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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari è stato dichiarato inammissibile, a fronte di fine pena ostativo (in quanto ultraquadriennale, in presenza di espiazione di pene concorrenti per reati almeno in parte compresi nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.); che tale esito è obbligato perché, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il principio della scindibilità del cumulo non trova applicazione rispetto alla misura alternativa in esame, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701-01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294- 01; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843-01); che la censura di violazione di legge è pertanto manifestamente infondata, e ogni ulteriore argomento addotto risulta palesemente inconferente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari è stato dichiarato inammissibile, a fronte di fine pena ostativo (in quanto ultraquadriennale, in presenza di espiazione di pene concorrenti per reati almeno in parte compresi nel catalogo di cui all'art. 4-bis Ord. pen.); che tale esito è obbligato perché, in base ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il principio della scindibilità del cumulo non trova applicazione rispetto alla misura alternativa in esame, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701-01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294- 01; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843-01); che la censura di violazione di legge è pertanto manifestamente infondata, e ogni ulteriore argomento addotto risulta palesemente inconferente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10214/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris