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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19217/2026

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!Numero registro generale 3658/2026Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 19217/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3658-2026 R.G., relativo al ricorso propostoISGRÒ Caterina, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELL’[OSCURATO:PERSONA] eSOPRINTENDENZA [OSCURATO:PERSONA] MESSINA,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti –e nei confronti delCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana n. 1010 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3658/2026Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 19217/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3658/2026Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 19217/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3658-2026 R.G., relativo al ricorso propostoISGRÒ Caterina, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELL’[OSCURATO:PERSONA] eSOPRINTENDENZA [OSCURATO:PERSONA] MESSINA,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti –e nei confronti delCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana n. 1010 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3658/2026Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 19217/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 19217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris