Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36515/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Considerato che i motivi di ricorso in punto di penale responsabilità, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano vizi motivazionali e supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con argomentazione esente da vizi (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale motiva sulla prova della colpevolezza, sottolineando la mancanza di spiegazione alternativa in riferimento all'origine dei beni in suo possesso e la natura del bene ricettato quale mobile registrato) e nella corretta applicazione della legge penale, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179); Ritenuto che anche gli ulteriori profili di censura, relativi al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 4, ove i giudici del merito escludono l'attenuante invocata in ragione del valore del bene ricettato, trattandosi di autovettura), nella corretta applicazione della legge penale e, in particolare, delle norme processuali in materia di onere probatorio e dell'art. 648 cod. pen., in conformità al costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 e n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. sì deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere ensore Il Presidente o rì Luig" Agostinacchio D E i) O 1-.) taut [OSCURATO:PERSONA] Li 2

7. SET

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso in punto di penale responsabilità, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre a non essere sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano vizi motivazionali e supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con argomentazione esente da vizi (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale motiva sulla prova della colpevolezza, sottolineando la mancanza di spiegazione alternativa in riferimento all'origine dei beni in suo possesso e la natura del bene ricettato quale mobile registrato) e nella corretta applicazione della legge penale, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179); Ritenuto che anche gli ulteriori profili di censura, relativi al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 4, ove i giudici del merito escludono l'attenuante invocata in ragione del valore del bene ricettato, trattandosi di autovettura), nella corretta applicazione della legge penale e, in particolare, delle norme processuali in materia di onere probatorio e dell'art. 648 cod. pen., in conformità al costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 e n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. sì deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere ensore Il Presidente o rì Luig" Agostinacchio D E i) O 1-.) taut [OSCURATO:PERSONA] Li 2 7. SET
Sentenza Cassazione n. 36515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris