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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 1977

Cassazione n. 07762/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1977 Avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato - per quanto qui di rilievo - [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tutti i reati a lui ascritti (capi da A a F), avvinti in continuazione, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2000 di multa, altresì imponendo il regime di libertà vigilata per anni due.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato di più rapine a mano armata e sequestro di persona, commessi* - in concorso con altre due persone, per le quali si è proceduto separatamente - accedendo, con il volto travisato, all'interno di più studi medici, dove, dopo essersi fatti consegnare denaro e beni personali dai pazienti, li rinchiudevano ( insieme ai medici) nei bagni, prima di darsi alla fuga.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, che svolge due motivi afferenti esclusivamente alla affermazione di responsabilità per il sequestro di persona e la violazione della disciplina in materia di armi.

2.1. Con il primo motivo, lamenta erronea applicazione dell'art. 605 cod. pen., e correlato vizio della motivazione, in quanto manifestamente illogica e in contrasto con gli atti processuali.

In particolare, si pone in evidenza quanto riferito dalle vittime di due rapine, quelle del 22 marzo 2018 e del 29 marzo 2018, in merito alla circostanza che i rapinatori avevano solo costretto i pazienti ad entrare nel bagno, senza chiuderli a chiave, cosicchè la apparente limitazione della libertà personale, attesa la durata estremamente breve della costrizione, era stata solo funzionale alla consumazione della rapina, nella quale resta assorbito il delitto di sequestro di persona.

2.2. Analoghi vizi vengono dedotti anche in relazione all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., con riguardo alla affermata responsabilità per il reato di detenzione e porto di pistola, ancora una volta richiamandosi le dichiarazioni rese da una delle vittime delle rapine, che ha riferito di essersi convinta, per le modalità dell'azione, che i rapinatori fossero armati solo di pistola giocattolo.

Inoltre, si sottolinea come alcuna arma sia stata rinvenuta, se non la pistola cal. 9 con matricola abrasa nella disponibilità della compagna del ricorrente, in ordine alla quale, in ogni caso, non è stato dimostrato che sia stata proprio quella utilizzata per la perpetrazione delle rapine.

Sottolinea, la Difesa, il ragionamento congetturale della Corte di appello laddove attribuisce al ricorrente il ruolo di armiere, che non trova riscontro in nessun atto processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, rivelandosi le doglianze prospettate manifestamente infondate, in quanto sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della decisione impugnata.

A tanto deve aggiungersi che, con riferimento alla posizione dell'Amato, le due conformi decisioni di merito integrano una situazione di c.d. doppia conformità, nel senso che si è dinanzi a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

1.1. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza.

2. Ebbene, ,ergg con riguardo alla questione, prospettata con il primo motivo, dell'assorbimento del reato di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di rapina, il ricorrente omette di considerare che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2 - n. 11634 del 10/01/2019 Rv. 276058), cosicchè il sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259278).

Nel caso di specie, le persone offese sono state minacciate con armi, da persone travisate, e depredate dei loro beni, prima di venire rinchiuse all'interno di un bagno, dove - a prescindere dalla circostanza che la porta non fosse stata chiusa a chiave dall'esterno- essi rimanevano costretti per un tempo apprezzabile giacchè si sono trovate - proprio per le predette connotazioni della condotta - nella oggettiva condizione di dovere temere di potere uscire senza mettersi in pericolo.

In tal senso, non può che apprezzarsi la avvenuta limitazione della libertà di movimento delle persone offese quale livello di violenza ulteriore rispetto a quello necessario e sufficiente per la commissione del delitto di rapina, ciò che consente di ravvisare il reato di cui all'art. 605 cod. pen. (Sez. 2, n. 10367 del 03/05/1983 Rv. 161522).

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che, come ribadito anche dal recente arresto delle Sezioni Unite 'Filardo', in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ( Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

3.1. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il secondo motivo di ricorso rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione che, tuttavia, risulta manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha chiaramente fatto riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato Catuogno a proposito della circostanza che le rapine fossero state commesse con l'uso di armi, così come riferito, peraltro, dalle vittime.

Pertanto, a prescindere dalla soggettiva percezione di una di esse, nulla autorizza a ritenere che si trattasse di arma giocattolo, anzi, al contrario, il quadro indiziario chiaramente depone nel senso dell'utilizzo di armi vere, correttamente essendo stata valorizzata, peraltro, la circostanza del rinvenimento presso la abitazione della fidanzata dell'Amato una pistola calibro 9 con matricola abrasa.

4. Con le censure proposte il ricorrente non lamenta, dunque, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle fonti di prova.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1977 Avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato - per quanto qui di rilievo - [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tutti i reati a lui ascritti (capi da A a F), avvinti in continuazione, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2000 di multa, altresì imponendo il regime di libertà vigilata per anni due. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato di più rapine a mano armata e sequestro di persona, commessi* - in concorso con altre due persone, per le quali si è proceduto separatamente - accedendo, con il volto travisato, all'interno di più studi medici, dove, dopo essersi fatti consegnare denaro e beni personali dai pazienti, li rinchiudevano ( insieme ai medici) nei bagni, prima di darsi alla fuga. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, che svolge due motivi afferenti esclusivamente alla affermazione di responsabilità per il sequestro di persona e la violazione della disciplina in materia di armi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta erronea applicazione dell'art. 605 cod. pen., e correlato vizio della motivazione, in quanto manifestamente illogica e in contrasto con gli atti processuali. In particolare, si pone in evidenza quanto riferito dalle vittime di due rapine, quelle del 22 marzo 2018 e del 29 marzo 2018, in merito alla circostanza che i rapinatori avevano solo costretto i pazienti ad entrare nel bagno, senza chiuderli a chiave, cosicchè la apparente limitazione della libertà personale, attesa la durata estremamente breve della costrizione, era stata solo funzionale alla consumazione della rapina, nella quale resta assorbito il delitto di sequestro di persona. 2.2. Analoghi vizi vengono dedotti anche in relazione all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., con riguardo alla affermata responsabilità per il reato di detenzione e porto di pistola, ancora una volta richiamandosi le dichiarazioni rese da una delle vittime delle rapine, che ha riferito di essersi convinta, per le modalità dell'azione, che i rapinatori fossero armati solo di pistola giocattolo. Inoltre, si sottolinea come alcuna arma sia stata rinvenuta, se non la pistola cal. 9 con matricola abrasa nella disponibilità della compagna del ricorrente, in ordine alla quale, in ogni caso, non è stato dimostrato che sia stata proprio quella utilizzata per la perpetrazione delle rapine. Sottolinea, la Difesa, il ragionamento congetturale della Corte di appello laddove attribuisce al ricorrente il ruolo di armiere, che non trova riscontro in nessun atto processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, rivelandosi le doglianze prospettate manifestamente infondate, in quanto sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali della decisione impugnata. A tanto deve aggiungersi che, con riferimento alla posizione dell'Amato, le due conformi decisioni di merito integrano una situazione di c.d. doppia conformità, nel senso che si è dinanzi a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 1.1. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza. 2. Ebbene, ,ergg con riguardo alla questione, prospettata con il primo motivo, dell'assorbimento del reato di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di rapina, il ricorrente omette di considerare che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2 - n. 11634 del 10/01/2019 Rv. 276058), cosicchè il sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259278). Nel caso di specie, le persone offese sono state minacciate con armi, da persone travisate, e depredate dei loro beni, prima di venire rinchiuse all'interno di un bagno, dove - a prescindere dalla circostanza che la porta non fosse stata chiusa a chiave dall'esterno- essi rimanevano costretti per un tempo apprezzabile giacchè si sono trovate - proprio per le predette connotazioni della condotta - nella oggettiva condizione di dovere temere di potere uscire senza mettersi in pericolo. In tal senso, non può che apprezzarsi la avvenuta limitazione della libertà di movimento delle persone offese quale livello di violenza ulteriore rispetto a quello necessario e sufficiente per la commissione del delitto di rapina, ciò che consente di ravvisare il reato di cui all'art. 605 cod. pen. (Sez. 2, n. 10367 del 03/05/1983 Rv. 161522). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, come ribadito anche dal recente arresto delle Sezioni Unite 'Filardo', in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ( Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3.1. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il secondo motivo di ricorso rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione che, tuttavia, risulta manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha chiaramente fatto riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato Catuogno a proposito della circostanza che le rapine fossero state commesse con l'uso di armi, così come riferito, peraltro, dalle vittime. Pertanto, a prescindere dalla soggettiva percezione di una di esse, nulla autorizza a ritenere che si trattasse di arma giocattolo, anzi, al contrario, il quadro indiziario chiaramente depone nel senso dell'utilizzo di armi vere, correttamente essendo stata valorizzata, peraltro, la circostanza del rinvenimento presso la abitazione della fidanzata dell'Amato una pistola calibro 9 con matricola abrasa. 4. Con le censure proposte il ricorrente non lamenta, dunque, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle fonti di prova. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B
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