CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L)e [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che in parziale riforma di quella emessa in data 20/11/2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dagli imputati, ha concessciad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della pena sospesa, confermando la responsabilità dei predetti in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv.,337,582 c.p. (a) ascritto ad entrambi e al reato di cui all'art.635, comma 2 n. 3, c.p. ascritto al Masone e condannati a pena di giustizia. I ricorrenti con unico atto deducono: Vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 192 c.p. in relazione alla affermazione di responsabilità. In particolare, illegittima è l'avvenuta individuazione del Masone semplicemente attraverso il riferito recepimento da parte del Guerrieri dEikfrase "lascia stare mia madre" da parte del suo aggressore, come pure dallo stralcio della testimonianza del Giovannozzi. Anche in relazione al capo b) si censura la individuazione del Masone sulla base della inattendibile testimonianza del Tulli. Travisamento dei fatti in relazione alla testimonianza della persona offesa ed inosservanza dell'art. 337 c.p. in relazione alla posizione della Natalini, escludendosi dalla lettura integrale della deposizione della parte offesa che al momento della ripartenza della Natalini fosse in atto l'attività di verbalizzazione del Guerrieri, in realtà già perfezionata. I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è proposto per questione di fatto rispetto alla non illogica individuazione del Masone, quanto al capo a) (v. pg. 6 della sentenza), desunta dalla testimonianza del Guerrieri e dalla convergente deposizione del Giovannozzi; quanto al capo b) dalla deposizione del Tulli, attendibile sul riconoscimento tramite le immagini della videosorveglianza. Il secondo motivo è generica riproposizione delle doglianze in appello alle quali la Corte ha puntualmente risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici ( v. pg. 7 e sg. della sentenza) in considerazione dell'attività del p.u. correttamente ritenuta in corso di svolgimento. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]