CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15182/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempo, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n.226/2021 depositata il 14/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale diCaltanissetta il Ministero dell'Interno, esponendo che: -) aveva concessoin locazione al Ministero un immobile di sua proprietà, previamente edappositamente ristrutturato, affinché fosse destinato ad alloggi delpersonale della Polizia di Stato inviato in missione in città per ilcompimento di attività di ordine pubblico; -) sebbene l'approvazioneministeriale fosse intervenuta l'8 aprile 2003, già con un precedenteprovvedimento del 4 aprile 2002 era stata disposta l'occupazioned'urgenza dell'immobile, che era stato quindi consegnato alla questuradi Caltanissetta affinché procedesse alle operazioni di trasloco ivi delpersonale della Polizia di Stato; -) tuttavia, qualche giorno dopo iltrasloco veniva segnalata la presenza di ectoparassiti ed i successiviinterventi di disinfezione eseguiti dalle competenti Asl non avevanosortito effetto alcuno; -) in data 6 maggio 2002 la prefettura revocaval'occupazione d'urgenza e riconsegnava l’immobile alla società Iunoaffinché provvedesse alla disinfestazione dei locali; -) in data 27 giugno2002 l'immobile veniva riconsegnato alla pubblica amministrazione e indata 8 aprile 2003, come già detto, il contratto di locazione venivaapprovato dal Ministero dell'Interno.Tanto premesso, la società locatrice lamentava il ritardo neipagamenti dei canoni di locazione dovuti sino all'aprile 2003; inoltre, perun verso, criticava le modalità di corresponsione delle quote diammortamento con decorrenza soltanto dalla data di approvazione delcontratto medesimo, si doleva del mancato rimborso delle spese didisinfestazione nonché dell'omesso pagamento del canone di locazione,ovvero dell'indennità di occupazione, in relazione al periodointercorrente tra il 18 marzo 2002 e l’8 aprile 2002, periodo in cuil’immobile era stato, di fatto, nell'esclusiva disponibilitàdell'amministrazione.Numero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/2026Si costituiva, resistendo, il Ministero dell'Interno.2. Con sentenza n. 194 del 15 febbraio 2013 il Tribunale diCaltanissetta rigettava le domande tutte proposte dalla società attrice,integralmente compensando le spese di lite.3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, al qualeresisteva il Ministero dell'Interno.4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissettarigettava il gravame.5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione” delle norme di ermeneutica contrattuale e dell’art. 19del R.D. sulla contabilità pubblica.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La ricorrente pretende di ricostruire la approvazione ministerialedel contratto di locazione in termini di condizione sospensiva, tale percui, al verificarsi dell’evento – ossia la approvazione -, gli effetti delcontratto si produrrebbero con efficacia retroattiva ex tunc.Tale ricostruzione non è condivisibile.Dalla lettura dell’impugnata sentenza si desume che – dopo averesaminato il tenore letterale delle clausole contrattuali, cheespressamente subordinano l’efficacia del contratto dalla data deldecreto di approvazione – la corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dell’art. 19 r.d. n. 2440/1923, il quale stabilisce che icontratti della pubblica amministrazione acquistano validità ed efficaciaNumero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/2026solo a seguito dell’approvazione dell’autorità competente, e pertanto exnunc.La censura, sebbene formalmente articolata sotto l’egida dellaviolazione delle norme sulla contabilità di Stato e dei criteri ermeneuticidegli artt. 1362 ss. cod. civ., mira in realtà a contrapporre una diversalettura del rapporto contrattuale, in contrasto sia con l’interpretazionedel giudice di merito – riservata e insindacabile, ove logicamente econgruamente motivata – sia con gli stessi principi di dirittocostantemente affermati da questa Suprema Corte.È, infatti, jus receptum che l’approvazione prevista dall’art. 19 r.d. n.2440/1923 non configuri una condicio facti di fonte negoziale, bensì unacondicio iuris, la quale incide direttamente sulla stessa efficacia delcontratto stipulato dalla p.a. jure privatorum.Ne consegue che “nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamentodegli effetti vincolanti per le parti è subordinato all’approvazioneministeriale, da adottarsi con formale provvedimento dell’organocompetente, non desumibile per facta concludentia; non essendosufficiente né la mera aggiudicazione, né la semplice stipula delcontratto” (Cass. n. 14188/2016; Cass. n. 29988/2020; Cass. n.19829/2020). Si è inoltre precisato che, pur essendo il contrattoperfetto nella sua struttura, la sua efficacia resta sospesa sinoall’approvazione, sì che la condotta dell’amministrazione puòeventualmente rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale,ma non anticipare l’efficacia del vincolo (Cass. n. 4539/2016).Nel caso di specie, dunque, la corte d’appello – affermando che lap.a. non potesse procedere al pagamento delle quote di ammortamentoin favore della società Iuno prima dell’intervenuta approvazioneministeriale del contratto di locazione – si è pienamente conformata airichiamati principi di diritto, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che resiste al sindacato di legittimità.Numero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/20262. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti”, nonché le seguenti, numerose, violazioni:“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1575 c.c. nonché della regoladi riconduzione causale del più probabile che non ai sensi degli artt. da1218 e 2043 c.c.; infine violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.c. in relazione all'art. 360 numero 3 e numero 4 c.p.c.”.2.1. In disparte il pur non marginale rilievo per cui la societàricorrente propone un unico motivo in cui cumula molteplici censure, siadi natura sostanziale che di ordine processuale, il motivo è inammissibilein tutti i suoi aspetti, finendo per risolversi nel sostanzialmentesollecitare a questa Suprema Corte un nuovo esame del fatto e dellaprova, invece estraneo al sindacato di legittimità.2.1.1. Anzitutto, le censure relative alla violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. non sono dedotte secondo gli insegnamenti di questaCorte, che giova qui ribadire. In tema di ricorso per cassazione, perdedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa,sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di dirittoaffermato da Cass., n. 11892 del 2016; successivamente numeroseconformi). In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghiNumero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/2026che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., n.20867 del 30/09/2020)2.1.2. Inoltre, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. vieneinvocata in maniera assertiva e generica.Valga ricordare, al riguardo, che siccome “La violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudicetrascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quandosostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamentodell'effettivo contenuto della domanda” (v. tra le tante Cass., n.19214/2023), costante orientamento di legittimità ha già avuto modo diaffermare che la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti terminie non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoNumero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/2026luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, nonessendo detto vizio rilevabile d'ufficio, questa Suprema Corte, qualegiudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente glidi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, nonessendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma soloalla verifica degli stessi (v. Cass., n. 28072/2021; Cass., n. 15367/2014;Cass., n. 978/2007).In definitiva, dunque, la doglianza risulta priva di specificità, a frontedella motivazione resa nella qui impugnata sentenza, che haspecificatamente argomentato circa l’esclusione della indennità dioccupazione per tutti i periodi temporali invocati in corso di causa ed ha,tra l’altro, espressamente rilevato che nel verbale di consegnadell’immobile nessun rilievo o riserva la società locatrice ebbe a svolgeresulla data di consegna dei locali.Rispetto a tale autonoma ratio decidendi, non specificatamenteimpugnata, la sentenza dunque si consolida, a mente del consolidatoprincipio di diritto, secondo cui quando la sentenza di merito impugnatasi fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendi autonome,nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla,perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile cheil soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di unadi esse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e lerestanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamentodella sentenza (Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass.,Sez. Un., n. 7931/2013).2.1.3. Infine, la società ricorrente evoca pure il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti,individuandolo in un documento proveniente dalla Questura diNumero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/2026Caltanissetta, prodotto dalla società Iuno sin dal primo grado e maicontestato, che proverebbe una consegna de facto dell’immobile al p.a.nella anteriore data del 18 marzo 2002, senza considerare che ladeduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa dalla presenza dipronuncia conforme in entrambi i gradi di giudizio ed è pertantoinammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.2.1.4. Da ultimo, sotto la formale prospettata violazione dell’art.1575 cod. civ., la ricorrente, nell’affermare che l’obbligo del locatore dimantenere e consegnare il bene oggetto di locazione idoneo all’usoconvenuto, va valutato in relazione ad una nozione di “idoneità” davalutare in concreto in relazione all’uso specifico indicato nel contratto,sostanzialmente perviene a sollecitare a questa Corte un riesame delfatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 13 comma uno quater DPR 115/2002”.3.1. Il motivo è inammissibile.Deduce formalmente la violazione della norma in tema di pagamentodel contributo unificato, ma dal suo contenuto si desume che ad esseresostanzialmente invocata è invece la rideterminazione dell'interaliquidazione delle spese del doppio grado di giudizio come conseguenzadella cassazione dell'impugnata sentenza.Le doglianze che compongono il motivo, dunque, al di là delladivergenza tra la sua formale intestazione e rubrica e la successivaillustrazione, si risolvono in un “non-motivo”, dato che presuppongonouna circostanza (l’accoglimento del ricorso) che non si è inveceverificata.4. Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo deriva l’integraleinfondatezza del ricorso.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Numero registro generale 15182/2022Numero sezionale 112/2026Numero di raccolta generale 7668/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delMinistero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio2026.Il PresidenteLINA RUBINO