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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1958

Cassazione n. 25934/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 16/03/2026 del TRIBUNALE di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di rimessione del procedimento ex art. 45 cod. proc. pen.; Letta la memoria presentata dall'imputato; Ritenuto che l'istanza è inammissibile ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., in quanto la stessa non è stata notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti; Ritenuto che tale adempimento è richiesto a pena di inammissibilità dell'istanza stessa; Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 48, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dell'istante al solo pagamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende e non anche delle spese processuali ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 16/03/2026 del TRIBUNALE di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di rimessione del procedimento ex art. 45 cod. proc. pen.; Letta la memoria presentata dall'imputato; Ritenuto che l'istanza è inammissibile ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., in quanto la stessa non è stata notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti; Ritenuto che tale adempimento è richiesto a pena di inammissibilità dell'istanza stessa; Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 48, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dell'istante al solo pagamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende e non anche delle spese processuali ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris