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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 21652/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 291/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ora in liquidazione, rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.25; -ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via A. Casella n.37; -controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3584/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 13.5.2021;letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, dovendosi provvedere sulle spese del giudizio - stante la mancata accettazione della rinuncia, da parte dei resistenti, nelle forme prescritte – si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, in ragione della non contestata stipulazione di un atto transattivo tra le stesse; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel te rmine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,17 luglio 2023.

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 291/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ora in liquidazione, rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.25; -ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via A. Casella n.37; -controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3584/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 13.5.2021;letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, dovendosi provvedere sulle spese del giudizio - stante la mancata accettazione della rinuncia, da parte dei resistenti, nelle forme prescritte – si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti, in ragione della non contestata stipulazione di un atto transattivo tra le stesse; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel te rmine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,17 luglio 2023. L
Decreto Cassazione n. 21652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris