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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09378/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata motivazione sulla richiesta di ammettere l'imputato alla messa alla prova è manifestamente infondato poiché il motivo era in origine inammissibile per carenza dei presupposti previsti dall'art. 464 bis cocl.proc.pen. e in particolare la richiesta non è stata formulata nei termini di legge e non è stato allegato alcun programma di trattamento, né la relativa richiesta; che il motivo è peraltro generico poiché non si confrontai con la motivazione resa e non sono stati allegati al ricorso gli atti a sostegno della censura dedotta; rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico poiché non espone le specifiche ragioni in punto di fatto e di diritto su cui si fonda; che il terzo motivo mira ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che esula dalla competenza di questa Corte, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata motivazione sulla richiesta di ammettere l'imputato alla messa alla prova è manifestamente infondato poiché il motivo era in origine inammissibile per carenza dei presupposti previsti dall'art. 464 bis cocl.proc.pen. e in particolare la richiesta non è stata formulata nei termini di legge e non è stato allegato alcun programma di trattamento, né la relativa richiesta; che il motivo è peraltro generico poiché non si confrontai con la motivazione resa e non sono stati allegati al ricorso gli atti a sostegno della censura dedotta; rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico poiché non espone le specifiche ragioni in punto di fatto e di diritto su cui si fonda; che il terzo motivo mira ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che esula dalla competenza di questa Corte, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbrai
Sentenza Cassazione n. 09378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris