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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16769/2022

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ERLOCUTORIA sul ricorso 11642/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, int.7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro- Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata presso il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale, in Roma, via Poli, 29 presso l'ufficio di rappresentanza della regione Campania - resistente - I Al) Ajj íz.A-3() Jar,_ ecu, *he.Y,0 N. 31:‹11,,e,r5 euz-Wb czb, n oc udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. 8326/2010 il tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania di pagare al [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. la somma di euro 195.274,24, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege 281/81, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli-Asse di supporto Asi e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) per l'indennità di esproprio erogata alla signora [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intervenuta cessione volontaria dei suoi beni. 2.La Regione si è opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e la compensazione con altro credito vantato. 3.Con sentenza n.11463/12 il tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione Campania "quale soggetto subentrante all'Anas dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria. 4.Con atto di citazione notificato il 24/26 aprile 2013 la Regione Campania ha interposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA].ge.ri. si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. 5.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6 novembre 2015, in accoglimento dell'appello proposto dalla Regione, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando il Consorzio al pagamento delle spese del giudizio. 6.Ha ritenuto, infatti, che la Regione Campania fosse priva di legittimazione passiva, che, invece, doveva ritenersi configurabile a carico dell'Anas, correttamente interpretando l'art. 3, commi 1 e 2 del d.p.c.m. 21.2.2000 n. 6164, come modificato dal comma 3 dell'art. 3 del d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale norma, rubricata "Successione nei rapporti giuridici", disponeva, infatti, al comma 1 che "Le regioni o gli enti locali individuati titolari o gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi", con le eccezioni indicate al comma 3", che precisava "...resta di competenza ed a carico dell'Anas l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del trasferimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero per i quali entro il 31 dicembre 2000 sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'Anas la pubblicazione del bando di gara.

Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti".

Pertanto, poiché il contenzioso in questione nasceva dalla transazione conclusa il 9 novembre 1998 tra l'Anas e l'espropriata [OSCURATO:PERSONA], non vi era dubbio che fosse applicabile la deroga di cui al comma 3 dell'articolo su citato.

Ne conseguiva, quindi, l'accoglimento dell'appello. 3.Avverso la predetta sentenza della corte d'appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 6 maggio 2016), il [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. con un unico motivo illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi del codice civile, in riferimento all'interpretazione dell'art. 101 del d.

Igs. 112/98, del d.p.c.m. del 21.2.2000 e del d.p.c.m. 21.9.2001 ex art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. circa l'interpretazione dell'art. 20 n. 3 della Convenzione di concessione tra [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. e il concedente Presidente della Giunta regionale della Campania rep. 14 siglata 1 settembre 1982 ex art. 360 n. 3 c.p.c., la Co.Ge.Ri. lamenta l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 3 del d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6164 poiché difforme da quanto consentito dalla sua interpretazione letterale.

In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la norma usa l'espressione "contenzioso instaurato", coniugandola con l'altra dizione "resta a carico del medesimo ente", rendendo evidente con l'uso del participio passato "instaurato"e del termine "resta" che continuava senza mutamento o interruzione la competenza e il carico nei confronti del medesimo ente (Anas) del contenzioso già instaurato.

Anche l'uso dell'avverbio "altresì" definiva la competenza dell'Anas sul contenzioso in termini chiaramente riferiti ai lavori indicati nella prima parte del terzo comma, in quanto lavori che solo eccezionalmente e per ragioni di economia anche tecnica sono rimasti appannaggio dell'Azienda autonoma delle strade, per attività e situazioni "in fieri", mentre tutti gli altri lavori, oneri ed incombenze sono stati trasferiti alla regione Campania nel cui demanio sono state inserite le strade.

Inoltre, il contenzioso cui faceva riferimento il comma 3 dell'art. 3 del d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava esclusivamente i "beni trasferiti" e non anche il contenzioso tra concedente e concessionario circa la restituzione delle anticipazioni officiate dal concessionario, che trovava la sua fonte contrattuale nell'art. 20 n. 3 della convenzione di concessione siglata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A sostegno di tale ipotesi deponeva anche la valutazione, ex art.1362 c.c. del comportamento complessivo della regione Campania che, subentrata all'Anas ai sensi del d.

Igs. 112/98, nel giugno 2008 aveva inviato tutti i concessionari ex lege 219/81 una nota nella quali li invitava "al fine di pervenire ad un quadro di sintesi delle posizioni debitorie derivanti dagli espropri in conseguenza della realizzazione delle opere in oggetto... a fornire una relazione sullo stato attuale delle procedure poste in essere ed un prospetto aggiornato delle somme occorrenti per la chiusura delle partite pendenti, distinguendo le somme già anticipate, le somme dovute in conseguenza di sentenze passate in giudicato o di liti ancora pendenti e quelle da corrispondere in favore degli aventi diritto che non hanno ancora promosso azioni legali".

2. La questione prospettata con il primo motivo, relativa all'interpretazione dell'art. 3 del d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6164, è comune ad altre cause pendenti presso questa sezione tra le stesse parti.

Inoltre la complessità del tema, che si presta a diverse soluzioni - come testimoniato anche dalle discordanti pronunce rese in sede di merito - rende opportuna la trattazione del procedimento in pubblica udienza unitamente alle altre cause pendenti al fine di garantire una soluzione unitaria alla medesima questione di diritto, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. (cfr. Cass, 15796 del 2020; Cass. 5082 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 11642/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, int.7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro- Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata presso il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale, in Roma, via Poli, 29 presso l'ufficio di rappresentanza della regione Campania - resistente - I Al) Ajj íz.A-3() Jar,_ ecu, *he.Y,0 N. 31:‹11,,e,r5 euz-Wb czb, n oc udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. 8326/2010 il tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania di pagare al [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. la somma di euro 195.274,24, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege 281/81, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli-Asse di supporto Asi e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) per l'indennità di esproprio erogata alla signora [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intervenuta cessione volontaria dei suoi beni. 2.La Regione si è opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e la compensazione con altro credito vantato. 3.Con sentenza n.11463/12 il tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione Campania "quale soggetto subentrante all'Anas dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria. 4.Con atto di citazione notificato il 24/26 aprile 2013 la Regione Campania ha interposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA].ge.ri. si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. 5.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6 novembre 2015, in accoglimento dell'appello proposto dalla Regione, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando il Consorzio al pagamento delle spese del giudizio. 6.Ha ritenuto, infatti, che la Regione Campania fosse priva di legittimazione passiva, che, invece, doveva ritenersi configurabile a carico dell'Anas, correttamente interpretando l'art. 3, commi 1 e 2 del d.p.c.m. 21.2.2000 n. 6164, come modificato dal comma 3 dell'art. 3 del d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale norma, rubricata "Successione nei rapporti giuridici", disponeva, infatti, al comma 1 che "Le regioni o gli enti locali individuati titolari o gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi", con le eccezioni indicate al comma 3", che precisava "...resta di competenza ed a carico dell'Anas l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del trasferimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero per i quali entro il 31 dicembre 2000 sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'Anas la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". Pertanto, poiché il contenzioso in questione nasceva dalla transazione conclusa il 9 novembre 1998 tra l'Anas e l'espropriata [OSCURATO:PERSONA], non vi era dubbio che fosse applicabile la deroga di cui al comma 3 dell'articolo su citato. Ne conseguiva, quindi, l'accoglimento dell'appello. 3.Avverso la predetta sentenza della corte d'appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione (con atto notificato il 6 maggio 2016), il [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. con un unico motivo illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi del codice civile, in riferimento all'interpretazione dell'art. 101 del d. Igs. 112/98, del d.p.c.m. del 21.2.2000 e del d.p.c.m. 21.9.2001 ex art. 360 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. circa l'interpretazione dell'art. 20 n. 3 della Convenzione di concessione tra [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. e il concedente Presidente della Giunta regionale della Campania rep. 14 siglata 1 settembre 1982 ex art. 360 n. 3 c.p.c., la Co.Ge.Ri. lamenta l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 3 del d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6164 poiché difforme da quanto consentito dalla sua interpretazione letterale. In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la norma usa l'espressione "contenzioso instaurato", coniugandola con l'altra dizione "resta a carico del medesimo ente", rendendo evidente con l'uso del participio passato "instaurato"e del termine "resta" che continuava senza mutamento o interruzione la competenza e il carico nei confronti del medesimo ente (Anas) del contenzioso già instaurato. Anche l'uso dell'avverbio "altresì" definiva la competenza dell'Anas sul contenzioso in termini chiaramente riferiti ai lavori indicati nella prima parte del terzo comma, in quanto lavori che solo eccezionalmente e per ragioni di economia anche tecnica sono rimasti appannaggio dell'Azienda autonoma delle strade, per attività e situazioni "in fieri", mentre tutti gli altri lavori, oneri ed incombenze sono stati trasferiti alla regione Campania nel cui demanio sono state inserite le strade. Inoltre, il contenzioso cui faceva riferimento il comma 3 dell'art. 3 del d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava esclusivamente i "beni trasferiti" e non anche il contenzioso tra concedente e concessionario circa la restituzione delle anticipazioni officiate dal concessionario, che trovava la sua fonte contrattuale nell'art. 20 n. 3 della convenzione di concessione siglata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A sostegno di tale ipotesi deponeva anche la valutazione, ex art.1362 c.c. del comportamento complessivo della regione Campania che, subentrata all'Anas ai sensi del d. Igs. 112/98, nel giugno 2008 aveva inviato tutti i concessionari ex lege 219/81 una nota nella quali li invitava "al fine di pervenire ad un quadro di sintesi delle posizioni debitorie derivanti dagli espropri in conseguenza della realizzazione delle opere in oggetto... a fornire una relazione sullo stato attuale delle procedure poste in essere ed un prospetto aggiornato delle somme occorrenti per la chiusura delle partite pendenti, distinguendo le somme già anticipate, le somme dovute in conseguenza di sentenze passate in giudicato o di liti ancora pendenti e quelle da corrispondere in favore degli aventi diritto che non hanno ancora promosso azioni legali". 2. La questione prospettata con il primo motivo, relativa all'interpretazione dell'art. 3 del d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6164, è comune ad altre cause pendenti presso questa sezione tra le stesse parti. Inoltre la complessità del tema, che si presta a diverse soluzioni - come testimoniato anche dalle discordanti pronunce rese in sede di merito - rende opportuna la trattazione del procedimento in pubblica udienza unitamente alle altre cause pendenti al fine di garantire una soluzione unitaria alla medesima questione di diritto, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. (cfr. Cass, 15796 del 2020; Cass. 5082 del 2020). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Ro
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