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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30951/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/07/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 ottobre 2020 del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato conda dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputata sulla base di un unico motivo per violazione di norme processuali.

Espone che nel giudizio di primo grado in data 11 febbraio 2020 il Giudice di primo grado aveva rinviato la causa al 31 marzo 2020 onerando la difesa della citazione dell'unico teste indicato nella propria lista.

Successivamente, a causa dell'emergenza pandemica da C:ovid-19, era stata ordinata la sospensione delle udienze tra il 9 marzo e 1'11 aprile 2020.

Il processo era ripreso il 9 giugno senza che fosse effettuata alcuna comunicazione al difensore di fiducia e/o all'imputata.

Dalla lettura della sentenza, da cui non risultava alcun riferimento all'udienza del 31 marzo 2020, era emersa la circostanza che il Giudice non si fosse accorto dell'udienza ricadente nel periodo di sospensione straordinaria e del conseguente rinvio d'ufficio.

Agli inizi di dicembre il difensore aveva scoperto che era stata pronunciata la sentenza senza che ne avesse avuto notizia.

Lamenta quindi la violazione dell'art. 83, comma 14, d.l. n. 18 del 2020.

La disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni dell'art. 148 cod. proc. pen., giustificata dall'emergenza pandemica, che aveva esteso all'imputato la disciplina dell'art. 16, comma 4, di. n. 179 del 2012, aveva comportato un'evidente semplificazione degli adempimenti.

Nondimeno la scelta limitativa degli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo pec, al difensore anziché all'imputato, allorquando si trattava di difensore di fiducia, pur trovando la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che legava l'imputato al difensore che consentiva di limitare l'informazione processuale al solo invio a un indirizzo elettronico certo, quale quello di pec, e a un soggetto tecnico che rappresentava fiduciariamente l'imputato e che quindi poteva garantire l'effettività della difesa, non poteva spingersi fino alla pretermissione di tale comunicazione ritenendosi assolto l'obbligo di avviso con l'affidamento sul diligente comportamento del difensore d'ufficio immediatamente reperibile.

Insiste nell'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso dell'art. 83. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato perché risulta agli atti che la causa è stata rinviata a causa del periodo emergenziale Covid senza alcun avviso al difensore di fiducia, in spregio dell'art. 83, commi 13 e 14, d.l. n. 18 del 2020.

Il processo è proseguito con un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. in violazione di legge.

La Corte di appello di Napoli ha osservato che il sostituto aveva ottenuto tre rinvii per consentire al difensore di fiducia di presenziare per cui era certo che vi fosse stata una comunicazione tra i due professionisti.

Tale motivazione non trova riscontro nei verbali di causa dove non risulta la ragione dei rinvii.

L'omessa comunicazione del rinvio non è stata quindi superata in altro modo.

Il vizio relativo alla lesione del diritto di difesa ha dunque determinato anche la nullità della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il data 20/10/2020 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli in diversa per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/07/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 11 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 ottobre 2020 del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato conda dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputata sulla base di un unico motivo per violazione di norme processuali. Espone che nel giudizio di primo grado in data 11 febbraio 2020 il Giudice di primo grado aveva rinviato la causa al 31 marzo 2020 onerando la difesa della citazione dell'unico teste indicato nella propria lista. Successivamente, a causa dell'emergenza pandemica da C:ovid-19, era stata ordinata la sospensione delle udienze tra il 9 marzo e 1'11 aprile 2020. Il processo era ripreso il 9 giugno senza che fosse effettuata alcuna comunicazione al difensore di fiducia e/o all'imputata. Dalla lettura della sentenza, da cui non risultava alcun riferimento all'udienza del 31 marzo 2020, era emersa la circostanza che il Giudice non si fosse accorto dell'udienza ricadente nel periodo di sospensione straordinaria e del conseguente rinvio d'ufficio. Agli inizi di dicembre il difensore aveva scoperto che era stata pronunciata la sentenza senza che ne avesse avuto notizia. Lamenta quindi la violazione dell'art. 83, comma 14, d.l. n. 18 del 2020. La disciplina eccezionale derogatoria delle disposizioni dell'art. 148 cod. proc. pen., giustificata dall'emergenza pandemica, che aveva esteso all'imputato la disciplina dell'art. 16, comma 4, di. n. 179 del 2012, aveva comportato un'evidente semplificazione degli adempimenti. Nondimeno la scelta limitativa degli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo pec, al difensore anziché all'imputato, allorquando si trattava di difensore di fiducia, pur trovando la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che legava l'imputato al difensore che consentiva di limitare l'informazione processuale al solo invio a un indirizzo elettronico certo, quale quello di pec, e a un soggetto tecnico che rappresentava fiduciariamente l'imputato e che quindi poteva garantire l'effettività della difesa, non poteva spingersi fino alla pretermissione di tale comunicazione ritenendosi assolto l'obbligo di avviso con l'affidamento sul diligente comportamento del difensore d'ufficio immediatamente reperibile. Insiste nell'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso dell'art. 83. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato perché risulta agli atti che la causa è stata rinviata a causa del periodo emergenziale Covid senza alcun avviso al difensore di fiducia, in spregio dell'art. 83, commi 13 e 14, d.l. n. 18 del 2020. Il processo è proseguito con un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen. in violazione di legge. La Corte di appello di Napoli ha osservato che il sostituto aveva ottenuto tre rinvii per consentire al difensore di fiducia di presenziare per cui era certo che vi fosse stata una comunicazione tra i due professionisti. Tale motivazione non trova riscontro nei verbali di causa dove non risulta la ragione dei rinvii. L'omessa comunicazione del rinvio non è stata quindi superata in altro modo. Il vizio relativo alla lesione del diritto di difesa ha dunque determinato anche la nullità della sentenza di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il data 20/10/2020 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli in diversa per
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