Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01078/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché volto ad una apodittica critica in ordine all'avvenuta applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale benché la sentenza a pag. 5 richiami le 40 iscrizioni e i 18 precedenti del ricorrente tanto da fare apparire il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità con una sufficiente e non illogica motivazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché volto ad una apodittica critica in ordine all'avvenuta applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale benché la sentenza a pag. 5 richiami le 40 iscrizioni e i 18 precedenti del ricorrente tanto da fare apparire il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità con una sufficiente e non illogica motivazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01078/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris