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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:161
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e Germania (causa C‑251/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile e infondata – Asserita violazione dei diritti fondamentali del ricorrente da parte delle autorità nazionali – Ricorso di annullamento proposto avverso la lettera della Commissione che declina la propria competenza ad intervenire dinanzi ai giudici nazionali – Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’art. 230 CE»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1) (v. punti 10‑12)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE) (v. punti 14‑19) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1° aprile 2008, causa T‑412/07, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Germania, con cui il Tribunale ha respinto, in parte per irricevibilità manifesta e in parte per incompetenza manifesta, il ricorso avente ad oggetto in primo luogo l’annullamento della lettera della Commissione 18 settembre 2007, con cui essa ha informato il ricorrente di non poter intervenire a suo favore dinanzi ai giudici tedeschi, e in secondo luogo una domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento delle autorità tedesche – Violazione dei diritti dei singoli derivanti dagli artt. 230 e 232 CE – Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’art. 230 CE.

Dispositivo 1) L’impugnazione è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e Germania (causa C‑251/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile e infondata – Asserita violazione dei diritti fondamentali del ricorrente da parte delle autorità nazionali – Ricorso di annullamento proposto avverso la lettera della Commissione che declina la propria competenza ad intervenire dinanzi ai giudici nazionali – Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’art. 230 CE» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1) (v. punti 10‑12) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE) (v. punti 14‑19) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1° aprile 2008, causa T‑412/07, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Germania, con cui il Tribunale ha respinto, in parte per irricevibilità manifesta e in parte per incompetenza manifesta, il ricorso avente ad oggetto in primo luogo l’annullamento della lettera della Commissione 18 settembre 2007, con cui essa ha informato il ricorrente di non poter intervenire a suo favore dinanzi ai giudici tedeschi, e in secondo luogo una domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento delle autorità tedesche – Violazione dei diritti dei singoli derivanti dagli artt. 230 e 232 CE – Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’art. 230 CE. Dispositivo 1) L’impugnazione è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris