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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34053/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è opposto a che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, limitatamente alla responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo d) nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio,

2. i '3Vt.,rTUZ lcQ di altra sentenza della medesima Corte di appello datata ti ot tobre che aveva riformato quoad poenam la sentenza del 19 settembre 2018 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto abusivo di arma comune da sparo (capo a), ricettazione della medesima arma (capo b), altri due delitti di ricettazione (capi c e d), resistenza a pubblico ufficiale (capo e), lesioni personali aggravate (capo f) e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere (capo h) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato rispetto del dictum della Suprema Corte, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio per vizio di motivazione ed in detta ipotesi il giudice di rinvio non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassaziDne con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629); - che il secondo motivo di ricorso è generico, atteso che il ricorrente non si confronta con la corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in quanto la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; SeZ . 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c), è inammissibile, poiché il suddetto capo non ha costituito oggetto dell'annullamento con rinvio e pertanto tali censure non posscno essere sollevate in questa sede, atteso che l'art. 628 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione; - che il quarto motivo del ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché circa gli aumenti di pena a titolo di continuazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è opposto a che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, limitatamente alla responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo d) nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, 2. i '3Vt.,rTUZ lcQ di altra sentenza della medesima Corte di appello datata ti ot tobre che aveva riformato quoad poenam la sentenza del 19 settembre 2018 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto abusivo di arma comune da sparo (capo a), ricettazione della medesima arma (capo b), altri due delitti di ricettazione (capi c e d), resistenza a pubblico ufficiale (capo e), lesioni personali aggravate (capo f) e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere (capo h) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato rispetto del dictum della Suprema Corte, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio per vizio di motivazione ed in detta ipotesi il giudice di rinvio non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassaziDne con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629); - che il secondo motivo di ricorso è generico, atteso che il ricorrente non si confronta con la corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in quanto la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; SeZ . 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c), è inammissibile, poiché il suddetto capo non ha costituito oggetto dell'annullamento con rinvio e pertanto tali censure non posscno essere sollevate in questa sede, atteso che l'art. 628 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione; - che il quarto motivo del ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché circa gli aumenti di pena a titolo di continuazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de