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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26177/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24969-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,J.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t..- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1232/07/2020della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 24.06.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 4 aprile 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla pronuncia impugnata si evince che l’Amministrazione doganale notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., nelle rispettive qualità di rappresentante indiretto e di importatore, l’avviso d’accertamentocon cui recuperò il dazio antidumping per l’importazione di merce (celle Dazi doganali –Apertura della pratica antidumping -Effetti RGN 24969/2020 Consigliere rel.

Federici fotovoltaiche in cristallo di silicio) dalla Malaysia e da Taiwan.

L’atto di recupero era emesso all’esito delle conclusioni cui era pervenuta l’inchiesta aperta dalla Comunità Europea con regolamento 833/2015.

Con i regolamenti UE 184116/16 e 185/16 furono estesi i dazi antidumping, già applicati alla [OSCURATO:PERSONA], alle importazioni provenienti dagli altri Paesi indicati, ad eccezione delle merci importateda società elencate nei regolamenti stessi.

Nel caso di specie si ritenne che le merci provenivano dalla Sunshine PV Corporation, società non ricompresa nell’elenco dei produttori esclusi dalla applicazione dei dazi, e che l’operazione si era compiuta successivamente alla apertura dell’inchiesta (dichiarazione doganale del 23.12.2015, inchiesta aperta nel maggio 2015).

Le società impugnarono l’atto di recupero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respinse le ragioni con sentenza n. 5087/23/2017.

La pronuncia fu appellata dalle contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1232/07/2020 accolse invecel’impugnazione.

Per quanto qui di interesse il giudice regionale ha ritenuto inapplicabili i regolamenti, per ragioni economiche e legali, atteso che la determinazione all’importazione era ben anteriore al dicembre 2015, né la dogana aveva dimostrato che l’eventuale applicazione del dazio antidumping non rendeva antieconomica l’operazione.

Quanto all’applicabilità della esimente soggettiva, ne riconosceva la sussistenza, perché la merce era stata prodotta non dalla Sunshine PV, ma dalla [OSCURATO:PERSONA], compresa nell’elenco dei produttori esclusi dal dazio antidumping.

L’Agenzia delle dogane ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione.

I contribuenti sono rimasti intimati.

Nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciatola violazione dell’art. 1 del Regolamento UE n. 184/16, dell’art. 1 del Regolamento UE 185/16, dell’art. 16 del Regolamento CE 597/2009, dell’art. 10 del Regolamento CE n. 1229/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver negato l’applicazione retroattiva dei dazi antidumping.RGN 24969/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo è fondato.

Premesso che l’inchiesta aperta ai fini della estensione dei dazi antidumpingnei confronti della merce proveniente da Taiwan e dalla Malaysia risulta aperta il 28 maggio 2015 (Reg. di esecuzione UE n. 2015/832), l’art. 16, comma 4, del Reg. n. 597/2009, rubricato “retroattività”, prevede che «4.

Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell’apertura dell’inchiesta».

L’art. 10, comma 4, del Reg.

CE n. 1225/2009, anch’esso rubricato “retroattività”, prevede che «Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: a) che il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è oppure dovrebbe essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato, e b) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».

Si tratta di una normativa, rispetto alla quale, a parte le condizioni indicate espressamente nella stessa disciplina, è sufficiente il dato cronologico, relazionato alla aperturadella pratica, ossia dell’inchiesta sulla individuazione dei presupposti per l’applicabilità dei dazi antidumping, ed al momento in cui siano state messe in atto le operazioni di importazione sottoposte a controllo.

Non è possibile aggiungere ulteriori valutazioni, come invece ha preteso fare il giudice regionale, introducendo peraltro considerazioni di natura “economica” e “legale”, del tutto eccentriche rispetto alle condizioni per la sottoposizione ai dazi antidumping.

Ne discende che la sentenza va cassata in ordine al primo motivo.RGN 24969/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] invece inconferente ed inammissibile il secondo motivo, con il quale l’Agenzia delle dogane ha denunciato la sentenza per vizio di ultrapetizione.

Si sostiene in particolare che la commissione regionale si sarebbe appellata a considerazioni di carattere economico e legale per giustificare l’irretroattività dei regolamenti di esecuzione UE.

In disparte la non pertinenza delle argomentazioni utilizzatein sentenza, come evidenziato in occasione dell’esame del primo motivo, si tratta appunto di valutazioni,che sono state già pienamente attinte dalle critiche formulate con il primo motivo di ricorso.

E’ escluso inogni caso che con esse il giudice regionale abbia adottato una decisione viziata da ultrapetizione, poiché anzi, al contrario, esse rappresentano solo le ragioni utilizzate per spiegare la pretesa irretroattività della disciplina invocata dall’ufficio.

Con il terzo motivo l’ufficio lamenta la violazione degli artt. 2 dei Regolamenti UE 184/16 e 185/16, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il suddetto articolo prevede che «L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione.

Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute ai fini dell'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato).

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Nella sentenza impugnata il giudice regionale ha riferito che la fattura portata dai contribuenti come prova che la produzione dei prodotti fosse stata effettuata dalla società [OSCURATO:PERSONA] (società compresa nell’elenco di quelle esentate dal dazio antidumping) e non dalla Sunshine PV (esclusa invece dall’elenco), era sufficiente a riconoscere i requisiti di esenzione previsti dalla normativa comunitaria.

Sennonché tale RGN 24969/2020 Consigliere rel.

Federici affermazione si pone in frontale contrasto con la decisione del giudice di primo grado, che aveva accertato come la fattura fosse priva dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, e innanzitutto della sottoscrizione daparte diun soggetto qualificato della società produttrice o dallo speditore.

Nulla nella motivazione della pronuncia consente di evincere la regolarità del documento, ossia la sua completezza, a fronte della accertata ed espressa negazione dei presupposti, emergente dalla sentenza di primo grado.

A ciò si aggiunga la contraddittorietà palese del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, considerato che per un verso sembra dare ragione alle società appellanti, per altro verso conclude con il “formale” rigetto del medesimo motivo d’appello.

Anche questo motivo va dunque accolto ai fini della cassazione della sentenza.

In conclusione trovano accoglimento il primo ed il terzo motivo del ricorso.

La sentenza va cassata ed il processo va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre a liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello, tenendo conto dei principi dispensati da questa Corte.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo, inammissibile il secondo.

C assa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24969-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,J.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t..- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1232/07/2020della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 24.06.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 4 aprile 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla pronuncia impugnata si evince che l’Amministrazione doganale notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed alla [OSCURATO:SOCIETA]., nelle rispettive qualità di rappresentante indiretto e di importatore, l’avviso d’accertamentocon cui recuperò il dazio antidumping per l’importazione di merce (celle Dazi doganali –Apertura della pratica antidumping -Effetti RGN 24969/2020 Consigliere rel. Federici fotovoltaiche in cristallo di silicio) dalla Malaysia e da Taiwan. L’atto di recupero era emesso all’esito delle conclusioni cui era pervenuta l’inchiesta aperta dalla Comunità Europea con regolamento 833/2015. Con i regolamenti UE 184116/16 e 185/16 furono estesi i dazi antidumping, già applicati alla [OSCURATO:PERSONA], alle importazioni provenienti dagli altri Paesi indicati, ad eccezione delle merci importateda società elencate nei regolamenti stessi. Nel caso di specie si ritenne che le merci provenivano dalla Sunshine PV Corporation, società non ricompresa nell’elenco dei produttori esclusi dalla applicazione dei dazi, e che l’operazione si era compiuta successivamente alla apertura dell’inchiesta (dichiarazione doganale del 23.12.2015, inchiesta aperta nel maggio 2015). Le società impugnarono l’atto di recupero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respinse le ragioni con sentenza n. 5087/23/2017. La pronuncia fu appellata dalle contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1232/07/2020 accolse invecel’impugnazione. Per quanto qui di interesse il giudice regionale ha ritenuto inapplicabili i regolamenti, per ragioni economiche e legali, atteso che la determinazione all’importazione era ben anteriore al dicembre 2015, né la dogana aveva dimostrato che l’eventuale applicazione del dazio antidumping non rendeva antieconomica l’operazione. Quanto all’applicabilità della esimente soggettiva, ne riconosceva la sussistenza, perché la merce era stata prodotta non dalla Sunshine PV, ma dalla [OSCURATO:PERSONA], compresa nell’elenco dei produttori esclusi dal dazio antidumping. L’Agenzia delle dogane ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione. I contribuenti sono rimasti intimati. Nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciatola violazione dell’art. 1 del Regolamento UE n. 184/16, dell’art. 1 del Regolamento UE 185/16, dell’art. 16 del Regolamento CE 597/2009, dell’art. 10 del Regolamento CE n. 1229/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver negato l’applicazione retroattiva dei dazi antidumping.RGN 24969/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo è fondato. Premesso che l’inchiesta aperta ai fini della estensione dei dazi antidumpingnei confronti della merce proveniente da Taiwan e dalla Malaysia risulta aperta il 28 maggio 2015 (Reg. di esecuzione UE n. 2015/832), l’art. 16, comma 4, del Reg. n. 597/2009, rubricato “retroattività”, prevede che «4. Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell’apertura dell’inchiesta». L’art. 10, comma 4, del Reg. CE n. 1225/2009, anch’esso rubricato “retroattività”, prevede che «Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: a) che il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è oppure dovrebbe essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato, e b) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare». Si tratta di una normativa, rispetto alla quale, a parte le condizioni indicate espressamente nella stessa disciplina, è sufficiente il dato cronologico, relazionato alla aperturadella pratica, ossia dell’inchiesta sulla individuazione dei presupposti per l’applicabilità dei dazi antidumping, ed al momento in cui siano state messe in atto le operazioni di importazione sottoposte a controllo. Non è possibile aggiungere ulteriori valutazioni, come invece ha preteso fare il giudice regionale, introducendo peraltro considerazioni di natura “economica” e “legale”, del tutto eccentriche rispetto alle condizioni per la sottoposizione ai dazi antidumping. Ne discende che la sentenza va cassata in ordine al primo motivo.RGN 24969/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] invece inconferente ed inammissibile il secondo motivo, con il quale l’Agenzia delle dogane ha denunciato la sentenza per vizio di ultrapetizione. Si sostiene in particolare che la commissione regionale si sarebbe appellata a considerazioni di carattere economico e legale per giustificare l’irretroattività dei regolamenti di esecuzione UE. In disparte la non pertinenza delle argomentazioni utilizzatein sentenza, come evidenziato in occasione dell’esame del primo motivo, si tratta appunto di valutazioni,che sono state già pienamente attinte dalle critiche formulate con il primo motivo di ricorso. E’ escluso inogni caso che con esse il giudice regionale abbia adottato una decisione viziata da ultrapetizione, poiché anzi, al contrario, esse rappresentano solo le ragioni utilizzate per spiegare la pretesa irretroattività della disciplina invocata dall’ufficio. Con il terzo motivo l’ufficio lamenta la violazione degli artt. 2 dei Regolamenti UE 184/16 e 185/16, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il suddetto articolo prevede che «L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute ai fini dell'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Nella sentenza impugnata il giudice regionale ha riferito che la fattura portata dai contribuenti come prova che la produzione dei prodotti fosse stata effettuata dalla società [OSCURATO:PERSONA] (società compresa nell’elenco di quelle esentate dal dazio antidumping) e non dalla Sunshine PV (esclusa invece dall’elenco), era sufficiente a riconoscere i requisiti di esenzione previsti dalla normativa comunitaria. Sennonché tale RGN 24969/2020 Consigliere rel. Federici affermazione si pone in frontale contrasto con la decisione del giudice di primo grado, che aveva accertato come la fattura fosse priva dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, e innanzitutto della sottoscrizione daparte diun soggetto qualificato della società produttrice o dallo speditore. Nulla nella motivazione della pronuncia consente di evincere la regolarità del documento, ossia la sua completezza, a fronte della accertata ed espressa negazione dei presupposti, emergente dalla sentenza di primo grado. A ciò si aggiunga la contraddittorietà palese del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, considerato che per un verso sembra dare ragione alle società appellanti, per altro verso conclude con il “formale” rigetto del medesimo motivo d’appello. Anche questo motivo va dunque accolto ai fini della cassazione della sentenza. In conclusione trovano accoglimento il primo ed il terzo motivo del ricorso. La sentenza va cassata ed il processo va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre a liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello, tenendo conto dei principi dispensati da questa Corte. P.Q.M. Accoglie il primo ed il terzo motivo, inammissibile il secondo. C assa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II gr
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