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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10876/2026

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ntroLOSPINUSO GIUSEPPE,- intimato -nonchèsul ricorso iscritto al R.G.N. 6418/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale -Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026controLOSPINUSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Pancallo;- controricorrente -avverso LA SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] -sezione distaccata di Taranto, n. 276/2021 depositata il 21/7/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario di un immobilesito in Ginosa (TA), insistente tra via S. Ammirato, via Poggio evia Umberto I, costituito da quattro piani, conveniva dinanzi alTribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'immobile fronteggiantecostituito da tre piani, deducendo che la sopraelevazione del pianoterra, avvenuta con lo costruzione del primo e del secondo piano edi due vani tecnici sul lastrico solare, assentiti con permesso dicostruire n. 16/2006 violava la normativa statale in materia didistanze minime tra pareti finestrate di edifici, nonché la normativaedilizia e urbanistica del Comune di Ginosa.

Parte attrice, pertanto,chiedeva la riduzione in pristino e il risarcimento del danno e, insubordine, l'arretramento in conformità della disciplina sulledistanze del secondo piano e dei due vani tecnici posti sul lastricosolare, oltre al risarcimento del danno.2.

Il Tribunale di Taranto rigettava tutte le domande di partetecnico al servizio dell'appartamento in proprietà di PasqualePagone che andava ricondotto alla distanza di 10 metri linearidall'immobile in proprietà dell'attore in forza dell'articolo 20 delNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026piano regolatore generale.

Secondo il Giudice di primo grado ilpiano particolareggiato delle norme delle altezze era assimilabile alpiano particolareggiato e idoneo, ai sensi dell'ultimo commadell'articolo 9, del D.M. n. 1444 del 1968 a derogare la distanzaminima di 10 mt. prevista tra edifici con pareti finestrate.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.4.

Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.

La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado,dichiarava l'illegittimità dell'intera opera in sopraelevazionerealizzata in esecuzione del permesso di costruire n. 16/06 perviolazione delle distanze legali e condannava parte appellata aricondurre i luoghi, previa demolizione delle opere, allo statopreesistente e al pagamento a titolo di risarcimento del danno dellasomma di € 53.000,00 con interessi legali decorrenti dallapronuncia al soddisfo, oltre alle spese legali di entrambi i gradi.In particolare, il giudice del gravame respingeva l’eccezione dimanifesta inammissibilità dell’appello, evidenziando che nontrovava applicazione l’art. 879 c.c., che prevedeva l’esonero dalledistanze legali delle costruzione realizzate a confine con le piazze ela pubblica via, in quanto l'articolo 9 del D.M. n.1444 del 1968, alcomma 2, prevedeva l'ipotesi in cui tra le pareti finestrate di dueedifici si interponesse una pubblica via, prescrivendo in tali casi unadistanza maggiore di 10 metri o la medesima distanza qualora lastrada pubblica fosse a vicolo cieco.Inoltre, riteneva che le previsioni di cui all'articolo 9 del citatoD.M. della distanza di almeno 10 metri tra pareti finestrate di edificie pareti antistanti insistenti in zone diverse dalla zona A) potevanoNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026essere derogate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del predettodecreto soltanto tramite piani particolareggiati o lottizzazioniconvenzionate.L'articolo 9 citato, pertanto, doveva essere rispettato,trattandosi di norma volta a impedire la formazione di intercapedininocive sotto il profilo igienico sanitario e la deroga era consentitasolo per piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate nonpotendo ricomprendersi in tale categoria, uno strumento comequello del piano delle altezze del Comune di Ginosa e meno che maiil permesso di costruire.Il piano particolareggiato, essendo finalizzato a conformarel'assetto complessivo di determinate zone e, comunque, l'assettourbanistico di veri e propri isolati, doveva contenere previsionicomplesse specifiche del tutto assenti nel piano delle altezze delComune di Ginosa come previsto dalla L.R.

Puglia n. 56/80, glistrumenti attuativi del piano regolatore generale erano i pianiparticolareggiati, i piani di recupero, i piani di lottizzazione e leconcessioni edilizie, il piano particolareggiato doveva eseguire leprevisioni del piano regolatore generale ed aveva come contenutola delimitazione del perimetro della zona interessata, ladeterminazione della rete stradale degli spazi pubblici e delle altreplanimetrica degli edifici esistenti e previsti, l'indicazione degliedifici destinati a demolizione totale o parziale o la specificazionedegli interventi sugli edifici soggetti a recupero, la precisadestinazione d'uso delle aree e degli edifici e la precisa tipologiaedilizia o di arredo urbano oltre alle norme di attuazione.

Al pianoparticolareggiato dovevano essere allegati gli elaboratispecificamente indicati nell'articolo 20 della citata legge regionale.Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026Alla luce di tali previsioni il piano delle altezze del Comune di Ginosanon poteva ricondursi a tali categorie, essendo rispettata solo laprevisione dell'individuazione degli indici plano-volumetrici degliedifici esistenti e, dunque, non avendo i contenuti prescritti dagliarticoli 19 e 20 della legge regionale.Pertanto, l'intera sopraelevazione realizzata, sia al primo cheal secondo piano ed anche i volumi tecnici sul lastrico solare, nonrispettavano la distanza legale di 10 metri, né poteva derogarsi allaprevisione normativa, non potendo qualificarsi giuridicamente ilpiano delle altezze come piano particolareggiato.Anche la domanda di risarcimento del danno era fondatapoiché la violazione delle distanze conteneva in re ipsa la capacitàdi produrre un danno al proprietario dell'immobile a causa delpeggioramento delle condizioni di godimento in termini di aria, lucee privacy.

Doveva condividersi la consulenza tecnica che avevaquantificato il danno in € 53.000,00 tenuto conto, sulla base di unavalutazione equitativa, dell'evidente peggioramento dellecondizioni di vivibilità dell'immobile dell’attore per un periodo di piùdi 12 anni.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.7. [OSCURATO:PERSONA], con separato atto, ha proposto a sua voltaricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base dicinque motivi di ricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso di PasqualePagone, ed è rimasto intimato riguardo al ricorso di AntonioPagone, avendo erroneamente depositato il relativo controricorsosolo nel procedimento iscritto da [OSCURATO:PERSONA].9.

Tutte le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi con laprecisazione che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] essendoantecedente rispetto a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] devequalificarsi come ricorso principale, di conseguenza quello propostoda quest’ultimo assume le vesti di ricorso incidentale.

Infatti, neiprocedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanzadi una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altreparti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, apena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesimasentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma delricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazioneall'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversionedel ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - econseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualorarisulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primoricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di unaespressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme delricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso araggiungere lo scopo (vedi Sez. 3, Sentenza n. 25054 del7/11/2013, Rv. 629137 – 01; Sez.

V, sentenza n. 15582 del 2020).1.1 Sempre in via preliminare deve rigettarsi l'istanza diGiuseppe Lospinuso depositata il 9.4.2026 nel proc. n.5261/2022per essere rimesso in termini per il deposito del controricorsocontro [OSCURATO:PERSONA], erroneamente depositato insieme alcontroricorso contro [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n. 6418/2022, inquanto non sussiste la causa non imputabile e l'istanza è statadepositata ben dopo la scadenza dei 40 giorni dalla notifica delricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] è intimatoNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026nel proc. n. 5261/2022 e controricorrente nel proc. n. 6418/2022,nel quale ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Infine sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello qualificato comeincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmentesovrapponibili quanto alle censure proposte, sicché vengonoillustrati unitariamente.1.2 Con il primo motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: Violazione e/o errata applicazionedell'articolo 879, comma 2, c.c.; degli articoli 872 e 873 c.c.,nonché dei principi generali del diritto in tema di rapporti di vicinatoe pubblica viabilità.

Violazione e/o errata applicazione dell'articolo20 delle NTA del PRG del Comune di Ginosa, violazione ed errataapplicazione dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, violazionee/o errata applicazione dell'articolo 348 bis c.p.c., violazione e/oerrata applicazione degli articoli 12 e 15 delle preleggi.I ricorrenti in sostanza lamentano principalmente la violazionedell'articolo 879 c.c. in quanto gli edifici in oggetto sono separatida una via pubblica, dovendosi pertanto applicare la normasuddetta che svincola gli edifici da qualsivoglia sottoposizione anorme riguardanti le distanze, ancorando la loro illegittimità solo alrispetto di leggi e regolamenti inerenti le piazze e le vie pubblichee il rapporto di queste con lo ius edificandi.A tal proposito i ricorrenti richiamano alcune sentenze diquesta Corte che hanno chiarito il rapporto tra l'articolo 879 c.c. eil D.M. n. 1444 del 1968 evidenziando che quest'ultimo non puòtrovare applicazione nel caso di edifici frontistanti tra i quali siainterposta una pubblica via.Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/20262.

Con il secondo motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: Violazione e/o errata applicazionedell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 come modificatodall'articolo 5, comma 1, let.

B bis), della L. n. 55 del 2019.La Corte avrebbe violato anche le norme citate in rubrica chelimitano l'ambito oggettivo di applicazione delle distanze sancito daicommi 2 e 3 dell'articolo 9 del citato D.M., stabilendo che siapplichino alle sole ipotesi contemplate al punto 3 del comma 1 equindi alle sole zone C, mentre gli edifici oggetto del giudizioricadono in zona B3, secondo il piano regolatore generale delComune di Ginosa.2.1 Il primo e il secondo motivo del ricorso principale e diquello incidentale, che stante la loro connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.In primo luogo, la Corte d’Appello ha ritenuto di non aderire alprincipio espresso da questa Corte secondo cui : Il rinvio, contenutonell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti cheriguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e levie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità,prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulledistanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, ladisciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati". (Cass.Sez. 2, 29/10/2018, n. 27364, Rv. 651024 - 01).In tale occasione si è aggiunto anche che l'esonero dal rispettodelle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per lecostruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anchealle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravateda servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico dellastrada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene,Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da partedella collettività e che per l'accoglimento della domanda diriduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dallaviolazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute inleggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le normeviolate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codicecivile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materiae da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti dicostruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, nonconfinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, comma 2, c.c.);resta esclusa, pertanto, la riduzione in pristino se tra i fabbricatisiano interposte strade pubbliche, benché la norma edilizia localeapplicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che ladistanza minima prevista debba essere osservata pure qualora trai fabbricati siano interposte aree pubbliche (Cass. Sez. 2,29/10/2018, n. 27364, Rv. 651024 - 02).Nella specie, non risulta in contestazione che tra i due edificifrontistanti intercorra la strada pubblica via S. Ammirato, pertantorisulta erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabilela disciplina del D.M. n. 1444/1968 e, con essa, la previsione delledistanze di 10 mt., sulla base del fatto che l’art. 9 del citato D.M.al comma 2 prevede l'ipotesi in cui tra le pareti finestrate di dueedifici si interponga una pubblica via, prescrivendo in tali casi unadistanza maggiore di 10 metri o la medesima distanza qualora lastrada pubblica sia a vicolo cieco.La sentenza impugnata, infatti, non tiene conto della norma diinterpretazione autentica dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 dicui all’art. dell’art. 5, comma 1, lett. b-bis) del D.L. n. 32 del 2019,convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 2019 secondo cui: “leNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, siinterpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati iviprevisti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui alprimo comma, numero 3), dello stesso articolo 9”.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: l'art. 5,comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 32 del 2019, convertito conmodificazioni dalla L. n. 55 del 2019, nella parte in cui stabilisceche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. n. 1444 del1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricatiivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui alcomma 1, n. 3), del detto articolo, integra, alla stregua del sensoletterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una letturalogico-sistematica della disciplina, gli estremi di una norma diinterpretazione autentica, sicché la stessa è applicabile ai rapportiin corso, non già quale disciplina normativa favorevolesopravvenuta, ma perché corrispondente alla regolamentazioneapplicabile "ab origine" al rapporto, fermo restando il solo limitedelle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamenteesaurito. (Cass. Sez. 2, 12/3/2021, n. 7027, Rv. 660749 – 01;Cass. 4401/2025).Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare il comma2 dell’art. 9 del D.M. n.1444 del 1968 oltre che in deroga a quantodisposto dall’art. 879, secondo comma, c.c. anche in violazionedell’art. 2, comma 2 b-bis), del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.L.18/04/2019, n. 32, norma di interpretazione autentica che ne limital’ambito di applicazione solo agli edifici costruiti in zona urbanistica"C".Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nella specie invece risulta che la zona di interesse rientra nellazona B) del piano regolatore del Comune di Ginosa e, dunque, iprimi due motivi di ricorso devono essere accolti.3.

I restanti motivi di ricorso, tanto del ricorso principale chedi quello incidentale, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivisopra richiamati sicché se ne riporta solo la rubrica.3.1 Con il terzo motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: violazione e/o errata applicazionedell'articolo 9 del D.M. n. 1444 1968 in combinato disposto con gliarticoli 19 e 20 della L R. Puglia n. 56 del 1980 e dell'articolo 20delle NTA del PRG del Comune di Ginosa; violazione dell'articolo132, comma 1, n. 4, c.p.c..4.

Con il quarto motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: violazione dell'articolo 879 c.c., incombinato disposto con quanto previsto dagli artt. 872 e 873 c.c.,inammissibilità della tutela ripristinatoria.5.

Con il quinto motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: violazione e/o errata applicazionedell'articolo 112 c.p.c. e violazione dell'articolo 132, comma 1, n.4,c.p.c..6.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale edi quello incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversacomposizione che provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e diquello incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce inNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 aprile 2026.IL PRESIDENTEVincenzo Picaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroLOSPINUSO GIUSEPPE,- intimato -nonchèsul ricorso iscritto al R.G.N. 6418/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale -Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026controLOSPINUSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Pancallo;- controricorrente -avverso LA SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] -sezione distaccata di Taranto, n. 276/2021 depositata il 21/7/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario di un immobilesito in Ginosa (TA), insistente tra via S. Ammirato, via Poggio evia Umberto I, costituito da quattro piani, conveniva dinanzi alTribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell'immobile fronteggiantecostituito da tre piani, deducendo che la sopraelevazione del pianoterra, avvenuta con lo costruzione del primo e del secondo piano edi due vani tecnici sul lastrico solare, assentiti con permesso dicostruire n. 16/2006 violava la normativa statale in materia didistanze minime tra pareti finestrate di edifici, nonché la normativaedilizia e urbanistica del Comune di Ginosa. Parte attrice, pertanto,chiedeva la riduzione in pristino e il risarcimento del danno e, insubordine, l'arretramento in conformità della disciplina sulledistanze del secondo piano e dei due vani tecnici posti sul lastricosolare, oltre al risarcimento del danno.2. Il Tribunale di Taranto rigettava tutte le domande di partetecnico al servizio dell'appartamento in proprietà di PasqualePagone che andava ricondotto alla distanza di 10 metri linearidall'immobile in proprietà dell'attore in forza dell'articolo 20 delNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026piano regolatore generale. Secondo il Giudice di primo grado ilpiano particolareggiato delle norme delle altezze era assimilabile alpiano particolareggiato e idoneo, ai sensi dell'ultimo commadell'articolo 9, del D.M. n. 1444 del 1968 a derogare la distanzaminima di 10 mt. prevista tra edifici con pareti finestrate.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.4. Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado,dichiarava l'illegittimità dell'intera opera in sopraelevazionerealizzata in esecuzione del permesso di costruire n. 16/06 perviolazione delle distanze legali e condannava parte appellata aricondurre i luoghi, previa demolizione delle opere, allo statopreesistente e al pagamento a titolo di risarcimento del danno dellasomma di € 53.000,00 con interessi legali decorrenti dallapronuncia al soddisfo, oltre alle spese legali di entrambi i gradi.In particolare, il giudice del gravame respingeva l’eccezione dimanifesta inammissibilità dell’appello, evidenziando che nontrovava applicazione l’art. 879 c.c., che prevedeva l’esonero dalledistanze legali delle costruzione realizzate a confine con le piazze ela pubblica via, in quanto l'articolo 9 del D.M. n.1444 del 1968, alcomma 2, prevedeva l'ipotesi in cui tra le pareti finestrate di dueedifici si interponesse una pubblica via, prescrivendo in tali casi unadistanza maggiore di 10 metri o la medesima distanza qualora lastrada pubblica fosse a vicolo cieco.Inoltre, riteneva che le previsioni di cui all'articolo 9 del citatoD.M. della distanza di almeno 10 metri tra pareti finestrate di edificie pareti antistanti insistenti in zone diverse dalla zona A) potevanoNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026essere derogate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del predettodecreto soltanto tramite piani particolareggiati o lottizzazioniconvenzionate.L'articolo 9 citato, pertanto, doveva essere rispettato,trattandosi di norma volta a impedire la formazione di intercapedininocive sotto il profilo igienico sanitario e la deroga era consentitasolo per piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate nonpotendo ricomprendersi in tale categoria, uno strumento comequello del piano delle altezze del Comune di Ginosa e meno che maiil permesso di costruire.Il piano particolareggiato, essendo finalizzato a conformarel'assetto complessivo di determinate zone e, comunque, l'assettourbanistico di veri e propri isolati, doveva contenere previsionicomplesse specifiche del tutto assenti nel piano delle altezze delComune di Ginosa come previsto dalla L.R. Puglia n. 56/80, glistrumenti attuativi del piano regolatore generale erano i pianiparticolareggiati, i piani di recupero, i piani di lottizzazione e leconcessioni edilizie, il piano particolareggiato doveva eseguire leprevisioni del piano regolatore generale ed aveva come contenutola delimitazione del perimetro della zona interessata, ladeterminazione della rete stradale degli spazi pubblici e delle altreplanimetrica degli edifici esistenti e previsti, l'indicazione degliedifici destinati a demolizione totale o parziale o la specificazionedegli interventi sugli edifici soggetti a recupero, la precisadestinazione d'uso delle aree e degli edifici e la precisa tipologiaedilizia o di arredo urbano oltre alle norme di attuazione. Al pianoparticolareggiato dovevano essere allegati gli elaboratispecificamente indicati nell'articolo 20 della citata legge regionale.Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026Alla luce di tali previsioni il piano delle altezze del Comune di Ginosanon poteva ricondursi a tali categorie, essendo rispettata solo laprevisione dell'individuazione degli indici plano-volumetrici degliedifici esistenti e, dunque, non avendo i contenuti prescritti dagliarticoli 19 e 20 della legge regionale.Pertanto, l'intera sopraelevazione realizzata, sia al primo cheal secondo piano ed anche i volumi tecnici sul lastrico solare, nonrispettavano la distanza legale di 10 metri, né poteva derogarsi allaprevisione normativa, non potendo qualificarsi giuridicamente ilpiano delle altezze come piano particolareggiato.Anche la domanda di risarcimento del danno era fondatapoiché la violazione delle distanze conteneva in re ipsa la capacitàdi produrre un danno al proprietario dell'immobile a causa delpeggioramento delle condizioni di godimento in termini di aria, lucee privacy. Doveva condividersi la consulenza tecnica che avevaquantificato il danno in € 53.000,00 tenuto conto, sulla base di unavalutazione equitativa, dell'evidente peggioramento dellecondizioni di vivibilità dell'immobile dell’attore per un periodo di piùdi 12 anni.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.7. [OSCURATO:PERSONA], con separato atto, ha proposto a sua voltaricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base dicinque motivi di ricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso di PasqualePagone, ed è rimasto intimato riguardo al ricorso di AntonioPagone, avendo erroneamente depositato il relativo controricorsosolo nel procedimento iscritto da [OSCURATO:PERSONA].9. Tutte le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi con laprecisazione che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] essendoantecedente rispetto a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] devequalificarsi come ricorso principale, di conseguenza quello propostoda quest’ultimo assume le vesti di ricorso incidentale. Infatti, neiprocedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanzadi una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altreparti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, apena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesimasentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma delricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazioneall'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversionedel ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - econseguente riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualorarisulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primoricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di unaespressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme delricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso araggiungere lo scopo (vedi Sez. 3, Sentenza n. 25054 del7/11/2013, Rv. 629137 – 01; Sez. V, sentenza n. 15582 del 2020).1.1 Sempre in via preliminare deve rigettarsi l'istanza diGiuseppe Lospinuso depositata il 9.4.2026 nel proc. n.5261/2022per essere rimesso in termini per il deposito del controricorsocontro [OSCURATO:PERSONA], erroneamente depositato insieme alcontroricorso contro [OSCURATO:PERSONA] nel proc. n. 6418/2022, inquanto non sussiste la causa non imputabile e l'istanza è statadepositata ben dopo la scadenza dei 40 giorni dalla notifica delricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] è intimatoNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026nel proc. n. 5261/2022 e controricorrente nel proc. n. 6418/2022,nel quale ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Infine sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello qualificato comeincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmentesovrapponibili quanto alle censure proposte, sicché vengonoillustrati unitariamente.1.2 Con il primo motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: Violazione e/o errata applicazionedell'articolo 879, comma 2, c.c.; degli articoli 872 e 873 c.c.,nonché dei principi generali del diritto in tema di rapporti di vicinatoe pubblica viabilità. Violazione e/o errata applicazione dell'articolo20 delle NTA del PRG del Comune di Ginosa, violazione ed errataapplicazione dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, violazionee/o errata applicazione dell'articolo 348 bis c.p.c., violazione e/oerrata applicazione degli articoli 12 e 15 delle preleggi.I ricorrenti in sostanza lamentano principalmente la violazionedell'articolo 879 c.c. in quanto gli edifici in oggetto sono separatida una via pubblica, dovendosi pertanto applicare la normasuddetta che svincola gli edifici da qualsivoglia sottoposizione anorme riguardanti le distanze, ancorando la loro illegittimità solo alrispetto di leggi e regolamenti inerenti le piazze e le vie pubblichee il rapporto di queste con lo ius edificandi.A tal proposito i ricorrenti richiamano alcune sentenze diquesta Corte che hanno chiarito il rapporto tra l'articolo 879 c.c. eil D.M. n. 1444 del 1968 evidenziando che quest'ultimo non puòtrovare applicazione nel caso di edifici frontistanti tra i quali siainterposta una pubblica via.Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/20262. Con il secondo motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: Violazione e/o errata applicazionedell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 come modificatodall'articolo 5, comma 1, let. B bis), della L. n. 55 del 2019.La Corte avrebbe violato anche le norme citate in rubrica chelimitano l'ambito oggettivo di applicazione delle distanze sancito daicommi 2 e 3 dell'articolo 9 del citato D.M., stabilendo che siapplichino alle sole ipotesi contemplate al punto 3 del comma 1 equindi alle sole zone C, mentre gli edifici oggetto del giudizioricadono in zona B3, secondo il piano regolatore generale delComune di Ginosa.2.1 Il primo e il secondo motivo del ricorso principale e diquello incidentale, che stante la loro connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.In primo luogo, la Corte d’Appello ha ritenuto di non aderire alprincipio espresso da questa Corte secondo cui : Il rinvio, contenutonell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti cheriguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e levie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità,prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulledistanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, ladisciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati". (Cass.Sez. 2, 29/10/2018, n. 27364, Rv. 651024 - 01).In tale occasione si è aggiunto anche che l'esonero dal rispettodelle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per lecostruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anchealle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravateda servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico dellastrada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene,Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da partedella collettività e che per l'accoglimento della domanda diriduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dallaviolazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute inleggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le normeviolate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codicecivile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materiae da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti dicostruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, nonconfinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, comma 2, c.c.);resta esclusa, pertanto, la riduzione in pristino se tra i fabbricatisiano interposte strade pubbliche, benché la norma edilizia localeapplicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che ladistanza minima prevista debba essere osservata pure qualora trai fabbricati siano interposte aree pubbliche (Cass. Sez. 2,29/10/2018, n. 27364, Rv. 651024 - 02).Nella specie, non risulta in contestazione che tra i due edificifrontistanti intercorra la strada pubblica via S. Ammirato, pertantorisulta erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabilela disciplina del D.M. n. 1444/1968 e, con essa, la previsione delledistanze di 10 mt., sulla base del fatto che l’art. 9 del citato D.M.al comma 2 prevede l'ipotesi in cui tra le pareti finestrate di dueedifici si interponga una pubblica via, prescrivendo in tali casi unadistanza maggiore di 10 metri o la medesima distanza qualora lastrada pubblica sia a vicolo cieco.La sentenza impugnata, infatti, non tiene conto della norma diinterpretazione autentica dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 dicui all’art. dell’art. 5, comma 1, lett. b-bis) del D.L. n. 32 del 2019,convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 2019 secondo cui: “leNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, siinterpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati iviprevisti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui alprimo comma, numero 3), dello stesso articolo 9”.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: l'art. 5,comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 32 del 2019, convertito conmodificazioni dalla L. n. 55 del 2019, nella parte in cui stabilisceche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. n. 1444 del1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricatiivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui alcomma 1, n. 3), del detto articolo, integra, alla stregua del sensoletterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una letturalogico-sistematica della disciplina, gli estremi di una norma diinterpretazione autentica, sicché la stessa è applicabile ai rapportiin corso, non già quale disciplina normativa favorevolesopravvenuta, ma perché corrispondente alla regolamentazioneapplicabile "ab origine" al rapporto, fermo restando il solo limitedelle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamenteesaurito. (Cass. Sez. 2, 12/3/2021, n. 7027, Rv. 660749 – 01;Cass. 4401/2025).Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare il comma2 dell’art. 9 del D.M. n.1444 del 1968 oltre che in deroga a quantodisposto dall’art. 879, secondo comma, c.c. anche in violazionedell’art. 2, comma 2 b-bis), del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.L.18/04/2019, n. 32, norma di interpretazione autentica che ne limital’ambito di applicazione solo agli edifici costruiti in zona urbanistica"C".Numero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nella specie invece risulta che la zona di interesse rientra nellazona B) del piano regolatore del Comune di Ginosa e, dunque, iprimi due motivi di ricorso devono essere accolti.3. I restanti motivi di ricorso, tanto del ricorso principale chedi quello incidentale, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivisopra richiamati sicché se ne riporta solo la rubrica.3.1 Con il terzo motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: violazione e/o errata applicazionedell'articolo 9 del D.M. n. 1444 1968 in combinato disposto con gliarticoli 19 e 20 della L R. Puglia n. 56 del 1980 e dell'articolo 20delle NTA del PRG del Comune di Ginosa; violazione dell'articolo132, comma 1, n. 4, c.p.c..4. Con il quarto motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: violazione dell'articolo 879 c.c., incombinato disposto con quanto previsto dagli artt. 872 e 873 c.c.,inammissibilità della tutela ripristinatoria.5. Con il quinto motivo del ricorso principale e di quelloincidentale si lamenta: violazione e/o errata applicazionedell'articolo 112 c.p.c. e violazione dell'articolo 132, comma 1, n.4,c.p.c..6. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale edi quello incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversacomposizione che provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e diquello incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce inNumero registro generale 5261/2022Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 10876/2026Data pubblicazione 23/04/2026diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 aprile 2026.IL PRESIDENTEVincenzo Picaro
Sentenza Cassazione n. 10876/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris