CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37823/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, in data 9 ottobre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 15 aprile 2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per reato di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contestato come commesso in Roma il 14 aprile 2014. La Corte capitolina ha disatteso le censure mosse dal Touray con l'atto d'appello, ritenendo che il quantitativo di stupefacente detenuto escludesse la possibilità di inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, anche in considerazione del contesto in cui avveniva la scoperta della detenzione dello stupefacente (il Touray si trovava assieme ad altro soggetto dedito a spacciare la stessa sostanza stupefacente e tentava egli stesso di cederne un quantitativo a un carabiniere). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Touray, con atto articolato in un unico, ampio motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità: dopo aver ricapitolato le ragioni poste alla base dell'atto d'appello, disattese dalla sentenza impugnata, deduce l'esponente che, avuto riguardo al quantitativo non esorbitante ed alla luce di arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, riferiti anche a quantitativi maggiori in relazione ai quali veniva riconosciuta la lex mitior, erra la Corte distrettuale nell'escludere che la condotta del Touray potesse essere inquadrata nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. In realtà, osserva il ricorrente, manca una motivazione complessiva e globale delle peculiarità del fatto concreto, che approfondisca le ulteriori e significative circostanze dell'azione, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi dopo la sentenza a Sezioni Unite Muroio, con esclusione del riferimento ai precedenti penali dell'imputato, diversamente da quanto fatto dalla Corte capitolina, che ha formato il suo convincimento anche sulla presenza di un recente precedente giudiziario. Contesta inoltre il ricorrente che potesse parlarsi di un concorso del Touray con gli altri soggetti assieme ai quali si trovava al momento dell'intervento degli operanti (uno dei quali é stato peraltro assolto in primo grado) e rammenta il modesto grado di concentrazione della sostanza drogante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il quantitativo sequestrato al Touray risulta tutt'altro che trascurabile, potendosi da esso ricavare un rilevante numero di dosi medie singole (ben 109): ciò che vanifica l'argomento, pure speso dal ricorrente, riferito alla percentuale di sostanza drogante presente nel reperto in sequestro. Nella sentenza impugnata viene altresì considerato il contesto delle circostanze in cui il Touray veniva colto in possesso del quantitativo di marijuana in sequestro: egli sì trovava in un parco pubblico assieme ad altro soggetto a sua volta intento a cedere analoga sostanza e offriva una parte dello stupefacente a una persona rivelatasi poi un carabiniere in abiti civili: ciò che in sostanza é risultato sintomatico di una condotta non isolata di cessione di droga da parte di un soggetto che - come precisa la Corte di merito - é sprovvisto di lecita fonte di reddito. Tali indicazioni valutative, anche indipendentemente dal richiamo al precedente specifico non definitivo a carico dello stesso imputato, appaiono bastevoli a fondare un giudizio negativo circa la possibilità di inquadrare la fattispecie nella lex mitior. Quanto ai riferimenti giurisprudenziali operati dal ricorrente, si rammenta che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). Nella specie appare evidente che la valutazione contestuale operata dalla Corte di merito, relativa sia al rilevante quantitativo di manjuana e al numero di dosi ricavabili, sia al contesto in cui il Touray veniva colto in possesso dello stupefacente in sequestro, giustifica ampiamente il rigetto della prospettazione contenuta nell'atto d'appello ai fini dell'inquadramento della fattispecie. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma