CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata – avverso la sentenza n. 4579/9 /2016 della Commissione tributaria regionale della Lazio, depositata il 15 luglio 2016. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 28 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Sospensione del processo ex art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022 lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio. Rilevato che: La controversiain esame concerne un preavviso di fermo fondato su venticinque cartelle di pagamento, sedici delle quali aventi ad oggetto crediti tributari, di cui tredici asseritamente mai notificate al contribuente [OSCURATO:PERSONA]. La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente attesa l’avvenuta rituale notificadelle sottostanti cartelle di pagamento. Avverso la suddetta il contribuente ha propo sto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate–Riscossione è rimasta intimata. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato istanza con la quale, sulla base della documentata presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 232-252, l. n. 197 del 2022, impegnandosi a rinunciare al giudizio, ha chiesto di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». Il comma 235 della medesima legge prevede che « Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontàdi procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresìil numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. Il successivo comma 236 stabilisce che « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza digiudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Ricorrendo nel caso di specie i presupposti previsti dalla normativa richiamata, il processo va dunque sospeso e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo e rinvia la causa a nuo