CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato di energia elettrica mediante allaccio abusivo ad un contatore di proprietà del Comune di Siderno. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando quattro motivi. La parte civile ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui ricorrente deduce insufficiente valutazione del convegno probatorio e mancata dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato- appare affidato a doglianze generiche in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché volte, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata che ha evidenziato il fatto che l'imputato, nell'esercizio della sua attività di rivendita ambulante di panini, è risultato fruitore di un allaccio abusivo ad un contatore del Comune, mediante un cavo volante. Il motivo prospetta, peraltro, enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01). 2.[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo è fondato sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto si identifica in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e Icaratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Rv. 275215). In particolare, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Rv. 278307 - 01). 3.[OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondata anche l'ulteriore doglianza, posta sempre a fondamento del secondo motivo concernente la mancata esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede dovendo rilevarsi che in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento( Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01) e che, nella fattispecie, le circostanze evidenziante danno conto della esistenza di una situazione riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., essendo stata la condotta attuata su bene raggiungibile da chiunque perché non custodito. 4.Rilevato che è manifestamente infondato il terzo motivo in quanto l'articolo 131 bis cod. pen. prevede che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere applicata soltanto in relazione ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore al minimo due anni mentre nel caso di specie la pena base prevista, ai sensi dell'articolo 625, comma 3, cod. pen. è pari a tre anni di reclusione; 5.considerato che è inammissibile, in quanto inedito oltre che generico, il quarto motivo di ricorso con cui l'imputato si duole della mancata applicazione dei benefici di legge; 6.[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si fa luogo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile in quanto la richiesta, oltre che tardiva, si è limitata a sollecitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza un concreto confronto con i motivi di impugnazione, svolgendo difese ultronee e non pertinenti rispetto al thema decidendum (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 — 01). 2 P.Q.MDoti A re ett I - --r -