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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1998

Cassazione n. 23250/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1996 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati GAMMAFtIELLO Fabio e [OSCURATO:PERSONA] Mirko hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha riformato quella del GUP del Tribunale di Trani (di condanna per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d.

P.R. n. 309/1990), riconoscendo a entrambi le generiche in equivalenza con la recidiva e rideterminando la pena; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi (mancata esclusione della recidiva) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza quanto alla conferma della contestata recidiva [specificità e attualità di uno dei precedenti penali per entrambi e precedenti giudiziari per [OSCURATO:PERSONA]; gravità della condotta (detenzione illecita di marijuana per un totale di nr. 1.188 dosi medie droganti)], con giudizio di maggiore pericolosità espressamente agganciato a tali dati fattuali; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1996 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati GAMMAFtIELLO Fabio e [OSCURATO:PERSONA] Mirko hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e stesso difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha riformato quella del GUP del Tribunale di Trani (di condanna per il reato di cui all'art. 73, c. 4, d. P.R. n. 309/1990), riconoscendo a entrambi le generiche in equivalenza con la recidiva e rideterminando la pena; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi (mancata esclusione della recidiva) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza quanto alla conferma della contestata recidiva [specificità e attualità di uno dei precedenti penali per entrambi e precedenti giudiziari per [OSCURATO:PERSONA]; gravità della condotta (detenzione illecita di marijuana per un totale di nr. 1.188 dosi medie droganti)], con giudizio di maggiore pericolosità espressamente agganciato a tali dati fattuali; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P nte [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris