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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10014/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per una pluralità di reati contro il patrimonio.

Il ricorrente si duole che il giudice abbia emesso una sentenza di applicazione della pena avente ad oggetto, tra gli altri, il reato di furto aggravato consumato di cui al capo A) (artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.), laddove il decreto che dispone il giudizio indicava tale reato come tentato e la stessa richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. era riferita al tentativo di delitto.

Con un secondo motivo si duole che il giudice non abbia applicato di ufficio l'attenuante della particolare tenuità del danno. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103.

Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che essa è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).

Nel caso di specie ricorre unicamente un errore nella intestazione della sentenza, che riporta sub A) un furto aggravato e consumato (artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.); ma la scansione sanzionatoria rende evidente che il giudice ha accolto la richiesta di applicazione della pena nei termini indicati dalle parti, avendo individuato quale reato più grave quello di ricettazione (capo E) e non quello sub A), per il quale ultimo è stata applicata, a titolo di continuazione, una pena eguale a quella applicata per il capo B), ovvero il tentativo di furto aggravato in luogo di privata dimora (sei mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa), diversa da e maggiore di quelle applicate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali volontarie.

D'altronde, lo stesso ricorrente non si duole dell'applicazione di una pena difforme da quella richiesta consensualmente dalle parti, ma unicamente della enunciazione di un reato consumato in luogo di quello tentato, presente nella intestazione della sentenza.

Ciò posto, non avendo il ricorrente prospettato quale interesse abbia all'annullamento della sentenza, il motivo è inammissibile.

2.2. Il secondo motivo non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., secondo quanto già sopra esposto.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/2/2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per una pluralità di reati contro il patrimonio. Il ricorrente si duole che il giudice abbia emesso una sentenza di applicazione della pena avente ad oggetto, tra gli altri, il reato di furto aggravato consumato di cui al capo A) (artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.), laddove il decreto che dispone il giudizio indicava tale reato come tentato e la stessa richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. era riferita al tentativo di delitto. Con un secondo motivo si duole che il giudice non abbia applicato di ufficio l'attenuante della particolare tenuità del danno. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103. Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che essa è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01). Nel caso di specie ricorre unicamente un errore nella intestazione della sentenza, che riporta sub A) un furto aggravato e consumato (artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.); ma la scansione sanzionatoria rende evidente che il giudice ha accolto la richiesta di applicazione della pena nei termini indicati dalle parti, avendo individuato quale reato più grave quello di ricettazione (capo E) e non quello sub A), per il quale ultimo è stata applicata, a titolo di continuazione, una pena eguale a quella applicata per il capo B), ovvero il tentativo di furto aggravato in luogo di privata dimora (sei mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa), diversa da e maggiore di quelle applicate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali volontarie. D'altronde, lo stesso ricorrente non si duole dell'applicazione di una pena difforme da quella richiesta consensualmente dalle parti, ma unicamente della enunciazione di un reato consumato in luogo di quello tentato, presente nella intestazione della sentenza. Ciò posto, non avendo il ricorrente prospettato quale interesse abbia all'annullamento della sentenza, il motivo è inammissibile. 2.2. Il secondo motivo non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., secondo quanto già sopra esposto. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/2/2022. Il Consigliere estensore
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