CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14802/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 BALSAMO;1371 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1076/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 28/11/2024 R.G.N. 491/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Catania, confermando la sentenza delgiudice di prime cure, ha accertato l’intimazione di unNumero registro generale 12422/2025Numero sezionale 1371/2026licenziamento disciplinare da parte della società EuroNilu mser.or d.il .ra ccao lta generale 14802/2026Data pubblicazione 18/05/2026Valeria [OSCURATO:PERSONA] effettuato senza l’adozione delle garanzieprocedimentali dettate dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (inspecie, contestazione disciplinare orale, di contenuto generico);accertata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionalerichiesto, ha applicato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 dovendosi ritenere inesistentel’intero procedimento.2. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorsoaffidato a due motivi. La lavoratrice resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 18, l. 300/1970 e s.m.i. - violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. – nullità della sentenza(art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) - violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.” posto che l’autonomiadella stazione di servizio (rispetto ad altre sedi gestite dallasocietà) ove prestava attività la lavoratrice era assolutamentepacifica ed emergeva con evidenza dal contenuto del ricorso.Nonostante la questione dell’autonomia della sede di lavoro fossequestione insita alla deduzione datoriale della inapplicabilità dellatutela reintegratoria, la Corte territoriale non ha assegnato alcuntermine per consentire alle parti di affrontare tale aspetto, conconseguente nullità della sentenza; inoltre, è stato erroneamenteapplicato il principio di non contestazione (nulla avendo dedotto lalavoratrice avverso la prospettazione datoriale) e i giudici sonoandati ultra petita.Numero registro generale 12422/2025Numero sezionale 1371/20262. Con il secondo motivo si denunzia “violazione Neu/moe ro fdai rlasccao lta generale 14802/2026Data pubblicazione 18/05/2026applicazione dell’art.18, commi 8 e 9, legge 300/1970 e s.m.i. edell’art. 47, comma 3, d.lgs. 81/2015 nonché degli artt. 115, 116e 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) - omesso esamedi fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) - conseguente violazione e/ofalsa applicazione art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2015; mancataapplicazione dell’art.4 d.lgs. 23/2015 ovvero dell’art. 3, comma 1,d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23; erronea applicazione art.3, comma 2, d.lgs4.3.2015, n. 23 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)” avendo, laCorte territoriale, in punto di requisito dimensionale dell’azienda:seguito un approccio semplicistico che non tiene conto delle (equindi viola e/o falsamente applica le) disposizioni, e le relativeregulae iuris, di cui all’art. 18, comma 8, Legge 300/1970; omessodi esaminare dei fatti decisivi per il giudizio, che hanno formatooggetto di dibattito processuale tra le parti; illogicamente sminuitoe svalorizzato la circostanza per cui le buste paghe dellalavoratrice evidenziavano la stazione di “Catania SP70 KM 2+70”,in cui essa era addetta, quale specifico “Centro di costo”;falsamente applicato la normativa applicabile. La Corte territorialeha trascurato che dalla documentazione prodotta (nonché dalledichiarazioni della stessa lavoratrice) si evinceva che l’unitàproduttiva di “Catania-Asse dei Servizi” era dotata di autonomiatecnica ed amministrativa (essendo provvista di un Responsabileche stabiliva i turni dei dipendenti e procedeva alle contestazionidisciplinari e rappresentando “Centro di costo”) e che, comunque,il numero complessivo di lavoratori (considerato l’orario part timee gli apprendisti) era inferiore a 15 unità, potendo valere, la visuracamerale prodotta dalla lavoratrice, solamente quale indizio.3. I motivi, che per ragioni di stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono inammissibili.Numero registro generale 12422/20254. In disparte il pur decisivo profilo del cumulo inestricabileN udmie ro sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 14802/2026censure che impedisce di cogliere con chiarezza quali profili sianoData pubblicazione 18/05/2026riconducibili alla violazione di legge e quali, invece,all'accertamento dei fatti (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n.17931/2013; Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 33399/2019, Cass.n. 29346/2022), i motivi di ricorso sono inammissibili in quantovolti nella sostanza a criticare la valutazione del materialeprobatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiticonsentiti dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) inteso qualeanomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé.5. In ordine alla questione del requisito dimensionale dell’aziendaai fini della scelta del regime sanzionatorio da applicare in caso dilicenziamento invalido, questa Corte di legittimità, in tema diriparto dell'onere probatorio, ha affermato: «sono fatti costitutividel diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sulpiano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento,esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato el'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensionidell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. lav.,costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento,fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore dilavoro. L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente aquest'ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimentodegli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che,comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto nonsussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da luiesercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, lafinalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto delNumero registro generale 12422/2025Numero sezionale 1371/2026lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è pNruimveoro ddi eralclcao lta generale 14802/2026Data pubblicazione 18/05/2026"disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratorioccupati nell'impresa (Cass. n. 9867/2017)» (Cass. n.13689/2025).6. La dimensione dell’organico costituisce, dunque, elemento difatto che deve essere tempestivamente allegato dal datore dilavoro e, poi, provato; in assenza di sufficienti presupposti di fattoe di carenza di prova, il regime sanzionatorio generale daapplicare in caso di accertata invalidità del licenziamento è quellodella tutela reale (prevista dall’art. 18, commi 4-7, della legge n.300/1970 e dagli artt. 1 – 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015). Ledisposizioni normative rinviano al numero dei dipendenti ossia 60dipendenti complessivamente ovvero più di 15 dipendentinell’unità produttiva e la nozione di unità produttiva contenutanell’art. 18, comma 9, riprende la formulazione dell’art. 35,comma 1, della legge n. 300 /1970 rimasta in vigore solo per idiritti di attività sindacale nei luoghi di lavoro, e consiste in unitàautonoma sotto il profilo organizzativo e sotto quelloamministrativo (cfr. Cass. n. 7989/2012, Cass. n. 29241/2017).7. E’ stato affermato che l'eccezione di inapplicabilità della tutelareale in caso di licenziamento invalido integra una eccezione insenso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante,nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., ammetterela prova indispensabile per decidere la causa sul punto, ma – sibadi - con riferimento ai fatti allegati dalle parti (ossia nel rispettodel principio del dispositivo, per cui l’ambito della lite vienedelineato dalle parti stesse) ed emersi nel processo a seguito delcontraddittorio (cfr. Cass. n. 12907/2017, Cass. n. 29241/2017).8. Ebbene, la censura è prospettata con modalità non conformi alprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondocui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nelNumero registro generale 12422/2025Numero sezionale 1371/2026ricorso il contenuto della memoria costitutiva di primo gNruamedroo d io ravcceo lta generale 14802/2026Data pubblicazione 18/05/2026venivano (tempestivamente) allegati specificamente tutti glielementi di fatto (es. orario part time da parte di alcuni lavoratori,presenza di apprendisti) posti a base dell’eccezione diinapplicabilità della tutela reale, fornendo al contempo alla Corteelementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimentonegli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il dupliceonere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principiodagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,c.p.c. Va, invero, rammentato che il principio di non contestazionepuò essere invocato (al fine di riconoscere come non controversoun fatto costitutivo non dedotto in funzione meramenteprobatoria) solo se quest'ultimo abbia costituito oggetto dispecifica allegazione, mentre nulla deduce la società circa latempestiva specifica deduzione della connotazione dell’unitàproduttiva presso cui lavorava la lavoratrice (con conseguenteerroneo richiamo del principio di non contestazione a carico dellalavoratrice).9. La Corte territoriale, investita con uno specifico motivo diappello, esaminando la documentazione versata in atti dallastessa società, ha evidenziato che “non emerge alcun elementoprobatorio in ordine all’autonomia tecnica e amministrativa dellesingole unità che sono nove. Nelle buste paga in atti la stazione diservizio “Catania SP 70” è indicata come mero centro di costo nél’odierno appellante [società] ha allegato circostanze specifichedalle quali ricavare l’autonomia organizzativa della struttura”;ebbene, il ricorrente, elencando numerose caratteristiche fattualiconcernenti la stazione di servizio presso cui lavorava lalavoratrice, nulla specifica in ordine ad una chiara e precisaallegazione nel primo atto costitutivo di giudizio, introducendo, inquesta sede di legittimità, nuovi elementi di fatto (lavoratori a partNumero registro generale 12422/2025time, apprendisti) e chiedendo una inammissibile rivisitazione nNuemle ro sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 14802/2026merito della vicenda.Data pubblicazione 18/05/202610. L’ultima doglianza è inammissibile configurandosi come “nonmotivo”, dal momento che l’auspicata rinnovazione delregolamento delle spese, in senso favorevole al ricorrente, vieneauspicata quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso percassazione (Cass. n. 25782 del 2025; Cass. n. 26534 del 2025).11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spesedi lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettatodall’art. 91 c.p.c.12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002; P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societàricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché inEuro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al15% ed accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 12422/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di racco lta generale 14802/2026Data pubblicazione 18/05/2026