CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 1956
Cassazione n. 04014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1956 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha chiesto di dichiarare inammissibile ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, 18 settembre 2019, con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis legge n. 354 del 1975. 2. Ricorre il detenuto, a mezzo del suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, lesione del diritto di difendersi provando e violazione del diritto di interlocuzione del reclamante. In particolare, lamenta il "macroscopico errore di diritto" in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha osservato che nella recente sentenza di condanna, pronunciata nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione mafiosa, non è stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen., atteso che la condotta di organizzatore configura una fattispecie autonoma di reato e non un elemento circostanziale; critica l'assoluta inadeguatezza della motivazione, in parte generica e apodittica, in parte congetturale, in relazione alla ritenuta attuale pericolosità del ricorrente e ai legami con il sodalizio; il trattamento differenziato sarebbe stato applicato proprio sul presupposto del ruolo apicale svolto dall'Orlando nella consorteria di riferimento e, dunque, il Tribunale avrebbe errato nel non confrontarsi con il dato favorevole della accertata partecipazione semplice e non qualificata; denunzia, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione per mancato confronto con le deduzioni difensive e, in particolare, con la richiesta di acquisizione della motivazione della sentenza di condanna, di fatto precludendo all'interessato il diritto di difendersi provando; eccepisce, infine, la nullità del provvedimento per violazione del diritto del reclamante all'esposizione delle proprie ragioni, in quanto, allorché l'Orlando, presente in videoconferenza, aveva manifestato la volontà di rilasciare dichiarazioni, il presidente del Collegio "ha ordinato o consentito lo stacco del collegamento". La difesa del ricorrente, con nota del 24 giugno 2021, ha sollecitato l'acquisizione del verbale di udienza redatto in sede remota o, in subordine, un congruo differimento della trattazione del procedimento onde consentire lo svolgimento di ulteriori e necessarie ricerche, essendo manifesta la rilevanza del verbale in oggetto nonché grave la sua sparizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si fa notare per il suo tono polemico, è manifestamente infondato in ogni sua deduzione. 2. Va dapprima rilevato come, in subiecta materia, sia ammesso solo ricorso per violazione di legge, rendendosi così improponibili -in questa sede- tutti quei profili che investono non solo l'apprezzamento degli elementi in fatto, ma anche i prospettati vizi di motivazione. Vanno, pertanto, espunte dall'odierno esame tutte quelle deduzioni del ricorrente che, seppure qualificate nell'atto di ricorso come violazioni di legge, comunque sottendono, in realtà, sostanziale critica al substrato fattuale dell'impugnato provvedimento, ovvero al tessuto motivazionale dello stesso. Va poi ricordato come i parametri valutativi sul tema, elaborati dalla giurisprudenza di rango costituzionale e di legittimità, facciano riferimento alla perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, alla potenziale capacità del detenuto di mantenere contatti interni od esterni pericolosi per l'ordine pubblico, alla sua biografia penale che ne dimostri la comprovata e marcata antisocialità, ed infine alla mancata rivisitazione critica del percorso delinquenziale. 3. Ciò doverosamente ricordato, occorre concludere che l'impugnazione risulta decisamente inammissibile. Ed invero il Tribunale ha, del tutto correttamente, condotto il suo esame sulla linea del doveroso accertamento, ex actis, della sussistenza dei dati indicativi della capacità di collegamento dell'Orlando con la criminalità organizzata, altresì evidenziando gli elementi sui quali ha fondato le valutazioni dell'attualità di siffatta pericolosità. A tal proposito ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e ai più recenti provvedimenti, sia in ordine alla perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, sia con riferimento alla rilevante biografia penale di esso ricorrente, sia ancora in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso in grado -ove non sottoposto al regime più severo- di mantenere contatti con la consorteria mafiosa di appartenenza ed anche con altre in vario modo ad essa collegate. Ha, difatti, ricordato la storia criminale dell'Orlando, già condannato per associazione mafiosa e con condotta contestata sino al 1999, dalla Corte di assise di appello di Palermo (sentenza del 28 novembre 2000), quale "uomo di onore riservato" della associazione criminale trapanese, ruolo di cui erano a conoscenza solo i vertici del sodalizio, alcuni dei quali poi divenuti collaboratori di giustizia, e condiviso con il figlio del capo mandamento di Trapani -[OSCURATO:PERSONA]- anch'egli "combinato in modo riservato" proprio a casa del ricorrente e alla sua presenza; ha, quindi, evidenziato come l'organico inserimento nella famiglia mafiosa sia stato confermato dalla recente ordinanza di custodia cautelare emessa il 19 febbraio 2019 nei confronti dell'Orlando sempre per associazione mafiosa (con condotta dal 1999 all'attualità), provvedimento in cui era stato delineato e sottolineato il costante impegno profuso dal ricorrente nella consorteria di riferimento, sia nel mantenere e agevolare i contatti e i collegamenti non solo tra i vari associati del mandamento trapanese, ma anche tra appartenenti a diverse articolazioni territoriali di [OSCURATO:PERSONA]; sia nel risolvere conflitti di natura economica; sia nel procacciare (con condotte accertate come commesse negli anni 2016 e 2017 e comprovate da chiari esiti di natura dialogica) voti nelle consultazioni elettorali. Ha, inoltre, ricordato come al momento del suo arresto, nel marzo 2019, l'Orlando fosse stato trovato in possesso della somma (poi sequestrata) di 55.000 euro in contanti e che altra somma dell'importo di tremila euro fosse stata rinvenuta nella sua disponibilità al momento del suo ingresso nella struttura carceraria; ha valorizzato il tenore di alcune missive trattenute nel giugno e luglio 2020, dalle quali era possibile dedurre un passaggio di consegne dall'Orlando al genero [OSCURATO:PERSONA], come pure un colloquio intercorso con i familiari nel settembre 2020, nel corso del quale il detenuto veniva notiziato sulle operazioni di polizia che avevano riguardato il territorio trapanese e sul passaggio giornaliero di persone che si informavano sulle necessità della famiglia. 4. Il Tribunale, poi, non ha ignorato che con la recente sentenza di condanna di primo grado del 20 novembre 2021 è stato escluso il ruolo di promotore ed organizzatore, ma ha osservato che, alla stregua dati conoscitivi disponibili, confluiti nel processo celebrato con rito abbreviato, la posizione ricoperta dall'imputato nel sodalizio di provenienza non poteva ritenersi né marginale né gregaria, ma di sicuro rilievo, anche in considerazione delle condotte di voto di scambio politico-mafioso, esaminate e sanzionate dalla stessa decisione. 5. Vi sono, dunque, ed il Tribunale correttamente ne dà conto, le condizioni per la legittima applicazione della misura in oggetto. La motivazione impugnata, pertanto, condotta nel rispetto dei canoni di legge (come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte), nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure come sopra proposte dal ricorrente, che non si confrontano con il reale valore dimostrativo delle circostanze evidenziate e che, peraltro, investono profili sostanzialmente di merito non proponibili in questa sede. Le deduzioni del ricorrente, invero, si infrangono contro la realtà, correttamente evocata dall'ordinanza impugnata, di una lunga militanza mafiosa, e ciò fino al recente arresto; di una qualificata interlocuzione con i vertici del sodalizio e di una cosca vitale e attenta alle necessità degli affiliati. Nessuna censura può essere, dunque, mossa all'iter argomentativo della decisione, tutt'altro che inesistente o meramente apparente, e al rigetto della richiesta di rinvio del procedimento al fine dell'acquisizione delle motivazioni della sentenza, risultando -come correttamente sottolineato dal provvedimento- la statuizione di reità sorretta dai medesimi dati conoscitivi già evidenziati nell'ordinanza applicativa del presidio cautelare. 6. Quanto poi alla dedotta violazione del diritto del ricorrente di rilasciare dichiarazioni nel corso dell'udienza, diritto che si assume conculcato dall'interruzione del collegamento, nulla è dato rilevare al riguardo dal verbale di udienza, né vi è in atti il verbale da remoto, del quale il difensore, presente in video-collegamento, ben avrebbe potuto ottenere tempestiva copia, anziché asserirne l'avvenuta postuma sparizione, senza nemmeno allegare di aver avanzato richiesta di rilascio di copia - rimasta inevasa- alla cancelleria del tribunale. 7. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i