CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07386/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8067/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAndrea [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 8628/2017 depositata il 13/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/20261. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti diparte, il Comune di Napoli notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(svolgente attività di ristorazione) l’avviso di accertamento n.538328/2674 del 30/8/2011, per omesso versamento del TARES relativoall’anno 2013, applicando la tariffa ad una consistenza di mq 670,50.A seguito di istanza in autotutela della contribuente (fondata sullariduzione della superficie imponibile da mq. 607,50 a mq. 507,00), conprovvedimento reso il 18/12/2015, il Comune annullò il predetto avviso diaccertamento, comunicando alla società che avrebbe effettuato lerettifiche richieste e che avrebbe emesso un nuovo avviso diaccertamento.A questa comunicazione fece poi seguito l’avviso di pagamento prot. n.873998/129104 del 09/11/2015, da parte del Comune di Napoli, notificatoil 17/2/2016, riportante l'omesso versamento del TARES relativo all’anno2013, per l’importo ridotto di € 26.424,00.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Napolisul rilievo della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento,con conseguente decadenza da parte del Comune a riscuotere la richiestasomma.2. Il giudice di primo grado respinse il ricorso.La decisione fu impugnata ma anche l’appello seguì la medesimasorte.Nel dettaglio, la C.T.R. ritenne che la mancata emissione di un nuovoavviso di accertamento non potesse determinare l’annullamentodell’avviso di pagamento emesso.In particolare, la circostanza che non fosse stato emesso un nuovoavviso di accertamento, in mancanza di apposito ricorso dellacontribuente, aveva comportato il consolidamento dell’avviso diNumero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026pagamento. Per cui, solo se il Comune avesse chiesto il pagamento dellatassa in riferimento alla errata superficie di mq 607,50, la contribuenteavrebbe potuto invocare la violazione del principio di affidamento. Nellaspecie, invece, la richiesta era stata rettificata ed era stato chiestol’importo corrispondente ai dati indicati dalla stessa società.Sicché, essendovi stato in precedenza un avviso notificato, avendonell’anno la società svolto attività e non dichiarato ragioni ostative alversamento della tassa, tenuto conto dei principi stabiliti da Cass. n.12661/2016, fu respinto il ricorso.Avverso questa decisione ricorre la società con dieci motivi.In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/1992, 2-quater della legge n.656/1994 e 1 del d.m. n. 37/1997.Secondo la società ricorrente, dopo l’annullamento in autotutela conefficacia ex tunc, il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso diaccertamento, ma non avrebbe potuto emettere un mero avviso dipagamento. Per cui, sarebbe errata la conclusione del giudice di merito,secondo cui, in difetto di un apposito ricorso da parte del contribuente algiudice tributario, l’avviso di pagamento sarebbe divenuto definitivo.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 39 del regolamento TARES del Comune diNapoli, nonché dell’art. 10 della legge n. 212/2000.Il giudice di merito avrebbe errato nel non sanzionare la ritenutapalese violazione della sequenza procedimentale legittimante la pretesaimpositiva del tributo, essendo stato annullato l’avviso di accertamentoche precedeva l’avviso di pagamento.Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/20263.Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 45 del d.l. n. 201/2011, all’art. 33 delregolamento TARES del Comune di Napoli, all’art. 2-quater della legge n.656/1994, all’art. 97 Cost. e all’art. 10 della legge n. 212/2000.Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere legittimo l’avviso dipagamento, pur in assenza di un precedente avviso di accertamento, cosìviolando le disposizioni innanzi richiamate.4. Con il quarto strumento impugnatorio, è denunciata la violazione efalsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1, commi161 e 162, della legge n. 296/2006, 14 del d.l. n. 201/2011 e 30 delregolamento TARES del Comune di Napoli.5. I primi quattro motivi - che possono essere trattati congiuntamente,essendo oggettivamente connessi - sono fondati.Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.,n. 4564 del 2023; Cass., n. 18689 del 2024; Cass., n. 21202 del 2024)allorquando il concessionario o la società di raccolta di rifiuti non contestile condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa odi variazione presentata dal contribuente, ed ove non vi sia diniego dellarichiesta di agevolazioni od esenzioni, è legittima l'iscrizione del maggiorimporto in ruoli notificati all'interessato mediante cartella di pagamentonon preceduta da avvisi di accertamento: ciò, in particolare, anche nelcaso in cui l'errore derivi dalla mancata considerazione di uno iussuperveniens (chiaramente e non discrezionalmente) applicabile allafattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni ditassabilità. L'avviso di accertamento è invece necessario - per converso -quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettificaapportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall'accertamentod'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) daldiniego (secondo quanto si desume dall’art. 71, comma 2, del d.lgs. n.Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026507/1993) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente conapposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale delprovvedimento (v., sostanzialmente nello stesso senso, Cass., n. 7951 en. 5895 del 2002; Cass., n. 19255 del 2003; Cass., n. 3657 del 2015;Cass., n. 9731 del 2015), ovvero, infine, dall'esercizio di un poterediscrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens, ancheove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità(Cass., n. 15858 del 2004).Nella specie, si è al cospetto di una riduzione della pretesa impositivasollecitata dal contribuente mediante la presentazione di un’istanza inautotutela accolta dall’amministrazione finanziaria (tale accoglimento erastato comunicato al contribuente), ma alla quale aveva fatto seguitol’emissione di un mero avviso di pagamento.Vengono in considerazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazioneche, con la sentenza n. 30051 del 2024, ancorché pronunciata infattispecie relativa ad esercizio del potere in malam partem, hannochiarito l’ambito e le modalità di esercizio del potere di autotutela dellaP.A. sia in relazione alla rettifica in bonam partem che in malam partem.È stato così affermato che l’autotutela nel diritto tributario costituisceuna particolare declinazione del più generale istituto dell’autotutelaamministrativa.Come per quest’ultima, infatti, l’autotutela tributaria consiste nelpotere dell’amministrazione finanziaria, che può essere esercitato d’ufficioo su istanza di parte, di annullare o rettificare un proprio atto, affetto daun vizio. Anche l’autotutela tributaria, difatti, è espressione di un potereancorato al soddisfacimento di un interesse pubblico, nella specie areperire le entrate fiscali legalmente accertate.Parimenti, anche l’autotutela tributaria si realizza con un procedimentodi secondo grado: oggetto del riesame è l’atto impositivoNumero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026precedentemente adottato e non, direttamente, la pretesa fatta valere conquest’ultimo.In esito a questa rinnovata valutazione, il procedimento di autotutelasi può concludere con l’annullamento, la modifica o la convalida dell’attoviziato, nonché, in caso di annullamento, con l’adozione di un nuovo attosostitutivo del primo ed emendato dai vizi che lo avevano inficiato (c.d.autotutela sostitutiva, il cui tratto qualificante è costituito dalla valutazionedi un atto illegittimo, che viene posto nel nulla e sostituito sulla base deimedesimi elementi già considerati). L’annullamento dell’atto impositivocomporta, quindi, la sua integrale espunzione dall’ordinamento e ciòdetermina, ove l’amministrazione finanziaria intenda mantenere oreiterare la pretesa tributaria, la necessità di procedere alla adozione di unnuovo avviso di accertamento, non rilevando che l’annullamento d’ufficiosia stato motivato dall’adesione, anche integrale, a una richiesta delcontribuente (come nella fattispecie in esame), che deve comunquepotersi difendere in ordine alle condizioni di tassabilità e alla liquidazionedel tributo, anche in considerazione della possibilità ormai riconosciutaall’ente impositore di autotutela sostitutiva in malam partem.Nel caso di specie, dopo l’annullamento in autotutela, pacifica lacircostanza che l’imposta richiesta fosse inferiore a quella originariamenterichiesta e conforme alle indicazioni ed istanze della società contribuente,non è seguito un nuovo avviso di accertamento, ma un avviso dipagamento.Il motivo va, quindi, accolto.5. Con la quinta censura, si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,nonché illogicità/contraddittorietà della sentenza; erronea/falsacomprensione dei fatti di causa.Con la sesta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 39 del regolamento TARES del ComuneNumero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026di Napoli, nonché si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.;erronea/falsa valutazione di elementi di fatto.Con il settimo motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto con riferimento all’art. 1, commi 161 e 162, dellalegge n. 296/2006, dell’art. 1 del d.l. n. 201/2001, nonché la violazionedegli artt. 30 e 31 del regolamento TARES del Comune di Napoli.Con l’ottava censura, si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. edell’art. 30 del regolamento TARES del Comune di Napoli.Con la nona censura, si denuncia la violazione dell’art. 1 del d.l n.201/2011 e dell’art. 29 del regolamento TARES del Comune di Napoli.Con la decima censura, si denuncia la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000.I motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento delle primequattro censure.In conclusione, accolti i primi quattro motivi ed assorbiti i restanti, ilricorso è accolto entro tali limiti, per l’effetto la sentenza deve esserecassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, deve essere accolto l’originario ricorso della societàcontribuente.Le spese di lite sono compensate avuto riguardo al recente interventonomofilattico delle Sezioni Unite.Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8067/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAndrea [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 8628/2017 depositata il 13/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/20261. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti diparte, il Comune di Napoli notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(svolgente attività di ristorazione) l’avviso di accertamento n.538328/2674 del 30/8/2011, per omesso versamento del TARES relativoall’anno 2013, applicando la tariffa ad una consistenza di mq 670,50.A seguito di istanza in autotutela della contribuente (fondata sullariduzione della superficie imponibile da mq. 607,50 a mq. 507,00), conprovvedimento reso il 18/12/2015, il Comune annullò il predetto avviso diaccertamento, comunicando alla società che avrebbe effettuato lerettifiche richieste e che avrebbe emesso un nuovo avviso diaccertamento.A questa comunicazione fece poi seguito l’avviso di pagamento prot. n.873998/129104 del 09/11/2015, da parte del Comune di Napoli, notificatoil 17/2/2016, riportante l'omesso versamento del TARES relativo all’anno2013, per l’importo ridotto di € 26.424,00.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Napolisul rilievo della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento,con conseguente decadenza da parte del Comune a riscuotere la richiestasomma.2. Il giudice di primo grado respinse il ricorso.La decisione fu impugnata ma anche l’appello seguì la medesimasorte.Nel dettaglio, la C.T.R. ritenne che la mancata emissione di un nuovoavviso di accertamento non potesse determinare l’annullamentodell’avviso di pagamento emesso.In particolare, la circostanza che non fosse stato emesso un nuovoavviso di accertamento, in mancanza di apposito ricorso dellacontribuente, aveva comportato il consolidamento dell’avviso diNumero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026pagamento. Per cui, solo se il Comune avesse chiesto il pagamento dellatassa in riferimento alla errata superficie di mq 607,50, la contribuenteavrebbe potuto invocare la violazione del principio di affidamento. Nellaspecie, invece, la richiesta era stata rettificata ed era stato chiestol’importo corrispondente ai dati indicati dalla stessa società.Sicché, essendovi stato in precedenza un avviso notificato, avendonell’anno la società svolto attività e non dichiarato ragioni ostative alversamento della tassa, tenuto conto dei principi stabiliti da Cass. n.12661/2016, fu respinto il ricorso.Avverso questa decisione ricorre la società con dieci motivi.In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/1992, 2-quater della legge n.656/1994 e 1 del d.m. n. 37/1997.Secondo la società ricorrente, dopo l’annullamento in autotutela conefficacia ex tunc, il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso diaccertamento, ma non avrebbe potuto emettere un mero avviso dipagamento. Per cui, sarebbe errata la conclusione del giudice di merito,secondo cui, in difetto di un apposito ricorso da parte del contribuente algiudice tributario, l’avviso di pagamento sarebbe divenuto definitivo.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 39 del regolamento TARES del Comune diNapoli, nonché dell’art. 10 della legge n. 212/2000.Il giudice di merito avrebbe errato nel non sanzionare la ritenutapalese violazione della sequenza procedimentale legittimante la pretesaimpositiva del tributo, essendo stato annullato l’avviso di accertamentoche precedeva l’avviso di pagamento.Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/20263.Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 45 del d.l. n. 201/2011, all’art. 33 delregolamento TARES del Comune di Napoli, all’art. 2-quater della legge n.656/1994, all’art. 97 Cost. e all’art. 10 della legge n. 212/2000.Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere legittimo l’avviso dipagamento, pur in assenza di un precedente avviso di accertamento, cosìviolando le disposizioni innanzi richiamate.4. Con il quarto strumento impugnatorio, è denunciata la violazione efalsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1, commi161 e 162, della legge n. 296/2006, 14 del d.l. n. 201/2011 e 30 delregolamento TARES del Comune di Napoli.5. I primi quattro motivi - che possono essere trattati congiuntamente,essendo oggettivamente connessi - sono fondati.Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.,n. 4564 del 2023; Cass., n. 18689 del 2024; Cass., n. 21202 del 2024)allorquando il concessionario o la società di raccolta di rifiuti non contestile condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa odi variazione presentata dal contribuente, ed ove non vi sia diniego dellarichiesta di agevolazioni od esenzioni, è legittima l'iscrizione del maggiorimporto in ruoli notificati all'interessato mediante cartella di pagamentonon preceduta da avvisi di accertamento: ciò, in particolare, anche nelcaso in cui l'errore derivi dalla mancata considerazione di uno iussuperveniens (chiaramente e non discrezionalmente) applicabile allafattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni ditassabilità. L'avviso di accertamento è invece necessario - per converso -quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettificaapportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall'accertamentod'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) daldiniego (secondo quanto si desume dall’art. 71, comma 2, del d.lgs. n.Numero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026507/1993) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente conapposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale delprovvedimento (v., sostanzialmente nello stesso senso, Cass., n. 7951 en. 5895 del 2002; Cass., n. 19255 del 2003; Cass., n. 3657 del 2015;Cass., n. 9731 del 2015), ovvero, infine, dall'esercizio di un poterediscrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens, ancheove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità(Cass., n. 15858 del 2004).Nella specie, si è al cospetto di una riduzione della pretesa impositivasollecitata dal contribuente mediante la presentazione di un’istanza inautotutela accolta dall’amministrazione finanziaria (tale accoglimento erastato comunicato al contribuente), ma alla quale aveva fatto seguitol’emissione di un mero avviso di pagamento.Vengono in considerazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazioneche, con la sentenza n. 30051 del 2024, ancorché pronunciata infattispecie relativa ad esercizio del potere in malam partem, hannochiarito l’ambito e le modalità di esercizio del potere di autotutela dellaP.A. sia in relazione alla rettifica in bonam partem che in malam partem.È stato così affermato che l’autotutela nel diritto tributario costituisceuna particolare declinazione del più generale istituto dell’autotutelaamministrativa.Come per quest’ultima, infatti, l’autotutela tributaria consiste nelpotere dell’amministrazione finanziaria, che può essere esercitato d’ufficioo su istanza di parte, di annullare o rettificare un proprio atto, affetto daun vizio. Anche l’autotutela tributaria, difatti, è espressione di un potereancorato al soddisfacimento di un interesse pubblico, nella specie areperire le entrate fiscali legalmente accertate.Parimenti, anche l’autotutela tributaria si realizza con un procedimentodi secondo grado: oggetto del riesame è l’atto impositivoNumero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026precedentemente adottato e non, direttamente, la pretesa fatta valere conquest’ultimo.In esito a questa rinnovata valutazione, il procedimento di autotutelasi può concludere con l’annullamento, la modifica o la convalida dell’attoviziato, nonché, in caso di annullamento, con l’adozione di un nuovo attosostitutivo del primo ed emendato dai vizi che lo avevano inficiato (c.d.autotutela sostitutiva, il cui tratto qualificante è costituito dalla valutazionedi un atto illegittimo, che viene posto nel nulla e sostituito sulla base deimedesimi elementi già considerati). L’annullamento dell’atto impositivocomporta, quindi, la sua integrale espunzione dall’ordinamento e ciòdetermina, ove l’amministrazione finanziaria intenda mantenere oreiterare la pretesa tributaria, la necessità di procedere alla adozione di unnuovo avviso di accertamento, non rilevando che l’annullamento d’ufficiosia stato motivato dall’adesione, anche integrale, a una richiesta delcontribuente (come nella fattispecie in esame), che deve comunquepotersi difendere in ordine alle condizioni di tassabilità e alla liquidazionedel tributo, anche in considerazione della possibilità ormai riconosciutaall’ente impositore di autotutela sostitutiva in malam partem.Nel caso di specie, dopo l’annullamento in autotutela, pacifica lacircostanza che l’imposta richiesta fosse inferiore a quella originariamenterichiesta e conforme alle indicazioni ed istanze della società contribuente,non è seguito un nuovo avviso di accertamento, ma un avviso dipagamento.Il motivo va, quindi, accolto.5. Con la quinta censura, si denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,nonché illogicità/contraddittorietà della sentenza; erronea/falsacomprensione dei fatti di causa.Con la sesta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 39 del regolamento TARES del ComuneNumero registro generale 8067/2018Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 7386/2026Data pubblicazione 27/03/2026di Napoli, nonché si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.;erronea/falsa valutazione di elementi di fatto.Con il settimo motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto con riferimento all’art. 1, commi 161 e 162, dellalegge n. 296/2006, dell’art. 1 del d.l. n. 201/2001, nonché la violazionedegli artt. 30 e 31 del regolamento TARES del Comune di Napoli.Con l’ottava censura, si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. edell’art. 30 del regolamento TARES del Comune di Napoli.Con la nona censura, si denuncia la violazione dell’art. 1 del d.l n.201/2011 e dell’art. 29 del regolamento TARES del Comune di Napoli.Con la decima censura, si denuncia la violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000.I motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento delle primequattro censure.In conclusione, accolti i primi quattro motivi ed assorbiti i restanti, ilricorso è accolto entro tali limiti, per l’effetto la sentenza deve esserecassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, deve essere accolto l’originario ricorso della societàcontribuente.Le spese di lite sono compensate avuto riguardo al recente interventonomofilattico delle Sezioni Unite. P.Q.MAccoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,accoglie l’originario ricorso della società contribuente.Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MAccoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,accoglie l’originario ricorso della società contribuente.Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]