CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava lasentenza del Tribunale di Castrovillari, nella parte concernente l’affermazione dipenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte, non ancoraprescrittesi, integranti il reato di cui all’art. 31, primo comma, della legge 13settembre 1982, n. 646, in combinato disposto con il suo art. 30, per avere ilprevenuto, benché condannato in via definitiva per il reato di partecipazione adassociazione per delinquere di stampo mafioso, omesso di comunicare, nei termini,al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, una serie di variazioni,riguardanti l’entità e la composizione del suo patrimonio e concernenti elementi divalore superiore alla soglia di legge.Si trattava, in particolare, di svariate cessioni immobiliari, rientrantinell’attività di produzione/scambio cui era diretta l’impresa edile da Meligeniesercitata.La Corte di appello, nel concedere le attenuanti generiche, rideterminava inmelius la pena inflitta, confermando la statuizione di confisca, diretta o perequivalente, del corrispettivo dei beni alienati, già disposta dal giudice di primogrado a norma dell’art. 31, secondo e terzo comma, della legge n. 646, cit.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con ilministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Secondo il ricorrente, la norma incriminatrice qui in rilievo deve essereinterpretata alla luce del principio di offensività in concreto, onde il giudice a quoavrebbe dovuto adeguatamente valutare se le omesse comunicazioni di variazionepatrimoniale avessero realmente posto in pericolo l’interesse tutelato (l’ordinepubblico economico).L’apprezzamento giudiziale risulterebbe, viceversa, inappagante, a fronte ditransazioni rientranti nel lecito esercizio dell’attività di impresa e rispetto alle qualigli oneri di pubblicità legale risultavano regolarmente assolti.3. In successiva memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente argomentatoa sostegno della dedotta inoffensività in concreto delle condotte contestate,eccependo altresì il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, con specificoriferimento alla disposta confisca e al suo importo, rapportato all’intero valore degliimmobili interessati.4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversasollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione,lett. b), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta ai principi di diritto chegovernano la materia, e quindi anche a quello, fondamentalmente evocato dalricorrente, secondo cui, in rapporto alla fattispecie criminosa di causa, il giudice,dopo avere riconosciuto la riconducibilità della condotta al modello legale, è tenutoa verificare gli indici di configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l’offensività“in concreto” della condotta medesima, dovendo verificare, in ragione della ratiodella norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno idonea a porre inpericolo il bene giuridico protetto, escludendo la punibilità in caso di riscontratainoffensività (Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, Vitagliano, dep. 2025, Rv.287944-01; Sez. 3, n. 50299 del 27/10/2023, Vandelli, Rv. 285589-01).Il dolo, d’altra parte, non è in re ipsa e il suo riscontro presupponeun’omissione effettiva e consapevole (Sez. 1, n. 6334 del 14/01/2010, Labate, Rv.246569-01), ma non necessariamente, almeno di regola, la conoscenza delprecetto violato. L’ignoranza dell’obbligo legale di comunicare alla poliziagiudiziaria le variazioni patrimoniali, da parte del condannato per reati dicriminalità organizzata, non esclude, infatti, l’elemento soggettivo, in quantotrattasi di obbligo integrativo del comando penalmente impartito, sicché lamancata informazione in ordine alla sua esistenza si traduce in errore non sulfatto, ma sulla stessa norma incriminatrice, rilevante solo in caso di suainevitabilità (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074-01; Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, D’Angelo, Rv. 258991-01; Sez.6, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253200-01).3. Ciò posto, il giudice a quo, essendo incontroversa la conoscibilità delprecetto, ha, da un lato, correttamente escluso l’esistenza di condizioni idonee adincidere negativamente sulla volontà colpevole, essendo l’imputato direttamenteinvestito della conduzione dell’impresa, né avendo egli mai delegato ad altri taleresponsabilità; e, sotto altro e concludente aspetto, ha ineccepibilmente ravvisatol’offensività in concreto delle condotte, a fronte di plurimi atti di alienazione,importanti variazioni rilevantissime (dell’ordine di quasi un milione di euro) delpatrimonio del soggetto obbligato, legalmente indistinguibile da quellodell’impresa individuale; variazioni rispetto alle quali il potere/dovere di verificadella polizia tributaria, sull’effettiva natura di ciascun atto dispositivo, in rapportoalla personalità dell’autore, censurato per reato associativo ex art. 416-bis cod.pen., si poneva in termini ineludibili.Le doglianze del ricorrente non evidenziano alcuna reale criticità delragionamento giudiziale, logico ed esaustivo, e assumono carattere di fattualedissenso valutativo, risultando così estranee al perimetro del sindacato che questaCorte è abilitata ad esercitare.4. Né costituiva fattore esimente da responsabilità la circostanza che gli attidispositivi di cui in imputazione fossero assoggettati, in quanto rogiti notarili, apubblicità legale, in quanto tale formalità non assicura all’Autorità competente laconoscenza diretta ed immediata dei mutamenti dello stato patrimonialedell’obbligato, indispensabile in chiave di prevenzione di sue possibili condottedelittuose (in termini, Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Bruzzise, Rv. 282227-01;Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, Artale, Rv. 266381-01).La circostanza in esame è stata, peraltro, adeguatamente valorizzata dallasentenza impugnata ai fini della concessione delle attenuanti generiche.5. Non può essere, infine, scrutinata in questa sede la censura oggetto dellamemoria difensiva, inerente il preteso difetto di proporzione del trattamentosanzionatorio, inclusivo della disposta confisca.La censura integra un vero e proprio motivo nuovo, posto che il ricorso eraincentrato unicamente sul tema della penale responsabilità; motivo nuovo nonconsentito, perché non avente ad oggetto i capi o punti della decisione impugnatagià investiti dall’impugnazione principale a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a),cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01).Come ragione nuova di doglianza, la censura è – sotto concorrente aspetto –tardiva, in quanto l’atto defensionale è stato depositato (in data 6 maggio 2026)oltre il termine dilatorio dei quindici giorni liberi antecedenti la data odierna ditrattazione del ricorso, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4,n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-02).6. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del ricorso e lacondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente