CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29637/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria e le conclusioni depositate nell'interesse delle parti civili; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultano manifestamente infondati, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto rilevanti ai fini dell'esclusione di tali benefici i plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (cfr., quanto al rilievo dei precedenti di polizia in relazione alla sospensione condizionale della pena, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092 - 01, Fisichella); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore delle parti civili, poiché essa è dovuta purché queste abbiano effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 5 - F Composta da: 1 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3760/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29637/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29637/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria e le conclusioni depositate nell'interesse delle parti civili; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultano manifestamente infondati, dal momento che la Corte, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto rilevanti ai fini dell'esclusione di tali benefici i plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (cfr., quanto al rilievo dei precedenti di polizia in relazione alla sospensione condizionale della pena, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092 - 01, Fisichella); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore delle parti civili, poiché essa è dovuta purché queste abbiano effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P.Q.MP.Q.M