CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAndrea Caranci unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1553/2022depositata il 08/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1553/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022,la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellataSANTANDER [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ha respinto l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.23389/20162. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., esponendo in fatto che, a causa del mancatofunzionamento del servizio di internet banking, si era trovatonell’impossibilità di disporre delle somme depositate presso l’odiernacontroricorrente, ed in particolare di impiegare le stesse per unafruttuosa operazione di investimento; che, ulteriormente, pur aseguito di reiterate richieste, la somma giacente sul conto non gli erastata accreditata.Aveva quindi chiesto di condannare [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. sia alla restituzione della somma di € 70.000,00 pressodi essa depositata sia al risarcimento dei danni conseguenti almancato investimento di tale importo in titoli azionari.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –la quale, da un lato, aveva chiesto accertarsi l’intervenuto pagamentodella somma di € 71.630,80, e quindi la cessazione della materia delcontendere in ordine alla domanda di restituzione di detto importo, e,dall’altro lato, di rigettare le ulteriori domande dell’attore – ilTribunale di Roma aveva definito il giudizio dichiarando cessata laSez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026materia del contendere in ordine alla domanda restitutoria avanzatada [OSCURATO:PERSONA] e respingendo le residue domande dallo stessoproposte.3. La Corte d’appello di Roma ha respinto tutti e tre i motivi digravame.Quanto al primo motivo – col quale si censurava la decisione diprime cure per non aver accertato l’inadempimento dell’odiernacontroricorrente alle obbligazioni assunte non consentendo all’odiernoricorrente, a partire dal maggio 2009, di operare in via telematica sulconto – che lo stesso era infondato, in quanto risultava dagli atti chel’operatività sul conto non era limitata all’internet banking, essendovila possibilità di effettuare operazioni di interrogazione e didisposizione sul conto anche con modalità di telephone banking ainumeri chiaramente indicati al cliente – assieme ad un indirizzo diposta elettronica di riferimento - in una comunicazione e nel FoglioInformativo, parimenti consegnato al cliente medesimo.Al riguardo, la Corte d’appello ha rilevato che l’odierno ricorrentenon aveva né dedotto né provato di aver fatto ricorso al tentativo dioperare a mezzo telephone banking, essendosi limitato a dedurre diaver contattato il call center solo per segnalare che non riusciva adoperare a mezzo dell’internet banking, senza tuttavia dedurre di avertentato di trasferire i propri fondi sul conto di appoggio secondo ilsistema alternativo del telephone banking.La Corte territoriale ha ulteriormente osservato che nei mesi dimaggio–giugno 2009 – e cioè nel periodo nel quale [OSCURATO:PERSONA] SISTOaveva dedotto di essersi trovato nell’urgenza di avere la disponibilitàdelle somme per effettuare l’investimento - risultavano essere statieffettuati dall’odierno ricorrente solo due accessi sul conto,osservando, testualmente, che “appare poco coerente che siano statiSez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026effettuati due soli collegamenti, e non diversi ripetuti accessi nelbreve periodo, che non sia stata effettuata alcuna richiesta dioperazione su detto conto tramite telephone banking, né alcunarichiesta tramite la mail sopra indicata e che la prima doglianza,peraltro assai poco dettagliata, sia stata effettuata solo a settembre2009, quindi a circa 3- 4 mesi dai fatti”.Quanto al secondo motivo – col quale si censurava la decisione diprime cure per non aver condannato l’odierna controricorrente alrisarcimento dei danni per il mancato funzionamento del sistematelematico – che lo stesso doveva ritenersi assorbito per effetto delrigetto del primo motivo “non dovendosi affrontare la questione dellaliquidazione del danno in assenza di alcuna accertata responsabilità incapo alla Banca appellata”.Quanto al terzo motivo – col quale si censurava la decisione diprime cure per aver dichiarato cessata la materia del contendere conriguardo alla domanda di restituzione delle somme da parte dellaBanca appellata senza accertare e dichiarare l’indebita ritenzionedelle somme medesime e senza, quindi, condannare l’odiernacontroricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione delcriterio della soccombenza virtuale sul punto – che lo stesso erainfondato sempre in considerazione della possibilità che l’odiernoricorrente avrebbe avuto di operare sul conto anche in via telefonica edella conseguente assenza di prova del fatto che la disponibilità dellesomme fosse stata effettivamente preclusa.Al riguardo, la Corte d’appello ha ritenuto che a diverseconclusioni non si poteva pervenire sulla base di comunicazioniprodotte dall’odierno ricorrente, in quanto non si poteva ritenere checon tali comunicazioni fosse stata effettivamente richiesta larestituzione delle somme, dovendosi conseguentemente concludereSez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026che la relativa richiesta era stata formulata solo con l’atto introduttivodel giudizio, cui aveva fatto seguito dichiarazione di recesso dellastessa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato:“violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 1218 cc edell’art. 1834 cc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 115 cpcin relazione all’art. 360 cpc nn. 3-4, nonchè dell’art. 112 cpc inrelazione all’art. 360 cpc n. 4; omessa valutazione di circostanzadeterminante ex art. 360 n. 5 cpc.”Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe“del tutto bypassato le tesi ma soprattutto le prove dell’appellante-ricorrente, senza minimamente esaminarle, discuterle e darvi rispostagiuridica” (pag. 6 del ricorso).In particolare, il ricorrente contesta la decisione della Cortecapitolina, in quanto la stessa:− ha affermato che il ricorrente medesimo non aveva fattoricorso al sistema del telephone-banking, laddove il ricorrenteargomenta di avere dedotto di avere invece fatto ricorso aquesto canale e che era, semmai, onere dellacontroricorrente, alla luce del principio di vicinanza dellaSez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026prova, provare che le telefonate non erano state effettuate,dal che deriverebbe la violazione, da parte della Corteterritoriale, sia dell’art. 2697 sia dell’art. 2729 c.c.;− ha affermato che il ricorrente medesimo nei mesi di maggio –giugno 2009 aveva effettuato solo due accessi telematici alconto, laddove il ricorrente deduce che la prova degli accessinon costituisce prova dell’esito favorevole dei medesimi;− ha escluso che il ricorrente medesimo avesse chiesto larestituzione delle somme depositate sul conto, laddove –argomenta il ricorrente – vi era prova documentale di talireiterate richieste, emergendo, in tal modo, la violazionedell’art. 1834 c.c.;− si sarebbe soffermata solo sul profilo della sussistenza omeno del danno, omettendo di pronunciarsi in ordine allasussistenza di un inadempimento della controricorrente, sullaquale sarebbe gravato l’onere di provare di avereregolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1834,1223, 1224 c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenutoassorbito il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva reiteratole proprie deduzioni in ordine alla sussistenza di un danno.Il ricorso reitera tali deduzioni, argomentando che dalla provadell’inadempimento della controricorrente discende la prova deldanno, da ritenersi in re ipsa.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.;Sez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c.Si censura la sentenza della Corte capitolina per aver disatteso ilterzo motivo di appello, in quanto la stessa avrebbe errato sia in fatto– ritenendo che la disponibilità delle somme sul conto a favore delricorrente venisse a dipendere dalla chiusura del conto - sia in diritto,con riferimento all’art. 1834 c.c., in quanto tale norma stabiliscel’obbligo della banca depositaria di restituire il danaro giacente arichiesta del depositante senza altra condizione.Ulteriormente, prosegue il ricorso, la Corte d’appello avrebbeomesso di esaminare una ulteriore diffida inviata dal ricorrente, dallaquale emergerebbe la richiesta di riaccredito delle somme.2. Il ricorso, nell’insieme di motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.2.1. Devono essere, in primo luogo, complessivamente disattesetutte le deduzioni riferite dal ricorso all’ipotesi di cui all’art. 360, n.5), c.p.c.Infatti, essendo stato instaurato il giudizio di appello dopo il 12settembre 2012, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-terc.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risultain alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice diprimo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528del 10/03/2014).2.2. Il primo motivo di ricorso, nelle residue deduzioni, risultainvece inammissibile, in quanto – nonostante la contraria premessaSez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026espressa nel mezzo (pag. 5 ricorso) – lo stesso viene a sollecitare aquesta Corte una rinnovata valutazione del materiale istruttorio edello stesso merito della controversia, e cioè profili che sono sottrattial vaglio di questa Corte, qualora sorretti da motivazione che sisottragga al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità enon viziati da frontale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nellaspecie assolutamente non ravvisabile.Si può, anzi, ulteriormente osservare che:- le deduzioni svolte con riferimento al profilo del telephone-banking falliscono in radice persino nel cogliere la ratio delladecisione impugnata, in quanto vengono a confondere ilservizio di assistenza telefonica con il servizio di telephone-banking;- le censura indirizzate al ragionamento seguito dalla Corteterritoriale nel valorizzare gli accessi nei mesi di maggio egiugno 2009 ancora una volta non colgono la ratio espressadalla Corte capitolina, la quale non ha affermato – comemostra di ritenere il ricorrente – che i due accessi inquestione avevano avuto esito favorevole ma ha ritenuto checostituisse elemento indiziario sfavorevole al ricorrentemedesimo il fatto che lo stesso avesse proceduto a due solitentativi di accesso in due mesi, con condotta incompatibilecon una situazione di effettiva urgenza;- quanto al profilo delle richieste di restituzione delle sommedepositate sul conto, il motivo mira a censurare unavalutazione in fatto espressa dalla Corte d’appello, nelmomento in cui quest’ultima ha concluso, sulla base deltenore delle comunicazioni, che non fosse stata formulatauna specifica richiesta di restituzione;Sez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026- quanto, infine, alla tematica riferita all’inadempimento ed aldanno, il ricorso, nuovamente, non coglie la concreta ratiodecidendi del provvedimento impugnato, il quale – senzaalcuna inversione degli oneri probatori - ha ritenutodimostrata l’assenza in radice di un inadempimentoimputabile all’odierna controricorrente, in considerazionedell’accertamento circa la sussistenza di un canale alternativocostituito dal telephone banking.2.3. L’inammissibilità del secondo motivo deriva dallaconstatazione del fatto che lo stesso, ben lungi dall’individuare inconcreto un inadeguato governo delle norme di legge da parte dellaCorte capitolina, mira semplicemente a sindacare il giudizio daquest’ultima espresso per cui, una volta escluso in radice uninadempimento della Banca, risultava assorbito il tema di un dannoche comunque – ed ulteriormente - non poteva ritenersi sussistentein re ipsa, risultando le considerazioni del ricorrenti in ordine a taleultimo punto del tutto apodittiche..2.4. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo di ricorso,ancora una volta improntato ad una mera censura della valutazionedel merito della vicenda da parte della Corte territoriale.Invero, esclusa, in primo luogo, la stessa configurabilità di un“errore di fatto sul notorio” (pag. 22 ricorso), le censure del ricorrenteomettono nuovamente di confrontarsi con l’accertamento in fattosvolto dalla Corte territoriale in ordine alla persistente operatività delservizio di telephone banking.Ulteriormente, il motivo non viene a censurare adeguatamente laratio espressa dalla Corte d’appello nel momento in cui ha osservatoche, postulando l’art. 1834 c.c. la formulazione di una richiesta, leSez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026comunicazioni inviate dal ricorrente non erano, appunto, idonee acostituire univoca richiesta di riaccredito.Si deve rammentare, infine, l’orientamento di questa Corte per cuiin tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazionetra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ilquale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronunciadi condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esamel'eventualità di una compensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 7607 del 31/03/2006; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del15/07/2005).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,Sez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 12580/2022Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 18691/2026Data pubblicazione 09/06/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 12580/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 11 di 11