CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIdato avviso alle parZni udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza autorizzazione, deteneva presso la propria abitazione sostanze stupefacenti dei tipi hashish e marijuana, destinate alla cessione a terzi. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo di censura, l'illegittimità della sentenza impugnata, ritenuta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché di elementi da cui desumere che lo stesso detenesse la sostanza stupefacente a fini di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'ad 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5 bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. A ciò deve inoltre aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che correttamente ha qualificato la condotta illecita ascritta all'imputato nell'alveo dell'ipotesi di lieve entità in virtù della quantità dello stupefacente rinvenuto e destinato, pur se in parte, allo spaccio e della rudimentalità dei mezzi utilizzati per la perpetrazione della condotta delittuosa.Il 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P .Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro