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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23116/2022

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rt. 112 c.p.c. la necessità di apprezzare il fatto che essa fosse stata costretta a svolgere una serie di attività non confacenti al suo ruolo, con annesse asserite discriminazioni e vessazioni di vario tipo, in quanto una tale complessiva critica alla sentenza impugnata ha le caratteristiche di una richiesta di integrale rivisitazione del merito e dell’istruttoria, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);

3. il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 19 e 52 d. lgs. 165/2001 e di ogni altra norma e principio in tema di affidamento di incarichi dirigenziali; la ricorrente premette di avere agito lamentando che non le fosse stato attribuito un incarico dirigenziale tra quelli elencati nell’art. 27 del CCNL e che la Corte territoriale, nel decidere, non sarebbe entrata nel merito della questione, limitandosi a premettere l’inconfigurabilità di un diritto all’attribuzione di essi, mentre era da escludersi una assoluta discrezionalità della P.A. nell’affidare o non affidare gli stessi e pertanto dovendosi ritenere senz’altro da riconoscere in capo alla ricorrente il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla predetta mancata assegnazione, «comportamento da ritenersi illegittimo perché immotivato, discriminatorio, non rispettoso delle regole di correttezza e buona fede, finalizzato a completare il tentativo di isolamento ingiustificatamente posto in essere» nei suoi confronti; la Corte territoriale ha affermato l’inconfigurabilità di un demansionamento o comunque di un danno risarcibile correlato all’affidamento di incarichi che si assumano di livello inferiore a quello precedentemente conferito e l’assunto va rettamente inteso nel senso che, rispetto al dirigente, non si può ragionare in termini di mantenimento delle ultime mansioni precedentemente svolte, di cui all’art. 2103 c.c., co.1, c.c., quanto semmai in termini di coerenza degli incarichi con i livelli di pertinenza dell’interessato, certamente sussistente anche in tale ambito, pur se non trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001, riguardante gli impiegati pubblici (Cass. 23 novembre 2021, n. 36358); d’altra parte, su tale base, va ancora richiamato il fatto che la Corte territoriale, argomentando sull’attribuzione alla Castelnuovo di «diversi incarichi inerenti funzioni tecniche all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda appellata» ha inteso appunto affermare che vi era stata attribuzione di funzioni coerenti con le capacità della ricorrente, profilo rispetto al quale il motivo in concreto nulla replica, limitandosi a generici richiami agli incarichi di cui all’art. 27 del CCNL o alla violazione delle regole di buona fede, ma in tal modo traducendosi in un’astratta enunciazione di principi in sé inidonea a costituire una critica in diritto ad una valutazione che, come detto, comunque vi è stata;

4. il complessivo rigetto del ricorso rende superfluo attardarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso;

5. le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ

rt. 112 c.p.c. la necessità di apprezzare il fatto che essa fosse stata costretta a svolgere una serie di attività non confacenti al suo ruolo, con annesse asserite discriminazioni e vessazioni di vario tipo, in quanto una tale complessiva critica alla sentenza impugnata ha le caratteristiche di una richiesta di integrale rivisitazione del merito e dell’istruttoria, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 3. il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 19 e 52 d. lgs. 165/2001 e di ogni altra norma e principio in tema di affidamento di incarichi dirigenziali; la ricorrente premette di avere agito lamentando che non le fosse stato attribuito un incarico dirigenziale tra quelli elencati nell’art. 27 del CCNL e che la Corte territoriale, nel decidere, non sarebbe entrata nel merito della questione, limitandosi a premettere l’inconfigurabilità di un diritto all’attribuzione di essi, mentre era da escludersi una assoluta discrezionalità della P.A. nell’affidare o non affidare gli stessi e pertanto dovendosi ritenere senz’altro da riconoscere in capo alla ricorrente il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla predetta mancata assegnazione, «comportamento da ritenersi illegittimo perché immotivato, discriminatorio, non rispettoso delle regole di correttezza e buona fede, finalizzato a completare il tentativo di isolamento ingiustificatamente posto in essere» nei suoi confronti; la Corte territoriale ha affermato l’inconfigurabilità di un demansionamento o comunque di un danno risarcibile correlato all’affidamento di incarichi che si assumano di livello inferiore a quello precedentemente conferito e l’assunto va rettamente inteso nel senso che, rispetto al dirigente, non si può ragionare in termini di mantenimento delle ultime mansioni precedentemente svolte, di cui all’art. 2103 c.c., co.1, c.c., quanto semmai in termini di coerenza degli incarichi con i livelli di pertinenza dell’interessato, certamente sussistente anche in tale ambito, pur se non trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001, riguardante gli impiegati pubblici (Cass. 23 novembre 2021, n. 36358); d’altra parte, su tale base, va ancora richiamato il fatto che la Corte territoriale, argomentando sull’attribuzione alla Castelnuovo di «diversi incarichi inerenti funzioni tecniche all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda appellata» ha inteso appunto affermare che vi era stata attribuzione di funzioni coerenti con le capacità della ricorrente, profilo rispetto al quale il motivo in concreto nulla replica, limitandosi a generici richiami agli incarichi di cui all’art. 27 del CCNL o alla violazione delle regole di buona fede, ma in tal modo traducendosi in un’astratta enunciazione di principi in sé inidonea a costituire una critica in diritto ad una valutazione che, come detto, comunque vi è stata; 4. il complessivo rigetto del ricorso rende superfluo attardarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso; 5. le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ
Sentenza Cassazione n. 23116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris