CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 40060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 4 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (72 Varriale, sottoposto ad indagini per una pluralità di episodi di calunnia ai danni di magistrati e di un avvocato del foro di Napoli. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Varriale, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con sette distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 49, 368 e 323 cod. pen., 11-bis e 274 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle imputazioni provvisorie contestate (anche per difetto di offensività delle condotte addebitate e dell'elemento psicologico), la mancata osservanza del divieto di bis in idem e delle regole di competenza funzionale, nonché la insussistenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo l'indagato rinuncìato all'atto di impugnazione per una sopravvenuta situazione di carenza di interesse, avendo segnalato che la misura cautelare a suo tempo applicatagli è stata, nelle more, revocata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto vi è carenza di interesse dovuta ad una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così