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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:81
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CO0164_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] del Lazio — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse agli operatori nazionali che hanno ottenuto una concessione — Restrizioni all’apertura dei nuovi punti di raccolta di scommesse per i titolari delle nuove concessioni — Perdita delle concessioni in caso di organizzazione transfrontaliera di giochi simili a quelli considerati come “pubblici” — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. 2) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. 3) Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CO0164_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] del Lazio — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse agli operatori nazionali che hanno ottenuto una concessione — Restrizioni all’apertura dei nuovi punti di raccolta di scommesse per i titolari delle nuove concessioni — Perdita delle concessioni in caso di organizzazione transfrontaliera di giochi simili a quelli considerati come “pubblici” — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE. [OSCURATO:PERSONA] 1) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. 2) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. 3) Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris