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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11591/2026

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!Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Reiscrizione all’Alboex art.17, commaMILENA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione 15, l.247/2012GIULIA IOFRIDA Rel.

Presidente di SezioneUd. 10/03/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneCron.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R .

G . n . 2 6 6 4 / 2025GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePAOLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZA INTERLOCUTORIASul ricorso iscritto al n. r.g. 2664-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controCONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA], in personadel Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiESMERALDA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nei confronti diPROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;- intimato -avverso la sentenza n. 475/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, nell’adunanza del 9aprile 2024, avviava la procedura di diniego della (seconda) richiesta,presentata in data 26/3/2024, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di reiscrizioneall’albo, invocata per essere venuti meno i presupposti della cancellazioneamministrativa dall’Albo degli Avvocati, già disposta (con delibera del22/12/2022, divenuta esecutiva, stante impugnazione e sospensionedell’efficacia, con decorrenza 22 marzo 2024, a seguito di rigetto delricorso da parte del C.N.F.) in conseguenza della sottoposizione adesecuzione di pena detentiva, avendo il Tribunale di Padova, con decretodel marzo 2023, disposto la sua scarcerazione a seguito di concessionedella misura dell’affidamento in prova, con espressa autorizzazioneall’esercizio della professione forense.Il C.O.A. riteneva che la domanda di reiscrizione (fondata dal ricorrentesul venir meno dei presupposti della cancellazione amministrativa irrogata,non essendo l’istante più sottoposto ad esecuzione di misura detentiva,anche in forza di precedente decisione del C.N.

F. n. 166/2022, secondo laquale l’avvocato sottoposto a misura di affidamento in prova, benchéoggetto di condanna penale, non è sottoponibile alla misura dellacancellazione amministrativa) dovesse vagliarsi nella sua interezza e conriferimento a tutti i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, non soltantoquello della lett.f) (la condizione ostativa dell’ «esecuzione di penedetentive»), occorrendo in particolare, per la lettera h) dell’ articolo 17della Legge professionale, che il professionista fosse di condottairreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, ilche, nella specie, appariva in contrasto con i titoli dei reati per il quale ilNumero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026richiedente era stato condannato con sentenze passate in giudicato (idelitti di calunnia continuata ed oltraggio a magistrato in udienza –“avendo falsamente incolpato di abuso di atti di ufficio un GOT delTribunale di Pordenone e avendone offeso l’onore ed il decoro conmolteplici affermazioni rese in memorie depositate nel corso di unprocedimento nel 2007”- , nonché violazione della pubblica custodia dicose e soppressione di atti veri –- “sottrazione e soppressione di atti da unfascicolo processuale a suo carico”), e con ulteriori precedenti penali perdiffamazione continuata ed ingiurie.Quindi il C.O.A., con delibera del 9/4/2024, preannunciava il diniegodell’istanza sulla base della carenza del requisito della condottairreprensibile, per l’incertezza sul domicilio professionale e, inconsiderazione del fatto che l’istante era ancora assoggettatoall’esecuzione della condanna, ancorché in regime di affidamento in provaai servizi sociali, e, con successiva delibera del 18/6/2024, preso atto dellarestituzione per compiuta giacenza della raccomandata a/r della notificadel preannuncio di diniego (notificato, peraltro, sempre in data22/04/2024, anche a mezzo p.e.c.) e, con altra delibera del 2/7/2024,rilevato che il professionista aveva presentato istanze di iscrizione ereiscrizione negli Albi di altri [OSCURATO:PERSONA] italiani, disponeva unaintegrazione di istruttoria, chiedendo all’Avv.to Longo di produrredocumentazione in merito tutte le istanze di iscrizione e/o reiscrizioneall’Albo degli Avvocati presentate agli altri [OSCURATO:PERSONA] ForensiItaliani.

Nelle more tra l’adozione della delibera di preavviso di rigettosuindicata del 9 aprile e la sua notificazione (all’indirizzo p.e.c., il[OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’avv.to Longo presentava una memoria integrativa in data15.04.24.Successivamente, il C.O.A., in data 10/9/2024, all’esito di ulteriorememoria integrativa del ricorrente, deliberava il rigetto della secondaNumero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda di reiscrizione all’Albo degli Avvocati presentata da EdoardoLongo.Impugnata dal professionista la delibera del C.O.A., il C.N.F., con lasentenza in questa sede impugnata, n. 475/2024, escluse le nullitàprocedimentali dedotte, ha respinto l’impugnazione della delibera,affermando che facessero comunque difetto alcuni dei requisiti indicatinell’articolo 17 della l. n. 247/2012.Invero, l’art.17, comma 15, L.247/2012 prescrive per la reiscrizione, oltrealla cessazione delle cause della cancellazione, anche che l’interessatodimostri «l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fuoriginariamente iscritto» e il secondo periodo del comma 15 delladisposizione prevede che alle reiscrizioni si applichino i commi “da 1 a 7”della medesima disposizione, cosicché, in sede di reiscrizione, il COA ètenuto a valutare la sussistenza di “tutti i requisiti previsti dall’articolo 17,commi da 1 a 7”, e dunque anche la condotta irreprensibile di cui allalettera h) del comma 1.

Inoltre, doveva rilevarsi che «la reiscrizione aseguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hannodeterminato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione.Pertanto, il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescrittidalla legge professionale» (come da parere CNF n. 14 del 25 giugno2020).Peraltro, il COA aveva negato la reiscrizione anche in ragione del fatto chel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si trovava ancora ancora in stato di esecuzione della pena ela circostanza non era stata smentita dal ricorrente, il quale non avevaneppure dedotto di aver conseguito la riabilitazione, nonché per la ragioneulteriore che la legge professionale (art. 17 L. 247/2012) consentel’iscrizione «ad un solo albo circondariale» e dispone che uno dei requisitiper l’iscrizione consista nell’avere «il domicilio professionale nelcircondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine» e che ildomicilio professionale sia «di regola coincidente con il luogo in cuiNumero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026[l’avvocato] svolge la professione in modo prevalente», mentre, nellaspecie, il ricorrente, non residente nel Circondario del Tribunale diPordenone, aveva domandato la reiscrizione presso altri COA in violazionedella suindicata disciplina (“cfr. [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 7del 2 marzo 2022 e [OSCURATO:PERSONA],), sentenza del 29 luglio2016, n. 288”) e lo stesso non aveva chiarito quale fosse il domicilioprevalente nel quale avrebbe esercitato la professione.Avverso la suddetta pronuncia, l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, notificato il 29/1/2025, affidato a quindici motivi, nei confrontidel Consiglio dell’Ordine professionale di Pordenone (che resiste concontroricorso).Il ricorrente ha chiesto, con missiva personale del professionista,pervenuta il 3-4 febbraio 2026 in formato cartaceo per raccomandata,nonché con ulteriore istanza contenuta nella memoria depositata daldifensore Avv.to [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], disporsi pubblicadiscussione orale, con rinvio ad altra data della trattazione del ricorso,adducendo che nel ricorso si prospetta una questione di diritto diparticolare importanza con ricadute sul diritto fondamentale al lavorodell’avvocato (art.17, comma 15, L.247/2012, requisiti per la reiscrizionedi avvocato cancellato dall’Albo) e che la sentenza impugnata e la deliberadel C.O.A. rappresentano una evidente e gravissima violazione della leggeprofessionale n. 247/2012 e hanno creato un danno quantificabile in €500.000,00, stante il mantenimento dello stato di cancellazioneamministrativa dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha rimesso e riservato al Collegio delle SezioniUnite, convocato nell'adunanza camerale del 10 marzo 2026, perdeliberare sul ricorso per cassazione proposto dall’avvocato, ogni equalsiasi valutazione sul “se” sussistano le condizioni per disporre latrattazione del suddetto ricorso in pubblica udienza.Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il P.G. ha depositato, il 30 gennaio 2026, requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della notifica perviolazione di legge contenute nel d.lgs. n. 82/2005 e succ. modificazioni,ex art. 360, n. 4) c.p.c., in relazione alla delibera del COA di Pordenoneeffettuata a mezzo PEC all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; b) con il secondomotivo, la violazione di legge dell’art. 17 c. 7 della L. 247/2012, ex art.360 nn. 3), 4) c.p.c., per nullità della delibera del COA, in quanto nonpronunciata nel termine di giorni 30 fissato dalla legge; c) con il terzomotivo, la violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione all’art. 17L. 247/2012, ex art. 360 n. 4), 5) c.p.c., per errata valutazione dei fatti dicausa in ordine alle presunte “memorie “ depositate in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; d) con il quarto motivo, la violazione di legge ed eccesso dipotere in relazione all’ art. 17 L.P, comma 15, L. 247/2012, ex art. 360 n.3), 4), 5) c.p.c. , per interpretazione contra legem dell’elenco tassativo deirequisiti previsti dalla legge; e) con il quinto motivo, la violazione di leggee l’eccesso di potere in relazione all’art. 17, comma 15, L. 247/2012, exart. 360 n. 3), 5) c.p.c., per contrasto con il provvedimento definitivo delCOA di Pordenone del 29.12.2022; f) con il sesto motivo, la violazione dilegge in relazione all’art. 17 c. 15 L. 247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c.,per errato richiamo a “ titoli” che non sono i “ requisiti” previsti dallalegge; g) con il settimo motivo, la violazione di legge dell’art. 17 c. 15 L.247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c., per illegittimo richiamo ad una“opinazione” contra legem sulla reiscrizione dopo cancellazioneamministrativa; h) con l’ottavo motivo, la violazione di legge e eccesso dipotere in relazione all’art. 17 c. 5 L. 247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c.,poiché non è ammesso negare la reiscrizione a seguito cancellazioneamministrativa “per una causale diversa da quella contestata inprecedenza”; i) con il nono motivo, la violazione di legge dell’art. 17 L.Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c., in relazione alla differenza fra“cancellazione amministrativa” e “cancellazione disciplinare”; l) con ildecimo motivo, la violazione di legge dell’art. 132 c.p.c., ex l’art. 360 n.3), 4 c.p.c., in relazione alla nullità per omessa motivazione della deliberadel COA di Pordenone e della sentenza del CNF, oggi impugnata, e divietodella motivazione “per relationem”; m) con l’undicesimo motivo, secondaviolazione di legge dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 3), 4) c.p.c., inrelazione alla omessa motivazione della delibera del COA di Pordenone edella sentenza del CNF, oggi impugnata, e divieto della motivazione “perrelationem”; n) con il dodicesimo motivo, la violazione di legge art. 132c.p.c. in relazione all’art. 17 L.P., ex art. 360, 3), 4), 5) 1 c.p.c., la nullitàper omessa motivazione della delibera del COA di Pordenone e dellasentenza del CNF, oggi impugnata, e divieto, violazione della motivazione“per relationem” e omessa motivazione per mancanza di valutazione nelmerito degli argomenti offerti in ordine al requisito “H”, per tuziorismodifensivo del ricorrente – omessa valutazione “prognostica”; o) con iltredicesimo motivo, la violazione di legge dell’art. 17 l. 247/2012, ex art.360 n. 3), 5) c.p.c., in relazione alla irrilevanza del fatto della “pluralità diistanze di iscrizione”; p) con il quattordicesimo motivo, la violazione dilegge ex art. 17 L. 247/2012, art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c.,in relazione alla indicazione della “sede prevalente”, requisito nonobbligatorio, e mancata motivazione; q) con il quindicesimo motivo, laviolazione di legge dell’art. 17 L. 247/2012, art. 132 c.p.c., ex art. 360 n.39, 5) c.p.c., per errata valutazione giuridica dello stato di “libero inaffidamento con messa alla prova” come ostativo alla reiscrizione, omessamotivazione.2.

Preliminarmente, sull’istanza del ricorrente di trattazione in pubblicaudienza, la stessa merita accoglimento, non emergendo precedentispecifici di queste Sezioni Unite sul principale tema controverso(presupposti della “reiscrizione” dell’avvocato nell’Albo ai sensi dell’art. 17,Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026comma 15, L. 247/2012) ed essendo necessario un approfondimento dellecensure poste, in particolare, con i motivi terzo, quarto, sesto, settimo,ottavo e nono del ricorso.Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deveessere disposta l’omissione delle generalità e dei dati identificativi deisoggetti interessati.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA] per la trattazione in pubblicaudienza.Dispone, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l’ipotesi didiffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e deidati identificativi dei soggetti interessati.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteStefano Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Reiscrizione all’Alboex art.17, commaMILENA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione 15, l.247/2012GIULIA IOFRIDA Rel. Presidente di SezioneUd. 10/03/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneCron.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R . G . n . 2 6 6 4 / 2025GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePAOLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZA INTERLOCUTORIASul ricorso iscritto al n. r.g. 2664-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controCONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA], in personadel Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiESMERALDA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nei confronti diPROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;- intimato -avverso la sentenza n. 475/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, nell’adunanza del 9aprile 2024, avviava la procedura di diniego della (seconda) richiesta,presentata in data 26/3/2024, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di reiscrizioneall’albo, invocata per essere venuti meno i presupposti della cancellazioneamministrativa dall’Albo degli Avvocati, già disposta (con delibera del22/12/2022, divenuta esecutiva, stante impugnazione e sospensionedell’efficacia, con decorrenza 22 marzo 2024, a seguito di rigetto delricorso da parte del C.N.F.) in conseguenza della sottoposizione adesecuzione di pena detentiva, avendo il Tribunale di Padova, con decretodel marzo 2023, disposto la sua scarcerazione a seguito di concessionedella misura dell’affidamento in prova, con espressa autorizzazioneall’esercizio della professione forense.Il C.O.A. riteneva che la domanda di reiscrizione (fondata dal ricorrentesul venir meno dei presupposti della cancellazione amministrativa irrogata,non essendo l’istante più sottoposto ad esecuzione di misura detentiva,anche in forza di precedente decisione del C.N. F. n. 166/2022, secondo laquale l’avvocato sottoposto a misura di affidamento in prova, benchéoggetto di condanna penale, non è sottoponibile alla misura dellacancellazione amministrativa) dovesse vagliarsi nella sua interezza e conriferimento a tutti i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, non soltantoquello della lett.f) (la condizione ostativa dell’ «esecuzione di penedetentive»), occorrendo in particolare, per la lettera h) dell’ articolo 17della Legge professionale, che il professionista fosse di condottairreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, ilche, nella specie, appariva in contrasto con i titoli dei reati per il quale ilNumero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026richiedente era stato condannato con sentenze passate in giudicato (idelitti di calunnia continuata ed oltraggio a magistrato in udienza –“avendo falsamente incolpato di abuso di atti di ufficio un GOT delTribunale di Pordenone e avendone offeso l’onore ed il decoro conmolteplici affermazioni rese in memorie depositate nel corso di unprocedimento nel 2007”- , nonché violazione della pubblica custodia dicose e soppressione di atti veri –- “sottrazione e soppressione di atti da unfascicolo processuale a suo carico”), e con ulteriori precedenti penali perdiffamazione continuata ed ingiurie.Quindi il C.O.A., con delibera del 9/4/2024, preannunciava il diniegodell’istanza sulla base della carenza del requisito della condottairreprensibile, per l’incertezza sul domicilio professionale e, inconsiderazione del fatto che l’istante era ancora assoggettatoall’esecuzione della condanna, ancorché in regime di affidamento in provaai servizi sociali, e, con successiva delibera del 18/6/2024, preso atto dellarestituzione per compiuta giacenza della raccomandata a/r della notificadel preannuncio di diniego (notificato, peraltro, sempre in data22/04/2024, anche a mezzo p.e.c.) e, con altra delibera del 2/7/2024,rilevato che il professionista aveva presentato istanze di iscrizione ereiscrizione negli Albi di altri [OSCURATO:PERSONA] italiani, disponeva unaintegrazione di istruttoria, chiedendo all’Avv.to Longo di produrredocumentazione in merito tutte le istanze di iscrizione e/o reiscrizioneall’Albo degli Avvocati presentate agli altri [OSCURATO:PERSONA] ForensiItaliani. Nelle more tra l’adozione della delibera di preavviso di rigettosuindicata del 9 aprile e la sua notificazione (all’indirizzo p.e.c., il[OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’avv.to Longo presentava una memoria integrativa in data15.04.24.Successivamente, il C.O.A., in data 10/9/2024, all’esito di ulteriorememoria integrativa del ricorrente, deliberava il rigetto della secondaNumero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda di reiscrizione all’Albo degli Avvocati presentata da EdoardoLongo.Impugnata dal professionista la delibera del C.O.A., il C.N.F., con lasentenza in questa sede impugnata, n. 475/2024, escluse le nullitàprocedimentali dedotte, ha respinto l’impugnazione della delibera,affermando che facessero comunque difetto alcuni dei requisiti indicatinell’articolo 17 della l. n. 247/2012.Invero, l’art.17, comma 15, L.247/2012 prescrive per la reiscrizione, oltrealla cessazione delle cause della cancellazione, anche che l’interessatodimostri «l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fuoriginariamente iscritto» e il secondo periodo del comma 15 delladisposizione prevede che alle reiscrizioni si applichino i commi “da 1 a 7”della medesima disposizione, cosicché, in sede di reiscrizione, il COA ètenuto a valutare la sussistenza di “tutti i requisiti previsti dall’articolo 17,commi da 1 a 7”, e dunque anche la condotta irreprensibile di cui allalettera h) del comma 1. Inoltre, doveva rilevarsi che «la reiscrizione aseguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hannodeterminato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione.Pertanto, il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescrittidalla legge professionale» (come da parere CNF n. 14 del 25 giugno2020).Peraltro, il COA aveva negato la reiscrizione anche in ragione del fatto chel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si trovava ancora ancora in stato di esecuzione della pena ela circostanza non era stata smentita dal ricorrente, il quale non avevaneppure dedotto di aver conseguito la riabilitazione, nonché per la ragioneulteriore che la legge professionale (art. 17 L. 247/2012) consentel’iscrizione «ad un solo albo circondariale» e dispone che uno dei requisitiper l’iscrizione consista nell’avere «il domicilio professionale nelcircondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine» e che ildomicilio professionale sia «di regola coincidente con il luogo in cuiNumero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026[l’avvocato] svolge la professione in modo prevalente», mentre, nellaspecie, il ricorrente, non residente nel Circondario del Tribunale diPordenone, aveva domandato la reiscrizione presso altri COA in violazionedella suindicata disciplina (“cfr. [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 7del 2 marzo 2022 e [OSCURATO:PERSONA],), sentenza del 29 luglio2016, n. 288”) e lo stesso non aveva chiarito quale fosse il domicilioprevalente nel quale avrebbe esercitato la professione.Avverso la suddetta pronuncia, l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, notificato il 29/1/2025, affidato a quindici motivi, nei confrontidel Consiglio dell’Ordine professionale di Pordenone (che resiste concontroricorso).Il ricorrente ha chiesto, con missiva personale del professionista,pervenuta il 3-4 febbraio 2026 in formato cartaceo per raccomandata,nonché con ulteriore istanza contenuta nella memoria depositata daldifensore Avv.to [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], disporsi pubblicadiscussione orale, con rinvio ad altra data della trattazione del ricorso,adducendo che nel ricorso si prospetta una questione di diritto diparticolare importanza con ricadute sul diritto fondamentale al lavorodell’avvocato (art.17, comma 15, L.247/2012, requisiti per la reiscrizionedi avvocato cancellato dall’Albo) e che la sentenza impugnata e la deliberadel C.O.A. rappresentano una evidente e gravissima violazione della leggeprofessionale n. 247/2012 e hanno creato un danno quantificabile in €500.000,00, stante il mantenimento dello stato di cancellazioneamministrativa dall’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha rimesso e riservato al Collegio delle SezioniUnite, convocato nell'adunanza camerale del 10 marzo 2026, perdeliberare sul ricorso per cassazione proposto dall’avvocato, ogni equalsiasi valutazione sul “se” sussistano le condizioni per disporre latrattazione del suddetto ricorso in pubblica udienza.Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il P.G. ha depositato, il 30 gennaio 2026, requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della notifica perviolazione di legge contenute nel d.lgs. n. 82/2005 e succ. modificazioni,ex art. 360, n. 4) c.p.c., in relazione alla delibera del COA di Pordenoneeffettuata a mezzo PEC all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; b) con il secondomotivo, la violazione di legge dell’art. 17 c. 7 della L. 247/2012, ex art.360 nn. 3), 4) c.p.c., per nullità della delibera del COA, in quanto nonpronunciata nel termine di giorni 30 fissato dalla legge; c) con il terzomotivo, la violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione all’art. 17L. 247/2012, ex art. 360 n. 4), 5) c.p.c., per errata valutazione dei fatti dicausa in ordine alle presunte “memorie “ depositate in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; d) con il quarto motivo, la violazione di legge ed eccesso dipotere in relazione all’ art. 17 L.P, comma 15, L. 247/2012, ex art. 360 n.3), 4), 5) c.p.c. , per interpretazione contra legem dell’elenco tassativo deirequisiti previsti dalla legge; e) con il quinto motivo, la violazione di leggee l’eccesso di potere in relazione all’art. 17, comma 15, L. 247/2012, exart. 360 n. 3), 5) c.p.c., per contrasto con il provvedimento definitivo delCOA di Pordenone del 29.12.2022; f) con il sesto motivo, la violazione dilegge in relazione all’art. 17 c. 15 L. 247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c.,per errato richiamo a “ titoli” che non sono i “ requisiti” previsti dallalegge; g) con il settimo motivo, la violazione di legge dell’art. 17 c. 15 L.247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c., per illegittimo richiamo ad una“opinazione” contra legem sulla reiscrizione dopo cancellazioneamministrativa; h) con l’ottavo motivo, la violazione di legge e eccesso dipotere in relazione all’art. 17 c. 5 L. 247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c.,poiché non è ammesso negare la reiscrizione a seguito cancellazioneamministrativa “per una causale diversa da quella contestata inprecedenza”; i) con il nono motivo, la violazione di legge dell’art. 17 L.Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026247/2012, ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c., in relazione alla differenza fra“cancellazione amministrativa” e “cancellazione disciplinare”; l) con ildecimo motivo, la violazione di legge dell’art. 132 c.p.c., ex l’art. 360 n.3), 4 c.p.c., in relazione alla nullità per omessa motivazione della deliberadel COA di Pordenone e della sentenza del CNF, oggi impugnata, e divietodella motivazione “per relationem”; m) con l’undicesimo motivo, secondaviolazione di legge dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 3), 4) c.p.c., inrelazione alla omessa motivazione della delibera del COA di Pordenone edella sentenza del CNF, oggi impugnata, e divieto della motivazione “perrelationem”; n) con il dodicesimo motivo, la violazione di legge art. 132c.p.c. in relazione all’art. 17 L.P., ex art. 360, 3), 4), 5) 1 c.p.c., la nullitàper omessa motivazione della delibera del COA di Pordenone e dellasentenza del CNF, oggi impugnata, e divieto, violazione della motivazione“per relationem” e omessa motivazione per mancanza di valutazione nelmerito degli argomenti offerti in ordine al requisito “H”, per tuziorismodifensivo del ricorrente – omessa valutazione “prognostica”; o) con iltredicesimo motivo, la violazione di legge dell’art. 17 l. 247/2012, ex art.360 n. 3), 5) c.p.c., in relazione alla irrilevanza del fatto della “pluralità diistanze di iscrizione”; p) con il quattordicesimo motivo, la violazione dilegge ex art. 17 L. 247/2012, art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 3), 5) c.p.c.,in relazione alla indicazione della “sede prevalente”, requisito nonobbligatorio, e mancata motivazione; q) con il quindicesimo motivo, laviolazione di legge dell’art. 17 L. 247/2012, art. 132 c.p.c., ex art. 360 n.39, 5) c.p.c., per errata valutazione giuridica dello stato di “libero inaffidamento con messa alla prova” come ostativo alla reiscrizione, omessamotivazione.2. Preliminarmente, sull’istanza del ricorrente di trattazione in pubblicaudienza, la stessa merita accoglimento, non emergendo precedentispecifici di queste Sezioni Unite sul principale tema controverso(presupposti della “reiscrizione” dell’avvocato nell’Albo ai sensi dell’art. 17,Numero registro generale 2664/2025Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 11591/2026Data pubblicazione 28/04/2026comma 15, L. 247/2012) ed essendo necessario un approfondimento dellecensure poste, in particolare, con i motivi terzo, quarto, sesto, settimo,ottavo e nono del ricorso.Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deveessere disposta l’omissione delle generalità e dei dati identificativi deisoggetti interessati. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA] per la trattazione in pubblicaudienza.Dispone, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l’ipotesi didiffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e deidati identificativi dei soggetti interessati.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteStefano Mogini
Sentenza Cassazione n. 11591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris