CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 47132/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pervenuta via pec 111/10/2022; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. 046- [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di Pisa del 28.9.2021, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del giudice di pace di Pisa n. 43 del 2015 del 18.3.2015, che lo aveva condannato alla pena di euro 500 di multa, in relazione ai reati di minaccia ed ingiuria (in relazione a tale ultima imputazione, oggi depenalizzata, la condanna è stata poi revocata in sede esecutiva, rideterminando la sanzione residua in 200 euro di multa), sul presupposto che le invocate assoluzione o prescrizione presupponevano la rimessione in termini per impugnare, collegata alla nullità del decreto di citazione a giudizio ed alla mancata conoscenza del procedimento a suo carico, pure evocate dall'appellante, e che tale presupposta questione era di competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e non di quello dell'impugnazione di merito. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, attraverso due motivi, vizi di violazione di legge riferiti all'interpretazione delle disposizioni degli artt. 568, 629-bis e 670 del codice di rito. Il ricorrente, in estrema sintesi, evidenzia che, richiamata la giurisprudenza di legittimità ed in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, il rimedio esperibile per far valere le nullità assolute ed insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore è quello della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. dinanzi al giudice d'appello, il quale è tenuto alla conversione dei mezzi di impugnazione erroneamente qualificati: in questo caso, piuttosto che dichiarare inammissibile l'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenerlo una richiesta di rescissione del giudicato e trattarlo come tale. 3. Il difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui chiede l'inammissibilità del ricorso, proposto solo in data 29.10.2021, a fronte di una sentenza con motivazione contestuale pronunciata e letta il 28.9.2021, sicchè il ricorso sarebbe fuori termine poiché avrebbe dovuto essere proposto entro quindici giorni dalla pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 e 585, comma primo, lett. a) del codice di procedura penale. 3.1. La parte civile ha depositato in udienza conclusioni scritte con le quali chiede la condanna alla rifusione delle spese del giudizio (oltre al risarcimento del danno), senza quantificarle. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.2. La sentenza del Tribunale di Pisa è stata emessa, con motivazione contestuale, il 28.9.2021 (ma nulla cambierebbe, quanto alla tardività del ricorso, come si dirà, se l'udienza fosse stata tenuta il 30.9.2021, come sembra emergere da altri atti del procedimento). Il ricorso dell'imputato, che sostanzialmente lamenta la mancata conversione dell'istanza di restituzione nei termini/appello in una richiesta di rescissione del giudicato, è stato depositato in data 29.10.2021 e, dunque, come ha evidenziato la parte civile nella sua memoria difensiva, ben oltre il termine di quindici giorni per impugnare previsto - per le sentenze con motivazione contestuale - dal combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. a) e 585, comma 2, lett. b) del codice di procedura penale. Il ricorso, pertanto, è inammissibile in quanto irrimediabilmente tardivo. 2.1. In ogni caso, il ricorso sarebbe inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. Se è vero che le impugnazioni possono essere convertite nel modello previsto dal legislatore, qualora erroneamente proposte, tuttavia nel caso di specie il ricorrente ha depositato un atto di appello che conteneva, quasi unicamente, una necessaria, quanto implicita, istanza di restituzione in termini, con cui si adducevano, del tutto genericamente, asserite nullità presenti nel giudizio di primo grado (e neppure chiaramente la mancata conoscenza del processo), circostanze esposte in modo vago e meramente evocativo non soltanto nell'atto di appello, ma anche nello stesso ricorso per cassazione. Ancora seguendo il percorso logico rappresentato dalla parte civile nella sua memoria difensiva, risultano dai verbali processuali di primo grado numerosi "indicatori" di conoscenza del giudizio da parte del ricorrente, primi tra tutti le reiterate richieste di rinvio per legittimo impedimento di questi presentate dalla difesa e la presenza fisica dell'imputato in udienza il giorno 23.5.2013, in seguito ad accompagnamento coattivo (sugli "indicatori" di conoscenza processuale, cfr. Sez. 5, n. 40495 del 1/7/2019, Ammendola, Rv. 277320). Pertanto, da un lato non sono state neppure enunciate nel ricorso le condizioni affinchè l'appello proposto - in realtà una richiesta di restituzione in termini - potesse essere ritenuto validamente una richiesta di rescissione del giudicato; dall'altro, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, possono essere sì fatte valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sempre che emerga l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).da Nel caso del ricorrente, vi sono chiare tracce in atti, invece, della consapevole conoscenza del processo a suo carico, sicchè mancherebbero comunque i presupposti per far luogo ad una rescissione del giudicato o quantomeno il ricorrente non ha adeguatamente motivato le sue ragioni per far sì che la Corte di cassazione fosse in grado di valutare la sussistenza di una incolpevole mancata conoscenza del processo da parte sua, ferma restando l'erronea prospettiva del giudice d'appello che ha indicato l'incidente di esecuzione - e non il rimedio rescissorio straordinario previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. - come mezzo per far valere nullità assolute ed insanabili derivanti, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore. 2.2. Infine, si rammenta che questa Corte regolatrice ha comunque più volte affermato, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Lovric, che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (cfr., per tutte, da ultimo, Sez. 3, n. 33647 del 8/7/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474). Anche sotto tale profilo, quindi, il ricorso sarebbe inammissibile se volto a sostenere la convertibilità dell'appello/restituzione in termini in richiesta di rescissione del giudicato; e ciò a voler tacere del fatto che nulla si è evidenziato da parte del ricorrente circa la tempestività della richiesta di rescissione del giudicato, in cui chiede venga convertito il suo appello. 3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile sotto più profili ed all'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che