetto il recupero unicamente di questa somma. Quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] – col quale veniva lamentato il mancato riconoscimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali – la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di adeguata prova in ordine ai danni dedotti dall’appellante incidentale. 6. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 5 di 16 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 116, 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., nonché 2697, 2702 e 2729 c.c. L’Azienda ricorrente deduce una violazione delle regole in tema di valutazione delle prove per avere la Corte territoriale del tutto omesso di valutare la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], con la quale quest’ultima assumeva ogni responsabilità derivante dal mancato accoglimento dell’istanza di collocamento in quiescenza, sebbene a tale dichiarazione debba essere attribuito valore di prova privilegiata. Ulteriormente, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la diffida inviata in data 16 maggio 2000 dall’INPDAP anche alla odierna controricorrente, mentre tale missiva verrebbe a dimostrare l’esistenza dell’obbligo di recupero della somma di € 72.515,92 gravante sulla stessa azienda, evidenziando, pertanto, l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova della corresponsione all’INPDAPdell’intero importo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 116, 253, 421 c.p.c., nonché 1322, secondo comma, n. 4, 2724, 2697, 2729 c.c. La Corte territoriale, argomenta il ricorso, avrebbe erroneamente confermato il rigetto delle istanze istruttorie della [OSCURATO:PERSONA] - affermando il carattere generico e quindi inammissibile della capitolazione- in quanto non solo la formulazione dei capitoli di prova non poteva ritenersi affetta da tale limite, ma in ogni caso la Corte avrebbe dovuto esercitare i propri poteri ex art. 421 c.p.c. R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 6 di 16 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 116, 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., nonché 2697, 2721, 2724 e 2729 c.c.,avendo la Corte territoriale motivato la valutazione di inammissibilità della prova testimoniale unicamente in relazione al capitolo 8, senza prendere posizione sugli altri c apitoli di prova , i quali, invece, argomenta l’azienda ricorrente, erano da ritenersi rilevanti ed ammissibili. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1988, 1322, secondo comma, 2721, 2697 e 2729 c.c., in quanto la decisione impugnata avrebbe: − erroneamente escluso che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito possano avere forma libera; − omesso di valutare la dichiarazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in data 3 giugno 1992, dichiarazione cui dovrebbe attribuirsi il valore di contratto atipico di garanzia o promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 116, 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., nonché 2697 e 2729 c.c. La ricorrente contesta alla decisione impugnata di avere escluso la sussistenza di prova del pagamento ad INPDAP dell’intero importo di € 72.515,92, nonostante fossero stati prodotti in giudizioquattro ordini di pagamento. Deduce, ulteriormente, che la circostanza dell’avvenuto pagamento ben poteva essere desunta in via presuntiva dalla Corte, da un insieme di circostanze: il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai contestato di avere percepito la suddetta somma a titolo di pensionee il fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai mosso contestazione al recupero mensile dell’importo di € 500,00. R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 7 di 16 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La stessa parte ricorrente, invero, si mostra consapevole (pag. 19 ultimo paragrafo del ricorso) del fatto che il motivo di ricorso cerca di operare, in realtà, una critica della valutazione delle prove da parte della Corteterritoriale, e si pone, conseguentemente, in contrasto col principio – costantemente enunciato da questa Corte - per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), non essendo il giudice di merito tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti,ed essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni , implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). Il motivo di ricorso, invero, non appare in gradodi evidenziare alcun concreto vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., dovendosi rammentare che la deduzione del cattivo esercizio da parte del giudice del canone di prudente apprezzamento della prova, avrebbe potuto essere dedotto in astratto con riferimento all’art. 360, n. 5), c.p.c., ma solo nei rigorosi limiti in cui tale previsioneancora consente R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 8 di 16 il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e rispettando il principio di specificità fissato al riguardo da Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. Anche le doglianze riferite alla valutazione di quella che la ricorrente intende qualificare come dichiarazione confessoriasi traducono in una mera critica alla valutazione del materiale probatorio da parte della Corteterritoriale. Rammentato che la violazione dell’art. 116 c.p.c. viene a configurarsi nei casi in cui il giudice di merito o pretenda di attribuire alle risultanze probatorie un valore diverso da quello attribuito dal legislatore, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), si deve rilevare che correttamente la Corte territoriale ha - implicitament e - escluso la valenza confessoria della dichiarazione scritta invocata dalla ricorrente, dal momento che tale dichiarazione si pone radicalmente al di fuori dall’ambito degli artt. 2730 segg. c.c. ed in particolare dell’art. 2733 c.c., risultando priva degli elementi soggettivo ed oggettivo individuati da questa Corte ai fini della qualificazione di una dichiarazione come confessione (Cass. Sez. L - Sentenza n. 12798 del 23/05/2018 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013). 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano strettamente connessi (come ammesso dalla stessa ricorrente: pag. 24 del ricorso) e possono essere esaminati congiuntamente. Anche tali motivi risultano inammissibili. Questa Corte, infatti, ha bensì affermato il principio per cui nel rito del lavoro, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere- R.G. 29824/2017 - Pagina nr. 9 di 16 dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice medesimo è tenuto a dar conto, ma ha parimenti chiarito che, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito.” (Cass. Sez. L -Sentenza n. 25374 del 25/10/2017). Ciò valea significare che nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22628 del 10/09/2019 ; Cass. Sez. L - Sentenza n. 25374 del 25/10/2017). Da questo punto di vista il secondo motivo di ricorso si presenta del tutto carente rispetto al rispetto del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., in quanto, al di là di richiami giurisprudenziali generali, non deduce in alcun modo di aver sollecitato l’esercizio dei poteri istruttori da parte della Corte di merito né indica gli atti processuali nei quali tale sollecitazione sarebbe stata operata. Quanto al terzo motivo, va in primo luogo osservato come la ricorrente venga ad invocare la violazione di un nutrito gruppo di R.G. 29824/2017- Pagina nr. 10 di 16 previsioni di legge, senza neppure esplicare sotto qualeprofilo la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con ognuna di tali norme. Così è per la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. –asserzione del tutto inesplicata –così è per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. – altrettanto apodittica – in relazione alle quali ben può richiamarsi il principio per cui la deduzione della violazione di legge postula in ogni caso non solo l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, lo svolgimento di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Or dinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Passando, allora, all’esame dell’unica censura concretamente sollevata – rivolta alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testimoni articolati dalla ricorrente - va richiamato il principio per cui la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018), laddove nel caso in esame la ricorrente – che pure ha R.G. 29824/2017- Pagina nr. 11 di 16 diligentemente trascritto i capitoli di prova -si è limitata genericamente ad asserire la decisività di capitoli di prova, in gran parte miranti semplicemente a confermare il contenuto di documenti già prodotti, senza in alcun modo illustrare le ragioni della decisività della conferma testimoniale delle circostanze. Occorre, del resto, rammentare che l’ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009), non essendo il giudice di merito tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta di mezzi istruttori avanzata dalle parti qualora la superfluità degli stessi possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995), come è nel caso in esame, dovendosi ritenere che la Corte territoriale abbia ritenuto superflua l’ammissione di mezzi istruttorirelativi a circostanze in gran parte documentali. 4. Inammissibile, ulteriormente, è il quarto motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, l’intero coacervo delle doglianze della ricorrente risulta indirizzato non ad evidenziare una concreta violazione o falsa applicazione delle norme di legge da parte della Corte territoriale, ma a dolersi in modo della valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello. Parte ricorrente, in realtà, non individua affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che devono ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, come invece R.G. 29824/2017- Pagina nr. 12 di 16 sarebbe suo compito ( Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ) , ma si limita a dolersi della mera qualificazione dei fatti operata dalla Corte territoriale, dovendosi allora rammentare che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3), c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; ipotesiche è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 ) , la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Orbene, si deve rilevare che nel proprio percorso motivazionale la Corte territoriale non ha svolto affermazioni contrastanti con le norme pertinentidi legge come interpretate da questa Corte, nè ha sussunto la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addiceva, ma ha operato una argomentata qualificazione dei fatti, semplicemente approdando ad esiti diversi da quelli auspicatidall’odierna ricorrente. L’inammissibilità del motivo, del resto, emerge anche dalla disorganica sovrapposizione di profili giuridici operata dalla ricorrente medesima nelle proprie argomentazioni , dovendosi rileva re che la ricorrente viene congiuntamente ad invocare l’esistenza sia di una garanzia atipica (riferita ad una scrittura del giugno 1992: pag. 27 ricorso) sia di una promessa di pagamento/ricognizione di debito (che deriverebbe dalla ricezione da parte dell’odierna controricorrente di una proposta di piano di rientro non oggetto di contestazioni da parte della medesima controricorrente) sia di una confessione (ravvisata dalla ricorrente sia nella già citata scrittura del 1992 – pag . 32 - sia nel R.G. 29824/2017- Pagina nr. 13 di 16 successivo contegno della controricorrente in sede di applicazione delle trattenute) sia di una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. (ancora una volta nella già citata scrittura del 1992: pag. 33). Questa eterogeneità di qualificazioni – si ripete: la scrit tura del 1992 viene qualificata alternativamente come garanzia atipica , confessione, promessa del fatto del terzo– vale ad infirmare la stessa specificità del motivo di ricorso, non potendosi imputare alla sentenza impugnata un vizio derivante dal non aver recepito una serie eterogena di qualificazioni anche reciprocamente incompatibili. Nell’invocare questo disorganico coacervo di istituti giuridici, invero, la ricorrentesi limita a riproporre meramente la qualificazione dei fatti da essa prediletta, senza in alcun modo individuare affermazioni della Corte territoriale tali da integrare il vizio ex art. 360, n. 3), c.p.c., ma semplicemente offrendo una qualificazione dei fatti alternativa –su più piani -rispetto a quella fatta propria, in modo argomentato, dalla Corte d’appello. 5. Inammissibile, infine, è il quinto ed ultimo motivo. Anche in questo caso, seppure adottando impropriamente l’etichetta dell’ error in procedendo , la ricorrente altro non fa se non dolersi, ancora una volta, della valutazione delle prove operata dal giudice di merito. L’inammissibilità del motivo, peraltro, discende ulteriormente dal fatto che la decisione della Corte ambrosiana si è basata su una pluralità di rationes decidendi, in quanto non solo ha escluso la sussistenza di adeguata prova dei pagamenti ad INPDAP allegati dalla ricorrente – tema su cui verte il presente motivo di ricorso – ma ha “comunque” (pag. 10, quintultima riga, della motivazione): 1)escluso che l’odierna controricorrente si fosse concretamente impegnata a corrispondere alla ricorrente l’intera somma precedentemente R.G. 29824/2017- Pagina nr. 14 di 16 percepita a titolo di pensione; 2) ritenuto raggiunta la prova del fatto che l’intesa tra le parti concernesse la sola restituzione dell’importo di € 25.000,00, anche sulla scorta del comportamento della stessa odierna ricorrente; 3) ravvisato una esclusiva responsabilità, sempre dell’odierna ricorrente, nell’erroneo riconoscimento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento pensionistico, escludendo una responsabilità di quest’ultima, con esito che appare, tra l’altro, anche compatibile con la decisione della Prima Sezione della Corte EDU (caso CASARIN contro ITALIA). Quest’ultima, va rammentato, ha ritenuto violato l'articolo 1 del Protocollo nr. 1 alla Convenzione - in una fattispecie in cui, sulla base dell'articolo 2033 c.c., una dipendente transitata ad altra Amministrazione per mobilità volontaria era stata condannata a restituire al datore di lavoro le retribuzioni indebite - valorizzando il «legittimo affidamento» della ricorrente, nel senso autonomo della Convenzione EDU, di poter conservare le retribuzioni percepite ; affidamento acquisito in forza della spontaneità del pagamento, della suaprovenienza da un ente qualificato, della sua durata, dell'assenza di una riserva di ripetizione, della buona fede della dipendente nel percepire le retribuzioni, del tempo trascorso fino alla prima riserva manifestata dall'ente previdenziale, avendo la Corte di Strasburgo concluso che, pur ravvisandosila legalità dell'ingerenza (trattandosi di misura prevista dalla legge) e la legittimità del suo scopo (in quanto è nell'interesse pubblico che i beni ricevuti in assenza di titolo debbano essere restituiti allo Stato), risultava carente il requisito della proporzionalità. La pluralità di rationes decidendi poste alla base della decisione della Corte ambrosiana comporta l’operatività del principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra R.G. 29824/2017- Pagina nr. 15 di 16 loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 6 Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della r icorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrentele spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 29824/2017- Pagina nr. 16 d