CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 04771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LECCE avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 5/11/2019, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p., così riqualificati i fatti, e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza di legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità mancando la finalità richiesta alla condotta espressiva solo di volgarità ingiuriosa. - inosservanza dell'art. 62bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti in parola. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della natura oppositiva della condotta alla attività in corso da parte degli operanti. Il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg.6 della sentenza). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma ìn favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore