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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08194/2022

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20 settembre 2016 (dep. il 19 dicembre 2016), a seguito dell'appello interposto dagli imputati, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 25 marzo 2015 con la quale il Tribunale di Pesaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA, Shuip [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARMI\ per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5, cod. pen.), e li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione di appello hanno proposto ricorso per cassazione - per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)- [OSCURATO:PERSONA] MARKJA personalmente (ricorso ammissibile, in forza del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. vigente ratione temporis) e, con un unico atto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA e Shuip [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA] MARKJA ha formulato due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), a cagione della mancata applicazione della disciplina del reato continuato e in relazione alla misura degli aumenti di pena disposti.

Il ricorrente ha addotto che la Corte di merito non avrebbe motivato, se non in maniera del tutto apparente e assertiva, sulle doglianze avanzate con l'atto di appello (e qui riproposte), con le quali si era rappresentato che nella specie, nel determinare la pena per il delitto oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto applicarsi non il cumulo materiale bensì il cumulo giuridico, alla luce della commissione di esso in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui sono espressioni altri reati già giudicati; e che l'aumento di pena - pari a un anno di reclusione ed euro trecento di multa - disposto dal Giudice di primo grado, che in effetti ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Savona del 20 settembre 2012 (irrevocabile il 28 ottobre 2012), sarebbe eccessivo e motivato con il solo riferito all'equità della pena inflitta.

2.1.2. In primo luogo, deve rilevarsi come la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] MARKJA, sia stata determinata ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ossia mediante il c.d. cumulo giuridico.

Difatti, già il Tribunale aveva ritenuto che il reato di furto in abitazione aggravato oggetto del presente giudizio sia stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso già realizzato con le condotte delittuose per le quali allo stesso [OSCURATO:PERSONA] MARKJA era stata applicata la pena su richiesta.

E, tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, aveva determinato la pena ex art. 81 cpv. cit. in anno uno di reclusione ed euro trecento di multa, alla luce della capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle numerose condotte analoghe da lui già poste in esse.

Tale valutazione è stata espressamente condivisa dalla Corte territoriale.

Dunque, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la pena non è stata determinata sulla scorta del mero riferimento alla sua equità ma i Giudici di merito hanno dato conto dell'elemento (contemplato dall'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.) che ha orientato l'esercizio del potere discrezionale a loro riservato e qui, dunque, insindacabile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

Il motivo in esame, quindi, è manifestamente infondato nella parte in cui nega che si sia fatta applicazione del cumulo giuridico; ed è comunque generico perché non ha avuto effettivo riguardo all'argomentazione posta in parte qua a sostegno della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha allegato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o almeno di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e «da applicarsi nella massima estensione e sui minimi edittali previsti dalla legge».

In particolare, ha assunto che la motivazione con la quale è stata negata la concessione delle circostante attenuanti generiche non sarebbe approfondita, poiché farebbe riferimento soltanto ai precedenti penali dell'imputato.

Tuttavia, egli ha riportato un'unica condanna e il fatto oggetto del presente procedimento è stato ritenuto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso rispetto ai fatti già giudicati; ragione per cui, proprio alla luce dell'unico programma criminoso, essi non potrebbero avere alcun rilievo in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

21.1. La Corte territoriale ha escluso i presupposti per la concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, rilevando il difetto di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento e richiamando piuttosto - quale elemento di segno contrario e dimostrativo di elevata capacità criminale - i precedenti riportati da [OSCURATO:PERSONA] MARICA per più furti in abitazione.

Dunque, anche il motivo in esame difetta della necessaria specificità, perché non si confronta in toto con la ratio decidendi, dato che non ha mosso alcuna censura alla decisione nella parte in cui ha negato il difetto di elementi favorevoli all'imputato.

Ed è manifestamente infondato nel resto, atteso che il dedotto riconoscimento della continuazione tra i reati non esclude che essi possano essere apprezzati sotto il profilo della capacità a delinquere dell'imputato (cfr. art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.): pertanto, la Corte di merito ha correttamente avuto riguardo anche ai precedenti delitti in discorso e ha negato, di conseguenza, i presupposti per la concessione delle circostanze invocate (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

3.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA e Shuip SHARA sono stati formulati due motivi.

3.1.1. Con il primo motivo sono state dedotte la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati.

Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione non fornirebbe sul punto una piena e compiuta spiegazione, «spiegando solamente che "ciò che rileva nelle condotte in esame è l'idoneità del marchio ad assumere un significativo descrittivo non corrispondente ai fatti"»; laddove la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in maniera più esaustiva le ragioni in base alle quali affermare la responsabilità senza affidarsi a elementi sprovvisti dei requisiti della certezza, della precisione e della concordanza.

Ancora, la difesa ha richiamato il disposto degli artt. 546, „, comma 1, lett. e), nonché degli artt. 125, 292, 274 e 275, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riportando talune massime di questa Corte.

3.1.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale; e si è prospettato che non sarebbe stato assolto l'obbligo di motivazione neppure in relazione ai punti anzidetti, poiché le richieste difensive sarebbero state disattese limitandosi «ad una valutazione oggettiva dei precedenti dell'AVERSANO», mediante un iter argomentativo incomprensibile, illogico e contradditorio.

3.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA e Shuip SHARA è inammissibile, poiché entrambi i motivi sono del tutto generici e non si confrontano in alcun modo con la sentenza impugnata, difettando di quella critica argomentata che è la funzione tipica dell'impugnazione (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).

Più in dettaglio, il primo motivo ha argomentato (peraltro in maniera del tutto assertiva) a proposito del «marchio», quantunque nel caso di specie gli imputati siano stati dichiarati responsabili del delitto di furto in abitazione; ed ha compiuto un richiamo del tutto generico di taluni articoli del codice di procedura penale (in parte inerenti alle misure cautelari) cui ha giustapposto alcune massime, senza che da ciò possano trarsi riferimenti specifici al caso di specie.

Il secondo motivo è parimenti del tutto apodittico (e fa riferimento, peraltro, a tale AVERSANO e alla decisone del «giudice di primo grado») e non considera neppure che allo [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche sono state concesse.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 settembre 2016 (dep. il 19 dicembre 2016), a seguito dell'appello interposto dagli imputati, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 25 marzo 2015 con la quale il Tribunale di Pesaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA, Shuip [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MARMI\ per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5, cod. pen.), e li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di appello hanno proposto ricorso per cassazione - per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)- [OSCURATO:PERSONA] MARKJA personalmente (ricorso ammissibile, in forza del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. vigente ratione temporis) e, con un unico atto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA e Shuip [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] MARKJA ha formulato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), a cagione della mancata applicazione della disciplina del reato continuato e in relazione alla misura degli aumenti di pena disposti. Il ricorrente ha addotto che la Corte di merito non avrebbe motivato, se non in maniera del tutto apparente e assertiva, sulle doglianze avanzate con l'atto di appello (e qui riproposte), con le quali si era rappresentato che nella specie, nel determinare la pena per il delitto oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto applicarsi non il cumulo materiale bensì il cumulo giuridico, alla luce della commissione di esso in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui sono espressioni altri reati già giudicati; e che l'aumento di pena - pari a un anno di reclusione ed euro trecento di multa - disposto dal Giudice di primo grado, che in effetti ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Savona del 20 settembre 2012 (irrevocabile il 28 ottobre 2012), sarebbe eccessivo e motivato con il solo riferito all'equità della pena inflitta. 2.1.2. In primo luogo, deve rilevarsi come la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] MARKJA, sia stata determinata ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ossia mediante il c.d. cumulo giuridico. Difatti, già il Tribunale aveva ritenuto che il reato di furto in abitazione aggravato oggetto del presente giudizio sia stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso già realizzato con le condotte delittuose per le quali allo stesso [OSCURATO:PERSONA] MARKJA era stata applicata la pena su richiesta. E, tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, aveva determinato la pena ex art. 81 cpv. cit. in anno uno di reclusione ed euro trecento di multa, alla luce della capacità a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle numerose condotte analoghe da lui già poste in esse. Tale valutazione è stata espressamente condivisa dalla Corte territoriale. Dunque, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la pena non è stata determinata sulla scorta del mero riferimento alla sua equità ma i Giudici di merito hanno dato conto dell'elemento (contemplato dall'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.) che ha orientato l'esercizio del potere discrezionale a loro riservato e qui, dunque, insindacabile (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Il motivo in esame, quindi, è manifestamente infondato nella parte in cui nega che si sia fatta applicazione del cumulo giuridico; ed è comunque generico perché non ha avuto effettivo riguardo all'argomentazione posta in parte qua a sostegno della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha allegato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o almeno di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e «da applicarsi nella massima estensione e sui minimi edittali previsti dalla legge». In particolare, ha assunto che la motivazione con la quale è stata negata la concessione delle circostante attenuanti generiche non sarebbe approfondita, poiché farebbe riferimento soltanto ai precedenti penali dell'imputato. Tuttavia, egli ha riportato un'unica condanna e il fatto oggetto del presente procedimento è stato ritenuto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso rispetto ai fatti già giudicati; ragione per cui, proprio alla luce dell'unico programma criminoso, essi non potrebbero avere alcun rilievo in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 21.1. La Corte territoriale ha escluso i presupposti per la concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, rilevando il difetto di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento e richiamando piuttosto - quale elemento di segno contrario e dimostrativo di elevata capacità criminale - i precedenti riportati da [OSCURATO:PERSONA] MARICA per più furti in abitazione. Dunque, anche il motivo in esame difetta della necessaria specificità, perché non si confronta in toto con la ratio decidendi, dato che non ha mosso alcuna censura alla decisione nella parte in cui ha negato il difetto di elementi favorevoli all'imputato. Ed è manifestamente infondato nel resto, atteso che il dedotto riconoscimento della continuazione tra i reati non esclude che essi possano essere apprezzati sotto il profilo della capacità a delinquere dell'imputato (cfr. art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.): pertanto, la Corte di merito ha correttamente avuto riguardo anche ai precedenti delitti in discorso e ha negato, di conseguenza, i presupposti per la concessione delle circostanze invocate (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 3.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA e Shuip SHARA sono stati formulati due motivi. 3.1.1. Con il primo motivo sono state dedotte la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati. Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione non fornirebbe sul punto una piena e compiuta spiegazione, «spiegando solamente che "ciò che rileva nelle condotte in esame è l'idoneità del marchio ad assumere un significativo descrittivo non corrispondente ai fatti"»; laddove la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in maniera più esaustiva le ragioni in base alle quali affermare la responsabilità senza affidarsi a elementi sprovvisti dei requisiti della certezza, della precisione e della concordanza. Ancora, la difesa ha richiamato il disposto degli artt. 546, „, comma 1, lett. e), nonché degli artt. 125, 292, 274 e 275, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riportando talune massime di questa Corte. 3.1.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale; e si è prospettato che non sarebbe stato assolto l'obbligo di motivazione neppure in relazione ai punti anzidetti, poiché le richieste difensive sarebbero state disattese limitandosi «ad una valutazione oggettiva dei precedenti dell'AVERSANO», mediante un iter argomentativo incomprensibile, illogico e contradditorio. 3.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MARKJA e Shuip SHARA è inammissibile, poiché entrambi i motivi sono del tutto generici e non si confrontano in alcun modo con la sentenza impugnata, difettando di quella critica argomentata che è la funzione tipica dell'impugnazione (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). Più in dettaglio, il primo motivo ha argomentato (peraltro in maniera del tutto assertiva) a proposito del «marchio», quantunque nel caso di specie gli imputati siano stati dichiarati responsabili del delitto di furto in abitazione; ed ha compiuto un richiamo del tutto generico di taluni articoli del codice di procedura penale (in parte inerenti alle misure cautelari) cui ha giustapposto alcune massime, senza che da ciò possano trarsi riferimenti specifici al caso di specie. Il secondo motivo è parimenti del tutto apodittico (e fa riferimento, peraltro, a tale AVERSANO e alla decisone del «giudice di primo grado») e non considera neppure che allo [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche sono state concesse. 4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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