CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 22550 / 20 1 7 propost o da [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura specialein calce al ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Erme , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – LATINA n. 1447 / 1 8 / 1 7 , depositat a in data 1 7 / 3 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 1 6 gennaio 202 5 ; Fatti di causa IRPEF ed IVA 2010 - [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 22550/2017a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte sul reddito e dell’Iva in relazione all’anno 2010, sul presupposto che il contribuente avrebbe percepito compensi per prestazioni professionali per la definizione di pratiche civili di risarcimento danni senza l’emissione della relativa fattura. La documentazione bancaria e i questionari inviati alle compagnie assicuratrici, con le relative risposte, non sarebbero stati allegati all’avviso di accertamento. Impugnato l’avviso di accertamento, nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Latina accolse in parte il ricorso, escludendo l’Irap dalle imposte dovute, rigettando nel resto il ricorso. Su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate, cui il ricorso è stato notificato a mezzo posta in data 28/9/2017,è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c. Omessa motivazione (artt. 360 n. 3 e 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta esistenza della delega di firma dell’atto impugnato)”, il contribuente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto esistente una valida delega di firma al funzionario che ha concretamente sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato in prime cure. In particolare, il contribuente si duole del fatto che l’atto qualificato come valida delega da parte della C.T.R. non fosse nominativa, e non r.g. n. 22550/2017a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avesse dunque specificamente delegato alla sottoscrizione il funzionario che ha concretamente sottoscritto l’atto. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha affermato che la delega di firma può essere conferita anche in via generale, mediante provvedimenti organizzativi che pongano il funzionario a capo di uno specifico settore, dotandolo di competenze specifiche. Peraltro, questa Corte ha di recente ribadito che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. T - , Ordinanza n. 21839 del 02/08/2024, Rv. 672035 -01). 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Omessa motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’appello per specifici motivi)”, il contribuente si duole che la C.T.R. abbia dichiarato inammissibile, perché privo di specifici motivi, il motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato in prime cure. In particolare, la C.T.R. ha ritenuto che, affinché il motivo potesse avere ingresso in appello, avrebbe dovuto specificamente attaccare r.g. n. 22550/2017a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parti della sentenza di primo grado, non direttamente l’avviso di accertamento. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento che può dirsi consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (Cass., Sez. T-, Sentenza n. 1030 del 10/01/2024, Rv. 670205 –01; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6302 del 25/02/2022, Rv. 663885 –01; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018, Rv. 651841 -01). Ne consegue che, avendo il contribuente impugnato la sentenza di primo grado riproponendo in appello lo stesso vizio di motivazione dell’atto impositivo fatto valere in primo grado, la questione devoluta alla C.T.R. era chiara e specifica e quest’ultima avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della censura. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/92 – Omessa motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta proposizione di una domanda nuova con riferimento all’inutilizzabilità ed incongruenze dei questionari prodotti in giudizio dall’Agenzia delle Entrate)”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sul motivo di appello relativo alla inutilizzabilità dei questionari prodotti dall’Agenzia nel corso del giudizio di primo grado. r.g. n. 22550/2017a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, sicché il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sull’esistenza di un congruo apparato motivazionale all’interno dell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, distinguendo l’obbligo di allegare atti all’avviso di accertamento dall’obbligo di motivare congruamente il fondamento delle riprese fiscali. 4. La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria