CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1975
Cassazione n. 39855/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di reati di furto aggravato e di evasione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5) cod.pen, a seguito di rito abbreviato, condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa; rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della commisurazione della pena, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di elementi idonei al riconoscimento dell'ulteriore riduzione della pena invocata, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'entità del fatto, di non minima offensività per le modalità della condotta. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 novembre 2025 Il Consigliere es