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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23003/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen., in relazione al semestre 8 febbraio - 8 agosto 2021.

2. Con ordinanza del 3 novembre 2021, l'adito Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che lo rigettava con ordinanza del 9 gennaio 2023 in cui affermava di condividere il provvedimento di primo grado in ordine alla mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa.

4. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen.

Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ha considerato comportamenti del condannato tenuti in epoca precedente alla carcerazione e una infrazione disciplinare commessa durante la detenzione ma in un periodo diverso rispetto al semestre cui l'istanza si riferisce.

Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, nel dare rilievo a tale infrazione, sarebbe incorso in manifesta illogicità della motivazione, perché con ordinanza del 18 marzo 2022 era stato già concesso un periodo di liberazione anticipata in relazione al semestre (8 agosto 2021 — 8 febbraio 2022) immediatamente successivo a quello in cui l'infrazione fu commessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o a quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 - 01).

È stato chiarito, inoltre, che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata. (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072 - 01).

2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati e non ha fornito giustificazione sufficiente della propria decisione.

Le valutazioni negative dell'ordinanza qui esaminata, circa la mancanza di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione, risultano infatti collegate, per un verso, a un comportamento tenuto il 5 marzo 2022 durante la detenzione, ma l'ordinanza non reca una riflessione adeguata circa la possibilità di ricavare elementi negativi in relazione al semestre ora in considerazione, non immediatamente antecedente a quello dell'infrazione; per altro verso, dette valutazioni negative risultano collegate, per la parte più rilevante, alla considerazione di comportamenti tenuti da Cirillo in epoca precedente alla sua carcerazione.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha emessa, per nuovo giudizio da compiere senza incorrere nei vizi sopra rilevati.

P. Q. M. o Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 2 sorveglianza di Napoli. 'Rì C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Napoli, il detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen., in relazione al semestre 8 febbraio - 8 agosto 2021. 2. Con ordinanza del 3 novembre 2021, l'adito Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che lo rigettava con ordinanza del 9 gennaio 2023 in cui affermava di condividere il provvedimento di primo grado in ordine alla mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa. 4. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ha considerato comportamenti del condannato tenuti in epoca precedente alla carcerazione e una infrazione disciplinare commessa durante la detenzione ma in un periodo diverso rispetto al semestre cui l'istanza si riferisce. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, nel dare rilievo a tale infrazione, sarebbe incorso in manifesta illogicità della motivazione, perché con ordinanza del 18 marzo 2022 era stato già concesso un periodo di liberazione anticipata in relazione al semestre (8 agosto 2021 — 8 febbraio 2022) immediatamente successivo a quello in cui l'infrazione fu commessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o a quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522 - 01). È stato chiarito, inoltre, che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata. (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072 - 01). 2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati e non ha fornito giustificazione sufficiente della propria decisione. Le valutazioni negative dell'ordinanza qui esaminata, circa la mancanza di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione, risultano infatti collegate, per un verso, a un comportamento tenuto il 5 marzo 2022 durante la detenzione, ma l'ordinanza non reca una riflessione adeguata circa la possibilità di ricavare elementi negativi in relazione al semestre ora in considerazione, non immediatamente antecedente a quello dell'infrazione; per altro verso, dette valutazioni negative risultano collegate, per la parte più rilevante, alla considerazione di comportamenti tenuti da Cirillo in epoca precedente alla sua carcerazione. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha emessa, per nuovo giudizio da compiere senza incorrere nei vizi sopra rilevati. P. Q. M. o Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 2 sorveglianza di Napoli. 'Rì C
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