CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia emessa in data 25 giugno 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di c:ui agli artt. 56,393 cod. pen. previa riqualificazione dell'originaria imputazione per il delitto di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., perché, minacciando [OSCURATO:PERSONA], poneva in essere atti idonei e diretti a costringere il predetto a versargli la somma di 100 euro, dovuta al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta creditore di [OSCURATO:PERSONA] per debiti correlati a cessioni di sostanze stupefacenti. In particolare, la sentenza del primo Giudice aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cessione a credito al Pettirossi di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente ed aveva derubricato nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., sempre nella forma tentata, il più grave reato di estorsione, in quanto la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta giustificata da un rapporto di credito lecito in difetto della prova che lo stesso avesse agito per conseguire un ingiusto profitto. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia il Procuratore Generale presso la Corte di appello e sia il difensore dell'imputato, appelli entrambi rigettati. Con la sentenza qui impugnata è stata confermata la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 393 cod. pen. sulla base della considerazione che non essendo stata appellata la pronuncia assolutoria per il reato di cessione di sostanze stupefacenti ascritto al capo 1) al [OSCURATO:PERSONA], in difetto dell'accertamento dell'origine illecita del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Pettirossi, non è risultata provata la insussistenza di un credito lecito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Pettirossi, quale necessario antefatto del delitto di estorsione. Anche l'appello dell'imputato è stato rigettato, essendosi ritenuta credibile la versione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]„ costretto a consegnare il proprio giubbotto al [OSCURATO:PERSONA] come garanzia della restituzione della somma a questi dovuta dal Pettirossi. 2. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale deduce erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello proposto dallo stesso Procuratore Generale benchè con l'atto di appello fosse stato puntualmente dedotto che nel caso di specie sussisteva l'elemento costitutivo della fattispecie contestata consistente nell'ingiustizia del danno prospettato, insito nella sproporzione della minaccia rispetto al credito vantato anche ove fosse risultato di causale lecita per l'assoluta abnormità e sproporzione delle modalità aggressive. 2.1. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stato dedotta l'assenza di prova dell'esistenza di una qualsiasi ragione di credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima. Si rileva che sebbene non sia stato ritenuto dimostrato che Pettirossi avesse un debito di droga nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], neppure però è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un credito lecito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo intervenuto surrogandosi nel credito che Pettirossi aveva nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per precedenti cessioni di sostanze stupefacenti. In altri termini, anche se non è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse un credito per precedenti cessioni di sostanze stupefacenti operate nei confronti del Pettirossi, neppure è mai stato addotto dal [OSCURATO:PERSONA] che la sua azione violenta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale debitore di Pettirossi, fosse giustificata da un proprio personale credito nei confronti della vittima. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'affermazione che esclusa la causale di droga il delitto di estorsione non sussisterebbe, senza considerare che il profitto ingiusto è ravvisabile anche quando non sussista alcuna causale per la pretesa. 3. Con atto a firma del difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale basato il giudizio di responsabilità su prove incerte, in particolare tenuto conto del mancato rinvenimento del giubbotto dell'[OSCURATO:PERSONA], che è stallo giustificato sulla scorta di mere illazioni. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per illogicità e carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero potuto essere concesse per le disagiate condizioni di vita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Procuratore Generale è fondato. In particolare sono fondati il secondo e terzo motivo di ricorso perché la ricostruzione dei fatti, descritta in modo conforme nelle sentenze dei due gradi di giudizio, risulta del tutto incompatibile con la riqualificazione dell'originaria imputazione, derubricata da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per la pacifica insussistenza di un credito lecito quale causa scatenante delle minacce poste in essere dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto accertato nel corso del giudizio di primo e secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto con modalità violente ed intimidatorie per reclamare il credito che Pettirossi aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] derivante da precedenti cessioni di sostanza stupefacente, pertanto resta priva di rilevanza la circostanza che a sua volta il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno ceduto della sostanza stupefacente al Pettirossi. La disposta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittagli per la cessione di sostanza stupefacente al Pettorossi non elide il fatto che il predetto imputato si sia attivato, surrogandosi nel credito di Pettirossi, per reclamare il pagamento del debito di 100 euro che [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto per pregresse cessioni di droga. Pertanto avendo il [OSCURATO:PERSONA] agito in surrogazione del credito illecito di Pettirossi, ha agito senza una ragione valida di credito azionabile in sede giudiziaria, non assumendo rilevanza neppure la sussistenza di un eventuale credito per altra causa lecita da esso ventato nei confronti del Pettirossi. Quanto poi alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della natura illecita del credito vantato da Pettirossi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel quale si è surrogato, dalla stessa ricostruzione della vicenda non si evincono elementi per dubitare che [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza che il credito di Pettirossi fosse di origine illecita. 2. È invece infondato il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale, che resta peraltro assorbito nell'accoglimento degli altri motivi, atteso che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Deve ribadirsi che, se il soggetto agente si adopera per realizzare un preteso diritto, che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizzi modalità di particolare forza intimidatoria, il fatto rientra sempre nell'ambito di applicazione dell'art. 393 cod. pen. poiché l'intensità o la gravità di violenza o minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Qualora l'agente faccia ricorso a violenza o minaccia, a prescindere dal loro grado, al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non può chiedersi la tutela giudiziaria, il comportamento va qualificato come estorsione perché la pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, il che priva la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. di uno dei requisiti materiali. Va peraltro ricordato che alla veemenza del comportamento violento o minaccioso, sebbene non rilevante per distinguere il reato di estorsione da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. 3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rilevare la inammissibilità per genericità dei motivi dedotti.In particolare appare destituito di fondamento il primo motivo con cui si censura la valutazione di piena attendibilità della persona offesa nonostante il mancato rinvenimento nella disponibilità dell'imputato del giubbotto di cui il predetto si sarebbe impossessato con violenza, trattenendolo quale garanzia per il pagamento del debito. Si tratta di una circostanza di fatto che è stata presa in esame dalla Corte di appello e che con argomentazioni non illogiche è stata ritenuta inidonea a screditare la persona offesa, la cui attendibilità è stata vagliata sulla base di altri elementi obiettivi altrettanto solidi, costituiti dal riscontro dei messaggi intimidatori inviati dall'utenza telefonica rinvenuta proprio nella disponibilità dell'imputato. Il secondo motivo che investe il trattamento sanzionatorio deve ritenersi assorbito nell'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, che impone il rinvio al giudice di merito per una nuova determinazione della pena alla stregua della corretta individuazione del titolo di reato. 4. In conclusione, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. peri., con rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena. Segue per legge la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia riqualifica il reato ex art. 56 e 629 cod. pen. e rinvia alla Corte di appello