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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 18912/2023

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nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 16983/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale l.r. della suddetta società, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoDell’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1375/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Premesso in fatto che: [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 15 giugno 2012 conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] – poi [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. - e i suoi soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeGobbetti, chiedendo, quale comproprietario per averli ereditati dalla madre [OSCURATO:PERSONA], la restituzione di immobili impiegati dalla società per l’attività di campeggio, la loro rimessione in pristino e il risarcimento dei danni causatigli dalla loro indisponibilità.

I convenuti si costituivano, resistendo e adducendo tra l’altro l’esistenza di un comodato avente ad oggetto l’immobile stipulato dalla de cuius con la società.

Svolta istruttoria, il Tribunale con sentenza n. 1706/2015 rigettava la domanda, ritenendo sussistente il contratto di comodatoe individuandone il termine nel la cessazione dell’attività di campeggio. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano la so cietà, la Ferrario e GiuseppeGobbetti.

Con sentenza n. 1375/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata,dichiarava la natura precaria del contratto di comodatoe condannava gli appellati a restituire parte degli immobili (distinti per una sopravvenuta questione ereditaria) al proprietario appellante.

La società ela Ferrario hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso , anch’egli depositando memoria.

Considerato che:1.1Il primo motivo, in sintesi, lamenta pretesa violazione da parte del giudice d’appello degli articoli 1809 e 1810 c.c.

La corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile l’articolo 1810 c.c. per avere reputato il comodato come di tipo precario.

I ricorrenti argomentano per dimostrare che il comodato conteneva in realtà un termine implicito o semmai indeterminato, desunto dall’uso cui era destinato il bene. 1.2 Pur tentando di schermarsi con il riferimento alla giurisprudenza attinente agli articoli 1809 e 1810 c.c., il motivo in realtà consiste, evidentemente,in una valutazione di merito del contenuto del contratto alternativa a quella cui è pervenutala corte territoriale, per dimostrare appunto la sussistenza del termine che il giudice d’appello, effettuando appunto tale accertamento di merito, ha escluso, fondandovi quindi la condanna al rilascio.

Il motivo è dunque palesemente inammissibile. 2.1Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, il qualeconsisterebbe nell’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] sollevata dagli attuali ricorrenti nella comparsa di costituzione e risposta nelprimo grado del giudizio .

Ciò non sarebbe stato considerato dal giudice di prime cure per avere quest’ultimo espressamente dichiarato di decidere secondo il principio della ragione più liquida.

Si riporta l’ampio settore della comparsa di risposta di primo grado attinente a tale eccezione (pagine 19-23 del ricorso), in cui si era appunto negata la legittimazione attiva dell’attore per il dissenso–asseritamente sussistente e manifestato -degli altri comproprietari all’azione da lui esercitata; sirichiama pure l a successiva allegazione , alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.,degli attuali ricorrenti, di dichiarazioni di dissenso sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], Luciano CarloGobbetti e [OSCURATO:PERSONA].

Si giunge così a sostenere che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare la legittimazione attiva attorea all’epoca della proposizione della domanda restitutoria e della domanda risarcitoria formulate pervenendo a dichiararla mancante,in quanto la maggioranza dei comproprietari ulteriori rispetto all’attore era contraria. 2.2 La Corte d’appello ha ricostruito, traendola dello svolgimento del processo offerto dal Tribunale, la vicenda processuale, rilevando che in primo grado “parte convenuta chiede inoltre dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell’attore essendo la volontà di quest’ultima (sic) in contrastocon quella della maggioranza dei componenti della comunione ereditaria” (sentenza, pagina 4).

In ordine alla difesa in secondo grado degli attuali ricorrenti, che si er ano costituiti come appellati, ha invece rilevato soltanto che lo avevano fatto “contestando l’appello e chiedendo la conferma della sentenza”.

Nella loro illustrazione della vicenda processuale i ricorrenti, a proposito del giudizio di appello, riportano (pagine 11-12del ricorso ) che con la comparsa di costituzione del 20 giugno 2016 essi si erano costituiti come appellati, eccependo l’inammissibilità dell’appello ex articoli 342 e 348 bis c.p.c. e negando la fondatezza delle “domande di riforma” proposte dall’appellante; in particolare avevano replicato quindi “alle argomentazioni avversarie” sostenendo che il primo giudice non aveva errato nel ritenere esistente un termine del comodato, che il comodato non era venuto meno per cessazione della società in quanto quest’ultima non era cessata, i testimoni escussi erano credibili e conformi tra di loro, il convincimento del Tribunale sull’esistenza del termine del comodato si era fondato in primis sulle risultanze istruttorie e so l o ad abundantiam sulla natura dell’attività svolta pe r cui non contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimitàin subiecta materia; né il Tribunale infine aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] “poiché non è stato leso il diritto al pari uso della cosa comune in quanto le foto prodotte e le risultanze delle prove orali assunte hanno permesso di accertare che lo stesso ha fatto uso dei terreni per il ricovero della propria autovettura e della legna di sua proprietà”.

Dunque la questione della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] non era stata più messa in discussione dagli attuali ricorrenti in sede di appello, o quantomeno il motivoin esame non è dotato di autosufficienza nel senso di dimostrare che nella comparsa di appello gli attuali ricorrenti avevano continuato a insistere per il diniego della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo, pertanto, non ha consistenza. 3.1Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. per avere il giudice d’appello disposto risarcimento del danno come se fosse in re ipsa, per di più dimenticando che “a far uso dei terreni è stata la società attrice del campeggio nelle persone dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] “ne ha sempre fatto uso per il deposito della propria legna e il parcheggio della propria autovettura”, onde la fattispecie concreta non sarebbe sussumibile nell’articolo 1102 c.c.

“che sanziona la condotta impeditiva dell’uso altrui” perché tale condotta non esiste. 3.2 La parte conclusiva cui perviene ilsintetico ragionamento che costituisce il motivo dimostra che in effetti questo non integra una fattispecie ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. (come invece prospettato in rubrica), bensì contiene una diretta critica all’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito: non vi sarebbe stato alcun danno, in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre utilizzato anche lui i terreni in questione.

La censura dunque, propria per un gravame di merito , in questo giudizio di legittimità si appalesa inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse, alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €3280.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 16983/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale l.r. della suddetta società, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoDell’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1375/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Premesso in fatto che: [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 15 giugno 2012 conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] – poi [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. - e i suoi soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeGobbetti, chiedendo, quale comproprietario per averli ereditati dalla madre [OSCURATO:PERSONA], la restituzione di immobili impiegati dalla società per l’attività di campeggio, la loro rimessione in pristino e il risarcimento dei danni causatigli dalla loro indisponibilità. I convenuti si costituivano, resistendo e adducendo tra l’altro l’esistenza di un comodato avente ad oggetto l’immobile stipulato dalla de cuius con la società. Svolta istruttoria, il Tribunale con sentenza n. 1706/2015 rigettava la domanda, ritenendo sussistente il contratto di comodatoe individuandone il termine nel la cessazione dell’attività di campeggio. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano la so cietà, la Ferrario e GiuseppeGobbetti. Con sentenza n. 1375/2019 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata,dichiarava la natura precaria del contratto di comodatoe condannava gli appellati a restituire parte degli immobili (distinti per una sopravvenuta questione ereditaria) al proprietario appellante. La società ela Ferrario hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso , anch’egli depositando memoria. Considerato che:1.1Il primo motivo, in sintesi, lamenta pretesa violazione da parte del giudice d’appello degli articoli 1809 e 1810 c.c. La corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile l’articolo 1810 c.c. per avere reputato il comodato come di tipo precario. I ricorrenti argomentano per dimostrare che il comodato conteneva in realtà un termine implicito o semmai indeterminato, desunto dall’uso cui era destinato il bene. 1.2 Pur tentando di schermarsi con il riferimento alla giurisprudenza attinente agli articoli 1809 e 1810 c.c., il motivo in realtà consiste, evidentemente,in una valutazione di merito del contenuto del contratto alternativa a quella cui è pervenutala corte territoriale, per dimostrare appunto la sussistenza del termine che il giudice d’appello, effettuando appunto tale accertamento di merito, ha escluso, fondandovi quindi la condanna al rilascio. Il motivo è dunque palesemente inammissibile. 2.1Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, il qualeconsisterebbe nell’eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] sollevata dagli attuali ricorrenti nella comparsa di costituzione e risposta nelprimo grado del giudizio . Ciò non sarebbe stato considerato dal giudice di prime cure per avere quest’ultimo espressamente dichiarato di decidere secondo il principio della ragione più liquida. Si riporta l’ampio settore della comparsa di risposta di primo grado attinente a tale eccezione (pagine 19-23 del ricorso), in cui si era appunto negata la legittimazione attiva dell’attore per il dissenso–asseritamente sussistente e manifestato -degli altri comproprietari all’azione da lui esercitata; sirichiama pure l a successiva allegazione , alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c.,degli attuali ricorrenti, di dichiarazioni di dissenso sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA], Luciano CarloGobbetti e [OSCURATO:PERSONA]. Si giunge così a sostenere che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare la legittimazione attiva attorea all’epoca della proposizione della domanda restitutoria e della domanda risarcitoria formulate pervenendo a dichiararla mancante,in quanto la maggioranza dei comproprietari ulteriori rispetto all’attore era contraria. 2.2 La Corte d’appello ha ricostruito, traendola dello svolgimento del processo offerto dal Tribunale, la vicenda processuale, rilevando che in primo grado “parte convenuta chiede inoltre dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell’attore essendo la volontà di quest’ultima (sic) in contrastocon quella della maggioranza dei componenti della comunione ereditaria” (sentenza, pagina 4). In ordine alla difesa in secondo grado degli attuali ricorrenti, che si er ano costituiti come appellati, ha invece rilevato soltanto che lo avevano fatto “contestando l’appello e chiedendo la conferma della sentenza”. Nella loro illustrazione della vicenda processuale i ricorrenti, a proposito del giudizio di appello, riportano (pagine 11-12del ricorso ) che con la comparsa di costituzione del 20 giugno 2016 essi si erano costituiti come appellati, eccependo l’inammissibilità dell’appello ex articoli 342 e 348 bis c.p.c. e negando la fondatezza delle “domande di riforma” proposte dall’appellante; in particolare avevano replicato quindi “alle argomentazioni avversarie” sostenendo che il primo giudice non aveva errato nel ritenere esistente un termine del comodato, che il comodato non era venuto meno per cessazione della società in quanto quest’ultima non era cessata, i testimoni escussi erano credibili e conformi tra di loro, il convincimento del Tribunale sull’esistenza del termine del comodato si era fondato in primis sulle risultanze istruttorie e so l o ad abundantiam sulla natura dell’attività svolta pe r cui non contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimitàin subiecta materia; né il Tribunale infine aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] “poiché non è stato leso il diritto al pari uso della cosa comune in quanto le foto prodotte e le risultanze delle prove orali assunte hanno permesso di accertare che lo stesso ha fatto uso dei terreni per il ricovero della propria autovettura e della legna di sua proprietà”. Dunque la questione della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] non era stata più messa in discussione dagli attuali ricorrenti in sede di appello, o quantomeno il motivoin esame non è dotato di autosufficienza nel senso di dimostrare che nella comparsa di appello gli attuali ricorrenti avevano continuato a insistere per il diniego della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, pertanto, non ha consistenza. 3.1Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. per avere il giudice d’appello disposto risarcimento del danno come se fosse in re ipsa, per di più dimenticando che “a far uso dei terreni è stata la società attrice del campeggio nelle persone dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] “ne ha sempre fatto uso per il deposito della propria legna e il parcheggio della propria autovettura”, onde la fattispecie concreta non sarebbe sussumibile nell’articolo 1102 c.c. “che sanziona la condotta impeditiva dell’uso altrui” perché tale condotta non esiste. 3.2 La parte conclusiva cui perviene ilsintetico ragionamento che costituisce il motivo dimostra che in effetti questo non integra una fattispecie ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. (come invece prospettato in rubrica), bensì contiene una diretta critica all’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito: non vi sarebbe stato alcun danno, in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre utilizzato anche lui i terreni in questione. La censura dunque, propria per un gravame di merito , in questo giudizio di legittimità si appalesa inammissibile. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse, alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €3280. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
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