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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03405/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 .1 letteAsle conclusioni del PG 11 ( lk 0,41:01,-fr 4 141 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa in data 13 luglio 2016, divenuta definitiva il 31 dicembre 2016.

La Corte di appello ha rilevato che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse due condanne irrevocabili, in data 20 novembre 2007, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, nonché in data 13 gennaio 2015, dal Tribunale di Pisa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Inoltre, si è riscontrato che il fascicolo processuale, relativo al procedimento definito dal Tribunale di Sciacca, aveva dato modo di far emergere che le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale non erano note al giudice procedente poiché, dal certificato del Casellario giudiziale in atti, non risultava l'annotazione della sentenza di condanna emessa il 20 novembre del 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168, comma 3, 164, comma 3, cod. pen., 674, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce che la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, resa il 20 novembre 2007, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, divenuta irrevocabile in data 7 aprile 2008, è relativa a pena già estinta alla data della sentenza resa dal Tribunale di Pisa, in data 10 ottobre 2015, con condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Comunque, si assume che la richiesta di revoca della sospensione condizionale è intervenuta oltre il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 31 dicembre 2016.

Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1, n. 21603 del 2024). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 1 della legge n. 241 del 2006.

Si deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare che la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Locri, per fatti commessi in data 4 ottobre 2005, riguarda una pena estinta, ai sensi della legge n. 241 del 2006, per effetto dell'indulto previsto per fatti commessi sino al 2 maggio 2006.

La richiesta di revoca del beneficio, proveniente dalla Procura generale, dunque, non poteva essere accolta perché fondata su presupposti errati stante l'estinzione, per effetto dell'indulto, della condanna a pena sospesa resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, per fatti commessi in data 4 ottobre 2005.

Sicché, conclude il ricorrente, residuano due condanne, quella resa dal Tribunale di Pisa, alla pena di mesi otto di reclusione e quella resa dal Tribunale di Sciacca, alla pena di mesi sei di reclusione che, complessivamente, non superano i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente, nel momento in cui è sopraggiunta la condanna divenuta definitiva in data 31 dicembre 2016, che ha definito il terzo procedimento cui si riferisce la revoca del beneficio, aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena.

Risulta, poi, che la precedente condanna a pena sospesa, irrogata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, alla data della decisione divenuta definitiva il 31 dicembre 2016, non era inserita nel certificato del casellario giudiziale presente negli atti a disposizione del giudice della cognizione.

Le tre sentenze citate sono quelle di seguito precisate (precisazione che si \-? ‹, rende necessaria contenendo, il provvedimento censurato, diversi errori materiali nell'indicazione degli estremi delle sentenze esaminate dal Giudice dell'esecuzione): 1) del Tribunale Sciacca, resa in data 13 luglio 2016, divenuta irrevocabile in data 31 dicembre 2016, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, per fatto commesso fino al 12 marzo 2012, con il beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto dì revoca; 2) del Giudice per le indagini preliminari Tribunale Locri, resa in data 20 novembre 2007, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2008, per fatto commesso in data 4 ottobre 2005, con il beneficio della sospensione condizionale della pena;3) del Tribunale Pisa, resa in data 13 gennaio 2015, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2015, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, per fatto commesso in data 10 febbraio 2012, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si osserva, quindi, che l'ultima sentenza di condanna in ordine di tempo (n. 1 dell'elenco) è stata emessa senza che il Giudice della cognizione atOia avuto 4,JRNIt- notizia, ricavabile dagli atti in suo possesso, della sospensione ndizionale concessa con la sentenza sub 2, secondo l'incontestata ricostruzione operata dal P Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 1 è stata revocata in quanto considerata erroneamente concessa, alla stregua dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., con riferimento alla previsione di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. secondo un ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo del Giudice dell'esecuzione.

Il rimedio attivato interviene, invero, a fronte di un vizio genetico del provvedimento che ha concesso, per la terza volta, la sospensione condizionale della pena, per cui l'attivazione di detto strumento, previsto ad hoc dall'ordinamento, non può essere soggetto a limiti temporali, pur se intervenuto, come nella specie, oltre il quinquennio dalla irrevocabilità del titolo.

Va precisato, in via generale, che la concessione del beneficio in parola è subordinata a un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nella prospettiva della mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventuali obblighi accessori.

Sicché, la legge impone la caducazione del beneficio allorché risultino indici certi a smentita della prognosi.

L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti.

Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revoca risultino integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale, sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen., mentre restano fermi gli altri effetti penali (tra le altre, Sez. 2, n. 6017 del 9/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01).

La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate.

La recidiva delittuosa (cioè la commissione nei termini indicati che deve essere accertata, poi, con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, Cost.: Sez. 1, n. 17878 del 97 30/01/2017, Manno, Rv. 269824-01) o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nelle ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condannato non si è dimostrato capace di mantenere.

Diverso è il caso, che ricorre nella specie, previsto dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n. 128.

L'istituto prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

La revoca in esame può essere disposta sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.) a condizione, in-~y 9 casiQ che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante (essendo il giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo: Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01).

Orbene, nel caso al vaglio, il primo provvedimento di condanna a pena sospesa, a prescindere dalla circostanza che la sospensione concessa abbia avuto buon esito, visto quanto dedotto dal ricorrente circa il successivo quinquennio in assenza della commissione di delitti, non esclude che di detta pronuncia non debba tenersi conto agli altri effetti penali.

Infatti, l'estinzione del reato per assenza di cause di revoca nel quinquennio dalla definitività della sentenza di condanna a pena sospesa n non fa venir meno la pronuncia, agli altri effetti penali, né elide le conseguenze connesse all'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Invero, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457; Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 - 01).

Sicché, alla data della irrevocabilità della terza sentenza con la quale il giudice della cognizione aveva concesso, per la terza volta, il beneficio della sospensione condizionale (sentenza indicata sub n. 1) dell'elenco) risulta pur sempre che il condannato aveva già goduto due volte del beneficio che, dunque, non poteva essere reiterato.

Il precedente richiamato dal ricorrente (Sez. 1, n. n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01) si riferisce al diverso caso in cui la terza sospensione condizionale della pena era stata revocata quando il reato cui il beneficio ineriva), era già estinto per effetto del decorso positivo del termine di cinque anni dall'irrevocabilità della pronuncia senza la commissione di delitti e, dunque, la relativa pena non poteva essere eseguita, ai sensi dell'art. 167 cod. pen.

Nel caso al vaglio, quanto a tale evenienza, il ricorso (cfr. p. 2) è generico posto che si limita ad affermare che, comunque, la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, relativa alla sentenza divenuta definitiva il 31 dicembre 2016, era intervenuta oltre il quinquennio dall'irrevocabilità della condanna a pena sospesa, senza altro specificare quanto all'assenza di condizioni atte ad impedire l'effetto estintivo del reato in relazione al quale il beneficio è stato revocato.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Non si afferma nemmeno con il ricorso per cassazione, né si allega documentazione attestante che il ricorrente odierno abbia chiesto l'indulto per la seconda sentenza.

In ogni caso, si deve rilevare che una precedente condanna anche se a pena condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale, quando questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972).

Ciò in quanto la concessione dell'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (conf.

Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415 - 01).

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 .1 letteAsle conclusioni del PG 11 ( lk 0,41:01,-fr 4 141 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa in data 13 luglio 2016, divenuta definitiva il 31 dicembre 2016. La Corte di appello ha rilevato che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse due condanne irrevocabili, in data 20 novembre 2007, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, nonché in data 13 gennaio 2015, dal Tribunale di Pisa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Inoltre, si è riscontrato che il fascicolo processuale, relativo al procedimento definito dal Tribunale di Sciacca, aveva dato modo di far emergere che le cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale non erano note al giudice procedente poiché, dal certificato del Casellario giudiziale in atti, non risultava l'annotazione della sentenza di condanna emessa il 20 novembre del 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168, comma 3, 164, comma 3, cod. pen., 674, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, resa il 20 novembre 2007, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, divenuta irrevocabile in data 7 aprile 2008, è relativa a pena già estinta alla data della sentenza resa dal Tribunale di Pisa, in data 10 ottobre 2015, con condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Comunque, si assume che la richiesta di revoca della sospensione condizionale è intervenuta oltre il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 31 dicembre 2016. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1, n. 21603 del 2024). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 1 della legge n. 241 del 2006. Si deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare che la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Locri, per fatti commessi in data 4 ottobre 2005, riguarda una pena estinta, ai sensi della legge n. 241 del 2006, per effetto dell'indulto previsto per fatti commessi sino al 2 maggio 2006. La richiesta di revoca del beneficio, proveniente dalla Procura generale, dunque, non poteva essere accolta perché fondata su presupposti errati stante l'estinzione, per effetto dell'indulto, della condanna a pena sospesa resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, per fatti commessi in data 4 ottobre 2005. Sicché, conclude il ricorrente, residuano due condanne, quella resa dal Tribunale di Pisa, alla pena di mesi otto di reclusione e quella resa dal Tribunale di Sciacca, alla pena di mesi sei di reclusione che, complessivamente, non superano i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente, nel momento in cui è sopraggiunta la condanna divenuta definitiva in data 31 dicembre 2016, che ha definito il terzo procedimento cui si riferisce la revoca del beneficio, aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena. Risulta, poi, che la precedente condanna a pena sospesa, irrogata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, alla data della decisione divenuta definitiva il 31 dicembre 2016, non era inserita nel certificato del casellario giudiziale presente negli atti a disposizione del giudice della cognizione. Le tre sentenze citate sono quelle di seguito precisate (precisazione che si \-? ‹, rende necessaria contenendo, il provvedimento censurato, diversi errori materiali nell'indicazione degli estremi delle sentenze esaminate dal Giudice dell'esecuzione): 1) del Tribunale Sciacca, resa in data 13 luglio 2016, divenuta irrevocabile in data 31 dicembre 2016, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, per fatto commesso fino al 12 marzo 2012, con il beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto dì revoca; 2) del Giudice per le indagini preliminari Tribunale Locri, resa in data 20 novembre 2007, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2008, per fatto commesso in data 4 ottobre 2005, con il beneficio della sospensione condizionale della pena;3) del Tribunale Pisa, resa in data 13 gennaio 2015, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2015, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, per fatto commesso in data 10 febbraio 2012, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si osserva, quindi, che l'ultima sentenza di condanna in ordine di tempo (n. 1 dell'elenco) è stata emessa senza che il Giudice della cognizione atOia avuto 4,JRNIt- notizia, ricavabile dagli atti in suo possesso, della sospensione ndizionale concessa con la sentenza sub 2, secondo l'incontestata ricostruzione operata dal P Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 1 è stata revocata in quanto considerata erroneamente concessa, alla stregua dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., con riferimento alla previsione di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. secondo un ragionamento ineccepibile e immune da vizi di ogni tipo del Giudice dell'esecuzione. Il rimedio attivato interviene, invero, a fronte di un vizio genetico del provvedimento che ha concesso, per la terza volta, la sospensione condizionale della pena, per cui l'attivazione di detto strumento, previsto ad hoc dall'ordinamento, non può essere soggetto a limiti temporali, pur se intervenuto, come nella specie, oltre il quinquennio dalla irrevocabilità del titolo. Va precisato, in via generale, che la concessione del beneficio in parola è subordinata a un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nella prospettiva della mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventuali obblighi accessori. Sicché, la legge impone la caducazione del beneficio allorché risultino indici certi a smentita della prognosi. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404-01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti. Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revoca risultino integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale, sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen., mentre restano fermi gli altri effetti penali (tra le altre, Sez. 2, n. 6017 del 9/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01). La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate. La recidiva delittuosa (cioè la commissione nei termini indicati che deve essere accertata, poi, con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, primo comma, Cost.: Sez. 1, n. 17878 del 97 30/01/2017, Manno, Rv. 269824-01) o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nelle ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condannato non si è dimostrato capace di mantenere. Diverso è il caso, che ricorre nella specie, previsto dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n. 128. L'istituto prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata, ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. La revoca in esame può essere disposta sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.) a condizione, in-~y 9 casiQ che i precedenti preclusivi non fossero documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante (essendo il giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo: Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01). Orbene, nel caso al vaglio, il primo provvedimento di condanna a pena sospesa, a prescindere dalla circostanza che la sospensione concessa abbia avuto buon esito, visto quanto dedotto dal ricorrente circa il successivo quinquennio in assenza della commissione di delitti, non esclude che di detta pronuncia non debba tenersi conto agli altri effetti penali. Infatti, l'estinzione del reato per assenza di cause di revoca nel quinquennio dalla definitività della sentenza di condanna a pena sospesa n non fa venir meno la pronuncia, agli altri effetti penali, né elide le conseguenze connesse all'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457; Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 - 01). Sicché, alla data della irrevocabilità della terza sentenza con la quale il giudice della cognizione aveva concesso, per la terza volta, il beneficio della sospensione condizionale (sentenza indicata sub n. 1) dell'elenco) risulta pur sempre che il condannato aveva già goduto due volte del beneficio che, dunque, non poteva essere reiterato. Il precedente richiamato dal ricorrente (Sez. 1, n. n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01) si riferisce al diverso caso in cui la terza sospensione condizionale della pena era stata revocata quando il reato cui il beneficio ineriva), era già estinto per effetto del decorso positivo del termine di cinque anni dall'irrevocabilità della pronuncia senza la commissione di delitti e, dunque, la relativa pena non poteva essere eseguita, ai sensi dell'art. 167 cod. pen. Nel caso al vaglio, quanto a tale evenienza, il ricorso (cfr. p. 2) è generico posto che si limita ad affermare che, comunque, la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, relativa alla sentenza divenuta definitiva il 31 dicembre 2016, era intervenuta oltre il quinquennio dall'irrevocabilità della condanna a pena sospesa, senza altro specificare quanto all'assenza di condizioni atte ad impedire l'effetto estintivo del reato in relazione al quale il beneficio è stato revocato. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non si afferma nemmeno con il ricorso per cassazione, né si allega documentazione attestante che il ricorrente odierno abbia chiesto l'indulto per la seconda sentenza. In ogni caso, si deve rilevare che una precedente condanna anche se a pena condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale, quando questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio (tra le altre, Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972). Ciò in quanto la concessione dell'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (conf. Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415 - 01). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu
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