CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che: - l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che assume la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena; - l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che pure deduce la violazione delle medesime norme in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che pure denuncia la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena e chiede l'applicazione della causa di non puniblità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o delle attenuanti generiche; contengono tutti allegazioni prive della necessaria specificità, omettendo qualsivoglia confronto con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, nonché irrituali allegazioni in fatto il che esime dal dilungarsi per osservare che correttamente la Corte di merito ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi passibili di valorizzazione (compresa la scelta del rito abbreviato) e indicato gli elementi di fatto posti a fondamento dalla valutazione della gravità del fatto e della negativa personalità degli imputati (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.