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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15379/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2295/2021 del ruolo generale, proposto DA P ASCUCCI M ICHELE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 33A26 L182 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1933 ed ivi domiciliato al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H23 H501 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. (codice fiscale 0162584060 6), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sugli [OSCURATO:PERSONA] immobili del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratti nn. 55265/2010 e 2370/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ ilC [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1653/9/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 giugno 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con atto n. 21427 del 7 dicembre 2015, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2015, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -quale concessionaria del Comune dell’attività di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili - accertavano e liquidavano nella somma complessiva di 10.620,86 € l’ICI dovuta per l’anno 2011, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento dell’imposta relativamente a quattro particelle di terreno, appartenenti al «[OSCURATO:PERSONA] 16», possedute dal ricorrente, iscritte al folio “LEFT18” del Catasto terreni di Guidonia ed ubicate in zona D3, attribuendo alle stesse un valore di 54,75 €/mq;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia n. 22949/7/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo – per quanto ora d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione – infondate le ragioni per le quali il contribuente aveva considerato eccessivo il valore dei beni, assumendo, di contro, che: - la delibera n. 174/2008 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rideterminato il valore della sottozona in esame nella somma di 7,82 €/mq, non poteva essere utilizzata, in quanto non era stata recepita dal Consiglio Comunale e comunque nella tabella allegata (colonna 8) si indicava il valore di 78,21 €/mq per le aree estrattive, il che escludeva che detto documento potesse comprovare un valore dell’area in misura inferiore a quella pretesa dall’ente; - il concessionario aveva prodotto un preliminare di vendi ta stipulato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto un terreno con sottostante giacimento di travertino, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed accatastato in sottozona D3, il cui prezzo di vendita indicava un valore di 191,29 €/mq, come tale molto più elevato di quello in rassegna; - la relazione tecnica del 30 marzo 2007, costituente parte integrante della delibera n. 23/2007, che aveva stabilito i valori delle aree sui quali s’è fondato l’accertamento in contestazione, aveva dato conto che la stima erastata effettuata analizzando atti di cessione di aree edificabili, indennità d’esproprio, nonché le rilevazioni dei prezzi delle aree edificabili e degli immobili sul libero mercato e di quelle dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del territorio di Roma del 1° semestre 2006; - gli atti indicati dal contribuente non dimostravano l’asserita abnormità del valore delle aree posto a base dell’accertamento, in quanto la cessione volontaria di area in luogo dell’esproprio del 12 maggio 2003 (al prezzo di 8,86 €/mq) era risalente nel tempo e scontava una logica e finalità transattiva, così come la perizia dell’Agenzia del Territorio del 24 maggio 2007 (che assegnava un valore di 15,00 €/mq) era riferita ad una permuta dell’anno 2003 ed era stata effettuata al fine di verificare l’imposta di registro dovuta, la quale è tributo del tutto distinto dall’ICI; - erano infondate le censure del contribuente concernenti la sussistenza di maggiori vincoli che caratterizzerebbero la sottozona D3 rispetto alle sottozone D1 e D2, nonché gli oneri sostenuti per il rilascio della fideiussione a copertura dei costi di tombamento ed i costi per il ripristino del piano di campagna, in quanto l’imponibile va individuato in base al valore venale del bene e l’utilizzazione a cava èriconducibile ad un’attività di carattere esclusivamente industriale; - il minor valore attribuito a terreni destinati a cave da altri Comuni non è dimostrativo dell’incongruenza di quello considerato nell’atto impugnato, tenuto conto della diversa realtà sulle quali le singole amministrazioni deliberano e dell’assenza di dettagliati elementi di comparazione;

3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. tramite servizio postale il 15/21 gennaio 2021, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022, memoria ex art. 380-bis, 1, cod. proc. civ.;

4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava in data 1° marzo 2021 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, successivamente depositando, in data 2 gennaio 2023 memoria ex art. 380-bis. 1., cod. proc. civ.;

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

1. i primi due motivi di ricorso, sebbene articolati sotto due diversi paradigmi censori, concernono le valutazioni compiute dal Giudice regionale in relazione alla ritenuta congruità del valore assegnato ai terreni estrattivi (cd. cave) di proprietà delricorrente, ai fini della determinazione dell’imposta in esame, valore questo stabilito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari a 54,75 €/mq, giusta relazione tecnica del 30 marzo 2007, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 maggio 2007, il tutto nella pacifica natura edificatoria dei beni, ubicati in zona industriale D3;

2. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, lamentando che la Commissione regionale, nella valutazione oggetto di critica, non si sarebbe attenuta a ciascuno dei tassativi criteri stabiliti dal menzionato art. 5, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce del 10 gennaio 2017, n. 310 (e le tante altre ivi citate), 28 ottobre 2019, n. 27558, 23 ottobre 2019, n.27004, 8 luglio 2019, n. 18303, costituiti dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di fabbricabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 2.a. nello specifico e con riguardo ai citati parametri, l’istante ha eccepito che il Giudice regionale non avrebbe considerato quattro dei suindicati indici, così violando la predetta disposizione, duolendosi, soprattutto, di aver trascurato di esaminare la potenzialità edificatoria dell’area e l’incidenza degli oneri di adattamento del suolo alla costruzione.

Tutto ciò, assumendo, in particolare, che: a. la Commissione non ha mai preso in considerazione il parametro dell’indice di edificabilità e che i terreni in oggetto sono ubicati in sottozona D3, la quale ha caratteristiche del tutto distinte dalla zona industriale CAR e dalle sottozone D1 e D2, in quanto qualificata da un esiguo indice di fabbricabilità, peraltro di natura temporanea e, quindi, da una assai limitata potenzialità edificatoria, il che renderebbe illegittima la valutazione unica operata dall’ente (anche per i terreni in questione), pari a 54,75 €/mq, peraltro senza indicare l’indice di fabbricabilità, tant’è che il Comune con la successiva delibera n. 174/2008 (predisposta sulla base di una nuova tabella elaborata da un gruppo di lavoro formato dai medesimi tecnici, che avevano redatto la tabella allegata relazione del 30 marzo 2007) aveva poi distinto la valutazione di dette aree proprio in ragione delle diverse caratteristiche di edificabilità delle menzionate zone, indicando uno specifico valore venale di 7,82 €/mq, in base al ridotto indice di edificabilità (1/50 della superfice) della sottozona D3; b. la sottozona D3 oggetto di causa presentava un indice di edificabilità non solo notevolmente ridotto rispetto alle sottozone D1 e D2 (pari al 2,2% dell’estensione del terreno, come emergeva dall’art. 10 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al P.R.G. di [OSCURATO:PERSONA] e dalla nuova tabella redatta dai medesimi tecnici comunali per l’anno 2008, allegati nella fase di merito, da cui emergeva che nella zona D3 era consentita l’edificazione di 1/50 della superfice, laddove nella sottozone D1 e D2 l’edificazione era consentita per 1/3 della superfice), ma anche temporaneo, essendo limitata nel tempo, venendo meno l’accatastamento in zona D3, con coevo passaggio alla categoria E (attività agricole), al solo cessare delle autorizzazioni estrattive, il che rendeva le suddette aree non omogenee e, come tali, non suscettive di stima unitaria, né di essere apprezzate con lo stesso valore; c. i costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, quindi, nella specie, gli oneri connessi all’attività estrattiva, dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5 ed invece del tutto sottovalutati dal Giudice dell’appello, in termini contrari ai principi affermati dalla Corte di legittimità con la pronuncia del23 ottobre 2019, n. 27004;

3. con il secondo motivo di ricorso l’istante ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59,comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 2697 cod. civ., rimproverando al Giudice regionale di non aver operato, in relazione al valore del bene, un combinato apprezzamento tra gli elementi forniti dal contribuente e quelli posti a base del provvedimento impugnato, contravvenendo, in tal modo, al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui la delibera comunale di determinazione del valore dei beni ai fini dell’imponibile ICI ha solo valore (oltre che di autolimitazione del potere di accertamento dell’imposta da parte del Comune) di natura presuntiva, con funzione analoga agli studi di settore, come chiarito da questa Corte con le pronunce del 22 maggio 2013, n. 12522, 19 aprile 2019, n. 11073, 29 marzo 2019 n. 8830 e 1° marzo 2019, n. 6127, con facoltà, quindi, per il contribuente di dimostrare un diverso valore, come – a dire del contribuente – avvenuto nel caso di specie; 3.a. l’istante ha ritenuto poi erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha considerato l’inadeguatezza degli atti indicati nel ricorso al fine di smentire il valore attribuito ai beni dal Comune in ragione della loro diversa collocazione temporale, segnalando – di contro - come detti atti erano stati redatti nel medesimo periodo temporale (2000/2006) di quello considerato nella stima dell’ente, considerando altresì infondate anche le altre valutazioni circa la rilevanza dimostrativa dell’indennità di esproprio e della permuta prodotti dal contribuente a sostegno della prova contraria circa il diverso valore del bene rispetto a quello stimato dal Comune;

4. con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., eccependo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 57 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il Giudice regionale non ha rilevato di ufficio l’inammissibilità della deduzione difensiva della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. basata sul nuovo documento prodotto nel grado d’appello, costituito dal preliminare di compravendita stipulato in data 29 ottobre 2018, assunto come elemento comprovante la legittimità della pretesa impositiva e, quindi, integrante una non consentita modifica della causa petendi;

5. i primi due motivi di ricorso vanno trattati unitariamente in ragione della loro connessione, gravitando sulla dedotta violazione dell’art. 5, comma 5, del citato d.lgs., e risultano fondati, in termini assorbenti rispetto all’esame della terza doglianza, subito avvertendo che, come emergerà dalle riflessioni che seguono, il contenuto del motivo non sottopone alla Corte una rivisitazione di merito in ordine alle valutazioni compiute dal Giudice regionale, ma rivolge una contestazione circa la dedotta violazione di legge da questi asseritamente compiuta nella soluzione offerta alla controversia;

5.1. la valutazione della Commissione regionale non si è, infatti, conformata ai parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»;

5.3. la decisione della Commissione risulta porsi in contrasto con detta disposizione, perlomeno nella parte in cui: a. ha considerato infondate « le doglianze che genericamente lamentano la mancata considerazione dei maggiori vincoli che graverebbero su un terreno ricadente in zona D/3 rispetto a quelli ricadenti in zona D/1 o D/2 nonché dei costi sostenuti dall’impresa per il rilascio della fideiussione a copertura dei costi di tombamento e dei costi per ripristinare al piano di campagna l’area tombata», basando tale valutazione sul rilievo che «l’utilizzazione a cava è riconducibile ad un’attività di carattere esclusivamente industriale » (v. pag. 5 della sentenza); a.a. in tal modo, infatti, la Commissione ha omesso considerare l’indice di edificabilità, come prevede l’art. 5; errore questo tanto più rilevante poiché la tabella allegata alla delibera n. 23/2007 (opportunamente ritrascritta nel ricorso) posta a base della pretesa non reca menzione dell’indice di edificabilità e, peraltro, attribuisce lo stesso valore ad aree catastalmente diverse (D1-D2-D3) con differenze notevoli di indice di edificabilità (1/3 della superfice per aree D1-D2 e 1/50 per area D3). a.a.a. la mancata considerazione della assai minore attitudine edificatoria del bene ridonda in termini decisivi sull’assegnazione del valore del bene e non può ritenersi - in assenza di cenni valutativi sul punto - che tale omesso rilievo possa reputarsi (ed in che termini) compensato dallo sfruttamento industriale dell'area, profilo questo che, peraltro, non è stato proprio esaminato, nemmeno implicitamente; b. ha ritenuto irrilevanti i costi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva, che sono riconducibili ai costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione (una volta che si ritiene che l’area estrattiva sia edificabile proprio in ragione della potenziale realizzazione di beni strumentali all’attività, oltre ai conseguenziali costi di tombamento dell’area una volta cessata l’attività) e che invece dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5.

5.4. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la rel ativa decisione risulta, dunque, errata in diritto, in quanto, non commisurandosi ai vari indici valutativi normativi previsti, si pone in contrasto con i tassativi criteri di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui necessario rispetto nella valutazione in rassegna è stato più volte ribadito da questa Corte in molteplici contenziosi che hanno coinvolto anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che: -«Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass., Sez.

VI-T, 26 marzo 2021, n.8614); - « In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., Sez.

V, 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., Sez.

VI- T, 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., Sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817);

5.5. con riferimento ai vari precedenti specifici della Corte in merito alle aree estrattive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], si richiamano (anche ai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ.) le pronunce che hanno cassato con rinvio giudizi analoghi contro [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità di tener conto, a mente dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, «nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio» (così in Cass., Sez.

VI-T, 28 ottobre 2019, n. 27558; Cass., Sez.

VI-T, 23 ottobre 2019, n. 27004; Cass., Sez.

VI-T, 8 luglio 2019);

5.6. si è ulteriormente precisato che «La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass.n.11643/2019; […] Cass. n. 27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018)» (così Cass., Sez.

T, 16 giugno 2021, n. 17006 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

VI-T, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez.

VI-T, 16 novembre 2022, nn. 33668 e 33669 e, da ultimo, in contenzioso analogo che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Cass., Sez.

T, 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez.

T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284);

5.7. allo stesso modo, questa Corte, in analogo contenzioso che ha coinvolto la predetta concessionaria ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto i ricorsi dei contribuenti proprio in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che «i vincoli di inedificabilità e i costi di rispristino dell'area dovevano essere assunti quali aventi un'incidenza immediata sul valore economico del bene, assumendo rilievo, quanto ai primi, la loro idoneità a limitarne le potenzialità edificatorie e, quanto ai secondi, il fatto che essi risultano legati a una circostanza futura incerta nel quando ma non nell'an» (così Cass., Sez.

T, 13 gennaio 2021, n. 351 e Cass., Sez.

T, 19 gennaio 2021, n. 755);

6. per completezza, va dato conto che non può annoverarsi come precedente contrario al costante indirizzo interpretativo sopra illustrato la pronuncia di questa Corte del 9 giugno 2021, n. 16118, che ha considerato corretta la determinazione del valore venale dell'area adibita ad attività estrattiva (cava) concessa alla controricorrente compiuta dalla società concessionaria della riscossione sulla base dei criteri indicati nella deliberazione n. 23 del 2007, ove si ponga mente al fatto che detta decisione della Corte è stata determinata dalla peculiare vicenda processuale del relativo giudizio, essendosi rilevato che il valore del bene stimato dal Comune non era stato oggetto di adeguata confutazione da parte del contribuente, non avendo lo stesso«offerto idonei elementi volti a condurre ad una diversa quantificazione del suindicato valore» (così nella suindicata pronuncia), circostanza questa che non ricorre nella specie in cui la contestazione ha riguardato, a monte, la non conformità del valore deliberato dal Comune ai criteri di cui all’art. 5, comma 5, più volte citato;

6.1. per i medesimi motivi non può considerarsi precedente contrario (o -se si vuole - risulta solo apparentemente contrario) al predetto indirizzo la pronuncia di questa Corte dell’8 agosto 2022, n. 24430, dovendo osservarsi che in essa si è ribadita l’efficacia relativamente presuntiva del valore del bene assegnato ai fini ICI dalla delibera comunale, come tale idonea «a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, n. 15312 del 12/06/2018, Rv. 649233 - 01)» (così nella citata ordinanza), mentre il ricorso della contribuente è stato rigettato sempre per ragioni peculiari al relativo processo – non ricorrenti, come detto, nella specie - avendo reputato la Corte che il Giudice regionale avesse correttamente compiuto la valutazione, attribuendo «efficacia probatoria presuntiva alla delibera estimativa del Comune e ritenendo non assolto l'onere della prova contraria a carico della contribuente» (così nella suindicata ordinanza);

7. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, accolto nei suoi primi due motivi, mentre l’esame dell’altro resta assorbito nelle riflessioni che precedono; la sentenza impugnata va pertanto cassata e, occorrendo accertamenti in punto di fatto, rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per un nuovo esame volto a verificare la corretta applicazione dei complessivi criteri stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nel calcolo della base imponibile considerata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’imposta in oggetto, tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2295/2021 del ruolo generale, proposto DA P ASCUCCI M ICHELE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 33A26 L182 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1933 ed ivi domiciliato al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H23 H501 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. (codice fiscale 0162584060 6), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sugli [OSCURATO:PERSONA] immobili del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratti nn. 55265/2010 e 2370/2012 e relativo atto integrativo n. 2441/2015, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ ilC [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1653/9/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 giugno 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con atto n. 21427 del 7 dicembre 2015, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2015, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -quale concessionaria del Comune dell’attività di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili - accertavano e liquidavano nella somma complessiva di 10.620,86 € l’ICI dovuta per l’anno 2011, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento dell’imposta relativamente a quattro particelle di terreno, appartenenti al «[OSCURATO:PERSONA] 16», possedute dal ricorrente, iscritte al folio “LEFT18” del Catasto terreni di Guidonia ed ubicate in zona D3, attribuendo alle stesse un valore di 54,75 €/mq; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia n. 22949/7/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo – per quanto ora d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione – infondate le ragioni per le quali il contribuente aveva considerato eccessivo il valore dei beni, assumendo, di contro, che: - la delibera n. 174/2008 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rideterminato il valore della sottozona in esame nella somma di 7,82 €/mq, non poteva essere utilizzata, in quanto non era stata recepita dal Consiglio Comunale e comunque nella tabella allegata (colonna 8) si indicava il valore di 78,21 €/mq per le aree estrattive, il che escludeva che detto documento potesse comprovare un valore dell’area in misura inferiore a quella pretesa dall’ente; - il concessionario aveva prodotto un preliminare di vendi ta stipulato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto un terreno con sottostante giacimento di travertino, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed accatastato in sottozona D3, il cui prezzo di vendita indicava un valore di 191,29 €/mq, come tale molto più elevato di quello in rassegna; - la relazione tecnica del 30 marzo 2007, costituente parte integrante della delibera n. 23/2007, che aveva stabilito i valori delle aree sui quali s’è fondato l’accertamento in contestazione, aveva dato conto che la stima erastata effettuata analizzando atti di cessione di aree edificabili, indennità d’esproprio, nonché le rilevazioni dei prezzi delle aree edificabili e degli immobili sul libero mercato e di quelle dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del territorio di Roma del 1° semestre 2006; - gli atti indicati dal contribuente non dimostravano l’asserita abnormità del valore delle aree posto a base dell’accertamento, in quanto la cessione volontaria di area in luogo dell’esproprio del 12 maggio 2003 (al prezzo di 8,86 €/mq) era risalente nel tempo e scontava una logica e finalità transattiva, così come la perizia dell’Agenzia del Territorio del 24 maggio 2007 (che assegnava un valore di 15,00 €/mq) era riferita ad una permuta dell’anno 2003 ed era stata effettuata al fine di verificare l’imposta di registro dovuta, la quale è tributo del tutto distinto dall’ICI; - erano infondate le censure del contribuente concernenti la sussistenza di maggiori vincoli che caratterizzerebbero la sottozona D3 rispetto alle sottozone D1 e D2, nonché gli oneri sostenuti per il rilascio della fideiussione a copertura dei costi di tombamento ed i costi per il ripristino del piano di campagna, in quanto l’imponibile va individuato in base al valore venale del bene e l’utilizzazione a cava èriconducibile ad un’attività di carattere esclusivamente industriale; - il minor valore attribuito a terreni destinati a cave da altri Comuni non è dimostrativo dell’incongruenza di quello considerato nell’atto impugnato, tenuto conto della diversa realtà sulle quali le singole amministrazioni deliberano e dell’assenza di dettagliati elementi di comparazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. tramite servizio postale il 15/21 gennaio 2021, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022, memoria ex art. 380-bis, 1, cod. proc. civ.; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava in data 1° marzo 2021 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, successivamente depositando, in data 2 gennaio 2023 memoria ex art. 380-bis. 1., cod. proc. civ.; 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. i primi due motivi di ricorso, sebbene articolati sotto due diversi paradigmi censori, concernono le valutazioni compiute dal Giudice regionale in relazione alla ritenuta congruità del valore assegnato ai terreni estrattivi (cd. cave) di proprietà delricorrente, ai fini della determinazione dell’imposta in esame, valore questo stabilito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari a 54,75 €/mq, giusta relazione tecnica del 30 marzo 2007, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16 maggio 2007, il tutto nella pacifica natura edificatoria dei beni, ubicati in zona industriale D3; 2. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, lamentando che la Commissione regionale, nella valutazione oggetto di critica, non si sarebbe attenuta a ciascuno dei tassativi criteri stabiliti dal menzionato art. 5, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte con le pronunce del 10 gennaio 2017, n. 310 (e le tante altre ivi citate), 28 ottobre 2019, n. 27558, 23 ottobre 2019, n.27004, 8 luglio 2019, n. 18303, costituiti dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di fabbricabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 2.a. nello specifico e con riguardo ai citati parametri, l’istante ha eccepito che il Giudice regionale non avrebbe considerato quattro dei suindicati indici, così violando la predetta disposizione, duolendosi, soprattutto, di aver trascurato di esaminare la potenzialità edificatoria dell’area e l’incidenza degli oneri di adattamento del suolo alla costruzione. Tutto ciò, assumendo, in particolare, che: a. la Commissione non ha mai preso in considerazione il parametro dell’indice di edificabilità e che i terreni in oggetto sono ubicati in sottozona D3, la quale ha caratteristiche del tutto distinte dalla zona industriale CAR e dalle sottozone D1 e D2, in quanto qualificata da un esiguo indice di fabbricabilità, peraltro di natura temporanea e, quindi, da una assai limitata potenzialità edificatoria, il che renderebbe illegittima la valutazione unica operata dall’ente (anche per i terreni in questione), pari a 54,75 €/mq, peraltro senza indicare l’indice di fabbricabilità, tant’è che il Comune con la successiva delibera n. 174/2008 (predisposta sulla base di una nuova tabella elaborata da un gruppo di lavoro formato dai medesimi tecnici, che avevano redatto la tabella allegata relazione del 30 marzo 2007) aveva poi distinto la valutazione di dette aree proprio in ragione delle diverse caratteristiche di edificabilità delle menzionate zone, indicando uno specifico valore venale di 7,82 €/mq, in base al ridotto indice di edificabilità (1/50 della superfice) della sottozona D3; b. la sottozona D3 oggetto di causa presentava un indice di edificabilità non solo notevolmente ridotto rispetto alle sottozone D1 e D2 (pari al 2,2% dell’estensione del terreno, come emergeva dall’art. 10 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione al P.R.G. di [OSCURATO:PERSONA] e dalla nuova tabella redatta dai medesimi tecnici comunali per l’anno 2008, allegati nella fase di merito, da cui emergeva che nella zona D3 era consentita l’edificazione di 1/50 della superfice, laddove nella sottozone D1 e D2 l’edificazione era consentita per 1/3 della superfice), ma anche temporaneo, essendo limitata nel tempo, venendo meno l’accatastamento in zona D3, con coevo passaggio alla categoria E (attività agricole), al solo cessare delle autorizzazioni estrattive, il che rendeva le suddette aree non omogenee e, come tali, non suscettive di stima unitaria, né di essere apprezzate con lo stesso valore; c. i costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, quindi, nella specie, gli oneri connessi all’attività estrattiva, dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5 ed invece del tutto sottovalutati dal Giudice dell’appello, in termini contrari ai principi affermati dalla Corte di legittimità con la pronuncia del23 ottobre 2019, n. 27004; 3. con il secondo motivo di ricorso l’istante ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59,comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 2697 cod. civ., rimproverando al Giudice regionale di non aver operato, in relazione al valore del bene, un combinato apprezzamento tra gli elementi forniti dal contribuente e quelli posti a base del provvedimento impugnato, contravvenendo, in tal modo, al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui la delibera comunale di determinazione del valore dei beni ai fini dell’imponibile ICI ha solo valore (oltre che di autolimitazione del potere di accertamento dell’imposta da parte del Comune) di natura presuntiva, con funzione analoga agli studi di settore, come chiarito da questa Corte con le pronunce del 22 maggio 2013, n. 12522, 19 aprile 2019, n. 11073, 29 marzo 2019 n. 8830 e 1° marzo 2019, n. 6127, con facoltà, quindi, per il contribuente di dimostrare un diverso valore, come – a dire del contribuente – avvenuto nel caso di specie; 3.a. l’istante ha ritenuto poi erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha considerato l’inadeguatezza degli atti indicati nel ricorso al fine di smentire il valore attribuito ai beni dal Comune in ragione della loro diversa collocazione temporale, segnalando – di contro - come detti atti erano stati redatti nel medesimo periodo temporale (2000/2006) di quello considerato nella stima dell’ente, considerando altresì infondate anche le altre valutazioni circa la rilevanza dimostrativa dell’indennità di esproprio e della permuta prodotti dal contribuente a sostegno della prova contraria circa il diverso valore del bene rispetto a quello stimato dal Comune; 4. con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., eccependo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 57 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il Giudice regionale non ha rilevato di ufficio l’inammissibilità della deduzione difensiva della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. basata sul nuovo documento prodotto nel grado d’appello, costituito dal preliminare di compravendita stipulato in data 29 ottobre 2018, assunto come elemento comprovante la legittimità della pretesa impositiva e, quindi, integrante una non consentita modifica della causa petendi; 5. i primi due motivi di ricorso vanno trattati unitariamente in ragione della loro connessione, gravitando sulla dedotta violazione dell’art. 5, comma 5, del citato d.lgs., e risultano fondati, in termini assorbenti rispetto all’esame della terza doglianza, subito avvertendo che, come emergerà dalle riflessioni che seguono, il contenuto del motivo non sottopone alla Corte una rivisitazione di merito in ordine alle valutazioni compiute dal Giudice regionale, ma rivolge una contestazione circa la dedotta violazione di legge da questi asseritamente compiuta nella soluzione offerta alla controversia; 5.1. la valutazione della Commissione regionale non si è, infatti, conformata ai parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 5.3. la decisione della Commissione risulta porsi in contrasto con detta disposizione, perlomeno nella parte in cui: a. ha considerato infondate « le doglianze che genericamente lamentano la mancata considerazione dei maggiori vincoli che graverebbero su un terreno ricadente in zona D/3 rispetto a quelli ricadenti in zona D/1 o D/2 nonché dei costi sostenuti dall’impresa per il rilascio della fideiussione a copertura dei costi di tombamento e dei costi per ripristinare al piano di campagna l’area tombata», basando tale valutazione sul rilievo che «l’utilizzazione a cava è riconducibile ad un’attività di carattere esclusivamente industriale » (v. pag. 5 della sentenza); a.a. in tal modo, infatti, la Commissione ha omesso considerare l’indice di edificabilità, come prevede l’art. 5; errore questo tanto più rilevante poiché la tabella allegata alla delibera n. 23/2007 (opportunamente ritrascritta nel ricorso) posta a base della pretesa non reca menzione dell’indice di edificabilità e, peraltro, attribuisce lo stesso valore ad aree catastalmente diverse (D1-D2-D3) con differenze notevoli di indice di edificabilità (1/3 della superfice per aree D1-D2 e 1/50 per area D3). a.a.a. la mancata considerazione della assai minore attitudine edificatoria del bene ridonda in termini decisivi sull’assegnazione del valore del bene e non può ritenersi - in assenza di cenni valutativi sul punto - che tale omesso rilievo possa reputarsi (ed in che termini) compensato dallo sfruttamento industriale dell'area, profilo questo che, peraltro, non è stato proprio esaminato, nemmeno implicitamente; b. ha ritenuto irrilevanti i costi connessi all’esercizio dell’attività estrattiva, che sono riconducibili ai costi di adattamento del terreno necessari per la costruzione (una volta che si ritiene che l’area estrattiva sia edificabile proprio in ragione della potenziale realizzazione di beni strumentali all’attività, oltre ai conseguenziali costi di tombamento dell’area una volta cessata l’attività) e che invece dovevano essere computati nella valutazione, perché espressamente contemplati dal citato art. 5. 5.4. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la rel ativa decisione risulta, dunque, errata in diritto, in quanto, non commisurandosi ai vari indici valutativi normativi previsti, si pone in contrasto con i tassativi criteri di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui necessario rispetto nella valutazione in rassegna è stato più volte ribadito da questa Corte in molteplici contenziosi che hanno coinvolto anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che: -«Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass., Sez. VI-T, 26 marzo 2021, n.8614); - « In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., Sez. VI- T, 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., Sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817); 5.5. con riferimento ai vari precedenti specifici della Corte in merito alle aree estrattive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], si richiamano (anche ai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. cod. proc. civ.) le pronunce che hanno cassato con rinvio giudizi analoghi contro [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], stante la necessità di tener conto, a mente dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, «nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio» (così in Cass., Sez. VI-T, 28 ottobre 2019, n. 27558; Cass., Sez. VI-T, 23 ottobre 2019, n. 27004; Cass., Sez. VI-T, 8 luglio 2019); 5.6. si è ulteriormente precisato che «La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass.n.11643/2019; […] Cass. n. 27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018)» (così Cass., Sez. T, 16 giugno 2021, n. 17006 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI-T, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., Sez. VI-T, 16 novembre 2022, nn. 33668 e 33669 e, da ultimo, in contenzioso analogo che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284); 5.7. allo stesso modo, questa Corte, in analogo contenzioso che ha coinvolto la predetta concessionaria ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto i ricorsi dei contribuenti proprio in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che «i vincoli di inedificabilità e i costi di rispristino dell'area dovevano essere assunti quali aventi un'incidenza immediata sul valore economico del bene, assumendo rilievo, quanto ai primi, la loro idoneità a limitarne le potenzialità edificatorie e, quanto ai secondi, il fatto che essi risultano legati a una circostanza futura incerta nel quando ma non nell'an» (così Cass., Sez. T, 13 gennaio 2021, n. 351 e Cass., Sez. T, 19 gennaio 2021, n. 755); 6. per completezza, va dato conto che non può annoverarsi come precedente contrario al costante indirizzo interpretativo sopra illustrato la pronuncia di questa Corte del 9 giugno 2021, n. 16118, che ha considerato corretta la determinazione del valore venale dell'area adibita ad attività estrattiva (cava) concessa alla controricorrente compiuta dalla società concessionaria della riscossione sulla base dei criteri indicati nella deliberazione n. 23 del 2007, ove si ponga mente al fatto che detta decisione della Corte è stata determinata dalla peculiare vicenda processuale del relativo giudizio, essendosi rilevato che il valore del bene stimato dal Comune non era stato oggetto di adeguata confutazione da parte del contribuente, non avendo lo stesso«offerto idonei elementi volti a condurre ad una diversa quantificazione del suindicato valore» (così nella suindicata pronuncia), circostanza questa che non ricorre nella specie in cui la contestazione ha riguardato, a monte, la non conformità del valore deliberato dal Comune ai criteri di cui all’art. 5, comma 5, più volte citato; 6.1. per i medesimi motivi non può considerarsi precedente contrario (o -se si vuole - risulta solo apparentemente contrario) al predetto indirizzo la pronuncia di questa Corte dell’8 agosto 2022, n. 24430, dovendo osservarsi che in essa si è ribadita l’efficacia relativamente presuntiva del valore del bene assegnato ai fini ICI dalla delibera comunale, come tale idonea «a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, n. 15312 del 12/06/2018, Rv. 649233 - 01)» (così nella citata ordinanza), mentre il ricorso della contribuente è stato rigettato sempre per ragioni peculiari al relativo processo – non ricorrenti, come detto, nella specie - avendo reputato la Corte che il Giudice regionale avesse correttamente compiuto la valutazione, attribuendo «efficacia probatoria presuntiva alla delibera estimativa del Comune e ritenendo non assolto l'onere della prova contraria a carico della contribuente» (così nella suindicata ordinanza); 7. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, accolto nei suoi primi due motivi, mentre l’esame dell’altro resta assorbito nelle riflessioni che precedono; la sentenza impugnata va pertanto cassata e, occorrendo accertamenti in punto di fatto, rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per un nuovo esame volto a verificare la corretta applicazione dei complessivi criteri stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nel calcolo della base imponibile considerata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’imposta in oggetto, tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite a
Sentenza Cassazione n. 15379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris