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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12831/2026

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;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]! Lacatus; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché il vizio motivazione con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della ammissibilità nei termini normativamente richiesti risultando omessa la specifica confutazione degli elementi di prova puntualmente indicati e valutati dal giudice di primo grado ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina consumata che aveva escluso un costante monitoraggio dell'imputato da parte dell'addetto alla sorveglianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.Mo, e Sanu.s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]! Lacatus; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché il vizio motivazione con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato; che l'atto di gravame non presentava i crismi della ammissibilità nei termini normativamente richiesti risultando omessa la specifica confutazione degli elementi di prova puntualmente indicati e valutati dal giudice di primo grado ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina consumata che aveva escluso un costante monitoraggio dell'imputato da parte dell'addetto alla sorveglianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.Mo, e Sanu.s
Sentenza Cassazione n. 12831/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris