CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA /. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ne affermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56, 61, n. 5 e 494 c.p., nonché per quello di cui agli artt. 61, n. 5 e 614 c.p., con l'aggravante della recidiva specifica ed i nfraq u i nquenna le. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 56, 61, n. 5 e 494 c.p., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; in particolare, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 494 c.p., è sufficiente che il soggetto abbia posto in essere la condotta fraudolenta cagionando uno stato di errore nella vittima, essendo, invece, irrilevante la realizzazione del vantaggio dallo stesso perseguito, che attiene solamente al dolo specifico della fattispecie (ex multis Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, Rv. 263103; Sez. 5, n. 3012 del 19/9/2019, deo. 2020, Rv. 278146). Pertanto, nel caso in esame, sussiste la responsabilità del ricorrente che, così come emerso dall'istruttoria, ha agito al fine di commettere il reato di cui all'art. 640, senza che vi sia necessità alcuna di accertare che lo stesso sia stato consumato. Ed alla luce di quanto affermato dall'orientamento richiamato, è conforme alla giurisprudenza di legittimità e priva di vizi la motivazione della sentenza impugnata che ha valutato autonomamente la condotta di sostituzione di persona rispetto a quella di truffa, a prescindere dall'assoluzione per quest'ultimo reato. 3. Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 56, 61, n. 5 e 614 c.p., è indeducibile; come noto, infatti, il motivo di ricorso che, come nel caso di specie, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata). Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso