CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2021
Cassazione n. 44149/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte con sentenze irrevocabili una il 12 dicembre 2006 e l'altra il 13 febbraio 2021. 2. Con la prima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato per i reati di omicidio e di sfruttamento della prostituzione commessi a Prato fra il dicembre 1997 e il 30 marzo 1998 e ritenuti in quella sede unificati fra loro per continuazione; mentre la seconda sentenza aveva riguardato fatti di sfruttamento della prostituzione commesso in località estere e a Prato sino al dicembre dell'anno 2020. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando, con univo motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, in senso ostativo al riconoscimento della continuazione fra fatti separatamente giudicati, si è illogicamente attribuita decisiva rilevanza alla mera non coincidenza dei correi, alla diversità solo parziale dei luoghi e a una cadenza temporale che in ogni caso non può contraddire il fine iniziale dello sfruttamento della prostituzione, che risultava perseguito dal ricorrente, con le medesime modalità, in continuità dal 1997 al 2000, già commettendo l'omicidio per ragioni riguardanti la stessa attività delittuosa di cui sopra che era già in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato si fonda su un chiaro percorso del tutto logico e appropriato. Esso parte dalla considerazione che, in ordine ai fatti ritenuti in continuazione nel primo procedimento, veniva individuato un disegno criminoso iniziale risalente alla fine del 1997 che in ultimo abbracciava l'omicidio commesso il 30 marzo 1998, finalizzato ai fatti di sfruttamento della prostituzione di quell'epoca. Dopo si verificava la fuga di [OSCURATO:PERSONA] in Albania, per sottrarsi alle ricerche da parte delle Autorità italiane conseguenti a detto omicidio. Fatto, questo, che in sé rappresentava una cesura rispetto all'ideazione e al perseguimento dell'iniziale disegno, secondo le condizioni per poterlo eseguire a suo tempo sussistenti in Italia. Le nuove condotte di sfruttamento della prostituzione intervenivano solo a partire dalla fine del 1999. Sicché, anche volendo ammettere che il ricorrente, nonostante quanto sopra, non abbia mai smesso di interessarsi allo stesso modo dello sfruttamento della prostituzione secondo assimilabili tratti progettuali e attuativi, i fatti della fine del 1999, commessi in parte in Italia grazie occasionali incontri, ragionevolmente costituivano, nella loro concreta ideazione, il frutto di nuove processi rappresentativi e volitivi, diversi da quello iniziale risalente al 1997. 3. A fronte di queste argomentate e pertinenti spiegazioni di merito, che mostrano di tenere conto degli indicatori rilevanti ai fini della decisione, le censure mosse nel ricorso finiscono per rappresentare, attraverso percorsi per lo più meramente rivalutativi di certi elementi e senza il confronto con l'intero iter motivazionale, solamente la possibilità che Dejia abbia mantenuto sempre il medesimo interesse verso lo sfruttamento della prostituzione in Italia, secondo collaudate modalità che, a distanza di tempo e dopo la fuga all'estero, ha ritenuto di potere ancora replicare grazie al concretizzarsi di nuove occasioni. Tali condizioni con evidenza non intergrano i requisiti del medesimo disegno criminoso, concepito al momento dei primi reati, richiesti dalla continuazione. 4. Ne deriva l'infondatezza delle censure mosse con il ricorso, che va pertanto rigettato con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce